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Penale da ritardo: quando è inapplicabile?

Un appaltatore, condannato in primo grado al risarcimento danni e al pagamento di una cospicua penale da ritardo, ha visto la sua posizione parzialmente riformata in appello. La Corte ha confermato la condanna per i vizi dell’opera ma ha annullato la penale da ritardo, riconoscendo l’oggettiva impossibilità di realizzare il progetto edilizio originario. La decisione sottolinea che non può esserci ritardo colpevole se l’obbligazione principale è ineseguibile per cause oggettive.

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Penale da Ritardo: Inapplicabile se il Progetto Originale è Irrealizzabile

Nel complesso mondo dei contratti di appalto, la clausola che prevede una penale da ritardo rappresenta uno strumento cruciale per tutelare il committente. Tuttavia, una recente sentenza della Corte d’Appello di Bari ha chiarito un’importante eccezione: la penale non è dovuta se l’esecuzione del progetto originario si rivela oggettivamente impossibile. Questo principio protegge l’appaltatore da conseguenze ingiuste quando il ritardo non dipende da una sua negligenza, ma da impedimenti strutturali insormontabili.

I fatti del caso: un appalto complesso

La vicenda trae origine da un contratto di appalto per lavori edili. In corso d’opera, emergevano criticità strutturali legate agli immobili adiacenti, che rendevano di fatto impossibile proseguire con il progetto inizialmente pattuito. Nonostante l’appaltatore sostenesse di aver stipulato un nuovo accordo per un progetto modificato, non riusciva a fornirne prova in giudizio. I committenti, lamentando vizi nell’opera parzialmente realizzata e il grave ritardo, agivano in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e il pagamento della cospicua penale prevista dal contratto originale.

La decisione in primo grado

Il Tribunale di Foggia accoglieva le richieste dei committenti, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore. Di conseguenza, lo condannava sia al risarcimento dei danni per i difetti costruttivi, sia al pagamento dell’intera somma prevista a titolo di penale da ritardo. L’appaltatore, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello.

La riforma in appello: la penale da ritardo non è dovuta

La Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, giungendo a conclusioni diverse su un punto fondamentale. Se da un lato ha confermato la responsabilità dell’appaltatore per i vizi e i difetti dell’opera eseguita, condannandolo a un risarcimento di oltre 44.000 euro, dall’altro ha completamente escluso l’applicabilità della penale da ritardo.

I giudici di secondo grado hanno accertato che, sulla base della documentazione tecnica e delle perizie, il progetto iniziale era diventato ineseguibile a causa dei vincoli strutturali con gli edifici vicini. Questa “concreta ineseguibilità” dell’opera originaria, non imputabile all’appaltatore, rendeva di fatto inapplicabile la clausola penale. In altre parole, non si può essere penalizzati per il ritardo nell’eseguire qualcosa che, oggettivamente, non può essere fatto.

Il risarcimento per i vizi rimane valido

È importante sottolineare che l’annullamento della penale non ha cancellato la responsabilità dell’appaltatore per la qualità del lavoro svolto. La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) aveva infatti evidenziato numerose difformità e anomalie nelle opere realizzate rispetto al progetto di variante, giustificando pienamente la condanna al risarcimento del danno patito dai committenti.

Le motivazioni

La motivazione della Corte si fonda su un principio di logica e diritto: la penale per il ritardo sanziona un inadempimento colpevole. Se l’adempimento della prestazione originaria è diventato oggettivamente impossibile, il ritardo non può essere imputato all’appaltatore. La Corte ha distinto nettamente tra l’obbligazione di completare l’opera nei tempi previsti (resa impossibile) e l’obbligazione di eseguire i lavori a regola d’arte (violata dall’appaltatore). La prima non poteva essere adempiuta, e quindi la relativa penale è stata annullata; la seconda è stata violata, e il relativo danno è stato correttamente risarcito. La Corte ha inoltre rigettato l’appello incidentale dei committenti, i quali chiedevano la restituzione di somme che asserivano di aver pagato in eccesso, poiché non avevano fornito prova di tale pagamento. L’esito finale, con un accoglimento parziale sia delle ragioni dell’appaltatore che di quelle dei committenti, ha portato alla cosiddetta “reciproca soccombenza”, con la conseguente compensazione integrale delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

Le conclusioni

La sentenza offre un importante insegnamento: la validità di una clausola con penale da ritardo è strettamente legata alla fattibilità della prestazione a cui si riferisce. Quando cause oggettive e non imputabili all’appaltatore rendono il progetto originario irrealizzabile, la penale perde la sua funzione e non può essere applicata. Ciò non esime, tuttavia, l’impresa dall’obbligo di eseguire le opere a regola d’arte e di rispondere dei danni causati da vizi e difetti costruttivi. Questa decisione riafferma un equilibrio contrattuale, evitando che una parte subisca conseguenze sproporzionate per eventi al di fuori del suo controllo.

È dovuta la penale da ritardo se l’esecuzione del progetto originale diventa impossibile?
No, secondo la sentenza analizzata, se il progetto originario diventa oggettivamente ineseguibile per cause non imputabili all’appaltatore (come vincoli strutturali con immobili adiacenti), la penale da ritardo inserita nel contratto non è applicabile, poiché non si può addebitare un ritardo colpevole per una prestazione impossibile.

L’annullamento della penale da ritardo esclude anche il risarcimento per i vizi dell’opera?
No, le due cose sono distinte. La Corte ha annullato la penale per il ritardo ma ha confermato la condanna dell’appaltatore al risarcimento dei danni per i vizi e le difformità delle opere concretamente realizzate. La responsabilità per la cattiva esecuzione del lavoro rimane anche se il progetto originario era irrealizzabile.

Cosa succede alle spese legali se un appello viene accolto solo in parte?
In caso di accoglimento parziale, si verifica una “reciproca soccombenza”, poiché entrambe le parti hanno vinto su alcuni punti e perso su altri. In questa situazione, come avvenuto nel caso di specie, il giudice può decidere di compensare integralmente le spese legali, il che significa che ciascuna parte si fa carico delle proprie.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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