Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2316 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2316 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24141/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME come da rogito Marchetti 14 aprile 2021, sedente in Torino, con AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 935/2023 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 26.04.2023;
udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del nove gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE si opponeva al decreto n. 1959/2018, con cui il Tribunale di Treviso le aveva ingiunto di trasferire ad NOME COGNOME azioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE presenti su deposito amministrato, sempre intestato a COGNOME, oppure, in alternativa, di pagargli l’equivalente pecuniario. L’opponente, in particolare, affermava che il
deposito titoli era oggetto di pegno a favore di Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. Si costituiva in giudizio NOME COGNOME, eccependo: l’indeterminatezza dell’oggetto del pegno e del credito garantito; l’incertezza circa la titolarità del credito assunto come garantito dal pegno; l’estinzione della garanzia pignoratizia; la mancanza di consenso a che i titoli fossero custoditi da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la titolarità di un consistente credito risarcitorio nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in l.c.a.; il tutto chiedendo pure la condanna dell’opponente al risarcimento del danno, da liquidarsi in Euro 59.789,90. Sotto tale profilo l’opposto adduceva la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi RAGIONE_SOCIALE) per aver tenuto una condotta omissiva illecita, consistente nella mancata vendita e trasferimento dei titoli TELECOM e UnipolSAI in occasione delle rispettive richieste del 07.02.2018 e del 27.02.2018, lamentando che l’ingiustificato rifiuto di vendere i titoli o comunque a metterli a disposizione del titolare/investitore, avesse causato il suddetto danno. Il Tribunale accoglieva l’opposizione , ritenendo che non vi fosse alcuna incertezza nell’individuazione dell’oggetto del pegno e del credito garantito.
2. Proponeva appello NOME COGNOME, formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) il giudice aveva errato nell’individuare l’obbligazione garantita, che rimaneva invece indeterminata, così come indeterminato era l’oggetto del pegno; 2) il giudice aveva fatto errata applicazione dell’art. 83 octies t.u.f., poiché l’intermediario avrebbe dovuto rispettare le istruzioni ricevute e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. era responsabile per la ‘conservazione del valore del vincolo’ e si era resa inadempiente, avendo negligentemente rifiutato la richiesta di trasferimento dei titoli presso altra banca e non essendosi ‘adoperata affinché COGNOME fosse reso edotto circa il progressivo deterioramento dei titoli e fosse, altresì, guidato nella scelta di un diverso prodotto finanziario, che non lo esponesse cioè a perdite tanto ingenti’.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in appello chiedendone il rigetto ed eccependo la tardività della domanda proposta ai sensi dell’art. 83 octies t.u.f., mai proposta in primo grado.
La Corte lagunare respingeva l’appello. Con particolare riferimento alla domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale, osservava che nessuna istruzione era stata fornita dal titolare dei titoli dati in pegno e che, comunque, non si trattava nella specie di beni deteriorabili, ma di titoli dematerializzati, per cui non insorgeva l’obbligo configurato dall’art. 2795 cod. civ. (vendita anticipata in caso di deterioramento).
Ricorre in cassazione il COGNOME, affidandosi ad un unico motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso.
Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico mezzo del ricorso si deduce ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2790, 2795, 1176 e 1375 c.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., poiché la Corte di Appello di Venezia, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 12863/2019 e n. 6549/2023), omette l’applicazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. alla fattispecie del pegno di cosa deteriorabile, individuando esclusivamente nelle sole opzioni di condotta contemplate nell’art. 2795 cod. civ., il metro di valutazione delle condotte delle parti quando, invece, l’obbligo di comportarsi secondo buona fede è espressione di un dovere giuridico a carattere generale, che trova il suo fondamento nel vincolo di solidarietà contenuto negli artt. 1175 e 1375 c.c. e non applica gli artt. 2790 e 2795 c.c. al custode del pegno sull’errato presupposto che le azioni di società quotate non rientrino tra i beni deteriorabili, con la conseguenza che se la Corte d’Appello di Venezia avesse applicato la predetta
normativa avrebbe certamente valutato in modo favorevole all’odierno ricorrente la domanda riconvenzionale proposta’.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi considerazione e applicazione del canone di buona fede oggettiva con riferimento agli obblighi del custode dei beni pignorati, nonché errato nell’escludere che i titoli azionari rientrino tra i beni deteriorabili. Da un lato la giurisprudenza di questa Corte riconoscerebbe la natura di bene deteriorabile in capo ai titoli e dall’altro la violazione del canone di buona fede apparirebbe nella specie evidente a fronte delle richieste di vendita dei titoli e del fatto che la banca avrebbe dovuto adoperarsi affinché il ricorrente venisse avvertito del progressivo deterioramento dei titoli, nonché guidato nella scelta di un diverso prodotto finanziario, che non lo esponesse, cioè, a perdite tanto ingenti.
In particolare, la necessità di osservanza del canone della buona fede da parte del creditore pignoratizio era stata affermata da questa Corte (Cass. n. 12863/19) proprio in rapporto all’obbligo di vendita anticipata, sottolineandosi ivi che ‘l’effettuazione della vendita conservativa è, per sua natura, destinata a concludersi con la sostituzione – nella garanzia del credito del ricavato della vendita in luogo del bene ceduto’.
Dunque, nell’ambito del rischio di sopravvenuta perdita di valore del bene in garanzia, il canone della buona fede di cui all’art. 1375 c.c., oltre a imporre al creditore garantito di ‘riscontrare le sollecitazioni liquidatorie’ formulate dal datore di pegno, è anche principio informatore dell’art. 2790 c.c., nel senso che il dovere di custodia ‘integra dunque un obbligo di protezione della posizione del datore, che – in caso di rischio sensibile di deterioramento del bene – risulta funzionale al sostanziale mantenimento di un valore economico corrispondente a quello originario’.
