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Pecuniary compensation: no two-year lapse period

Una società di recupero crediti ha agito contro una compagnia aerea per ottenere la compensazione pecuniaria per un ritardo aereo, come cessionaria del credito dei passeggeri. La compagnia aerea ha eccepito la decadenza biennale prevista dalla Convenzione di Montreal. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 è un istituto giuridico autonomo e distinto dal risarcimento del danno della Convenzione di Montreal. Di conseguenza, non si applica il termine di decadenza biennale previsto da quest’ultima, ma le norme sulla prescrizione dello Stato membro. La Corte ha inoltre confermato la validità della cessione del credito, non qualificandola come attività finanziaria soggetta a specifici obblighi di iscrizione.

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Pecuniary compensation per ritardo aereo: non si applica il termine di decadenza biennale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4427 del 2024, ha fornito un chiarimento fondamentale per i diritti dei passeggeri aerei. La sentenza stabilisce che il diritto alla pecuniary compensation, previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004, non è soggetto al termine di decadenza di due anni della Convenzione di Montreal. Questa decisione consolida la tutela dei viaggiatori e definisce i confini tra due normative cruciali nel trasporto aereo.

I fatti del caso

Una società specializzata nel recupero crediti per passeggeri aerei citava in giudizio una compagnia aerea. La richiesta era di condannare la compagnia al pagamento di 500,00 euro a titolo di compensazione pecuniaria per un ritardo superiore alle tre ore su un volo da Ibiza a Milano. La compagnia aerea, pur non negando il ritardo, si difendeva sollevando diverse eccezioni. In particolare, sosteneva che l’azione fosse preclusa per il decorso del termine di decadenza biennale previsto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal.
Il Giudice di Pace accoglieva l’eccezione della compagnia, ma il Tribunale, in sede di appello, ribaltava la decisione, condannando la compagnia aerea al pagamento. La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Pecuniary Compensation e la Convenzione di Montreal: due mondi separati

Il fulcro della controversia risiedeva nel rapporto tra il Regolamento CE 261/2004 e la Convenzione di Montreal. La compagnia aerea sosteneva che il termine di decadenza biennale della Convenzione dovesse applicarsi anche alle azioni per la compensazione pecuniaria.
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi. Sulla base di una consolidata giurisprudenza europea e nazionale, ha ribadito che i due sistemi normativi hanno finalità e ambiti di applicazione differenti:
* La Convenzione di Montreal: Disciplina il risarcimento per danni individuali e provati, subiti dal singolo passeggero a causa di morte, lesioni, distruzione o perdita del bagaglio e ritardo.
* Il Regolamento CE 261/2004: Prevede una misura di compensazione standardizzata e forfettaria per i disagi oggettivi (negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato), a prescindere dalla prova di un danno ulteriore.

La Corte ha sottolineato che la compensazione pecuniaria è un rimedio indennitario, non risarcitorio, che si colloca in un ‘contesto normativo differente’ rispetto a quello della Convenzione. Di conseguenza, le regole procedurali della Convenzione, incluso il termine di decadenza dell’art. 35, non possono essere estese automaticamente alle azioni basate sul Regolamento. La disciplina dei termini per agire è quindi demandata alle legislazioni dei singoli Stati membri, che nel caso italiano corrispondono ai termini di prescrizione ordinari.

La validità della cessione del credito a società di recupero

Un altro motivo di ricorso della compagnia aerea riguardava la presunta nullità del contratto di cessione del credito tra i passeggeri e la società di recupero. Secondo la ricorrente, tale operazione costituiva un’attività di concessione di finanziamenti, per la quale la società cessionaria avrebbe dovuto essere iscritta in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, come previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario.
Anche questa doglianza è stata respinta. La Cassazione ha