Insomma, il creditore sarebbe obbligato a fornire immediatamente al debitore le informazioni sul deterioramento del bene oppignorato e a
procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dello stesso (Cass. n. 6543/23).
Circa poi la natura deteriorabile dei titoli quotati, Cass. n. 12789/19, aveva espressamente qualificato gli stessi come tali.
Infine, gli obblighi e le prescrizioni gravanti, in linea generale, in capo al creditore pignoratizio sono i medesimi previsti per il caso in cui la cosa data in pegno sia custodita da un terzo (Cass. n. 6549/23; in tale senso anche Cass. n. 2284/64).
2. Il ricorso è inammissibile.
La controversia sorge come richiesta di trasferimento di titoli in deposito presso la controricorrente su un conto del COGNOME acceso presso altro istituto RAGIONE_SOCIALE, proposta in procedimento monitorio.
COGNOME, a fronte dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a suo favore, ha sì proposto domanda riconvenzionale per la perdita subita, ma sempre in rapporto alla suddetta domanda e, precisamente, richiamando il tenore della richiesta di cui al doc. 5, che fa anche valere in questa sede, volta ad ottenere la vendita dei titoli giacenti presso il conto deposito presso l’ISP e il conseguente ottenimento della disponibilità del relativo ricavato su altro conto ad egli intestato.
In sede di appello ancora la prospettazione dell’azione è la stessa: domanda di consegna dei titoli sull’assunto dell’assenza di qualsiasi valido vincolo pignoratizio; e domanda risarcitoria per non aver la banca venduto e messo a sua disposizione il ricavato.
Ma, a questo punto, viene inserita un’asserita violazione dell’art. 83 -octies t.u.f. dettato in tema di inosservanza delle istruzioni stabilite al momento dell’istituzione del vincolo. Orbene , il vincolo non poteva che essere quello derivante dal pegno, di cui si contesta però l’esistenza. D’altronde , non si allega neppure ove si debbano rintracciare le istruzioni stabilite al momento dell’istituzione del vincolo.
Altrettanto vale per l’asserita responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE per la ‘conservazione del valore del vincolo’ (configurata dal comma 2 dell’art. 83 -octies , t.u.f.), essendosi asseritamente questa resa inadempiente, specificamente avendo rifiutato la richiesta di trasferimento dei titoli presso altra banca e non essendosi ‘adoperata affinché COGNOME fosse reso edotto circa il progressivo deterioramento dei titoli e fosse, altresì, guidato nella scelta di un diverso prodotto finanziario, che non lo esponesse cioè a perdite tanto ingenti’.
Tale prospettazione è evidentemente riferita al rapporto di pegno, ed in particolare alla relativa custodia, ma anche qui si tratta all’evidenza di una domanda nuova, fondata su tutt’altre basi.
Risulta poi evidente come in questa Sede di legittimità, in cui ogni questione in ordine alla contestazione del diritto di pegno è abbandonata, l’intero ordito dell’unico motivo fa capo all’asserita violazione degli obblighi del custode della cosa pignorata, il che costituisce la devoluzione di un inammissibile accertamento inerente ad un nuovo tema d’indagine rispetto alla domanda introduttiva ed alle eventuali modifiche apportate in primo grado, il tutto peraltro a fronte dell’espressa eccezione sollevata sul punto dalla parte controricorrente.
Invero, altro è prospettare l’obbligo di osservare le istruzioni del titolare del bene nella sua piena disponibilità e procedere alla sua vendita, accreditandone il ricavato su un conto nella libera disponibilità dello stesso, il che costituiva l’oggetto della domanda riconvenzionale unica presente in giudizio oltre a quella relativa alla consegna dei titoli ed alle contestazioni sul pegno, come detto ormai pacificamente estranee al thema decidendum ; altro è configurare in capo al custode della cosa data in pegno l’obbligo di tenere informato il debitore del pericolo di deterioramento del bene oppignorato, affinché questi possa, ovviamente nelle forme previste, prima di tutto con il consenso del creditore stesso e l’autorizzazione giudiziale, procedere a disporre la vendita del bene stesso,
sostituendosi ope legis il vincolo sul ricavato, e comunque operare un investimento alternativo più sicuro, questione che non si ricollega ad alcuna delle domande ritualmente introdotte nel presente giudizio.
Questo costituendo l’oggetto del motivo, peraltro con un inaccettabile margine di incertezza che si risolve in un difetto di autosufficienza del ricorso, posto che questo non riporta con chiarezza il contenuto delle domande di cui agli atti dei precedenti gradi al fine di consentirne il compiuto vaglio in rapporto al motivo in esame, esso è inammissibile per assoluta carenza di prova sulla sua non novità rispetto alla già incerta prospettazione proposta in secondo grado e, pertanto, il tutto si risolve nell’irrimediabile inammissibilità del ricorso stesso.
Tanto preclude, evidentemente, la disamina del merito delle doglianze e, tra esse, di quella sulla qualificazione dei beni oggetto di pegno quali beni deteriorabili, la cui questione resta qui impregiudicata.
In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese gravano sul ricorrente, in quanto soccombente.
Sussistono in capo al ricorrente i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 7.700,00 oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre al 15 % dell’onorario, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre ad € 200,00 a titolo di esborsi.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il nove gennaio 2026
Il Presidente (NOME COGNOME)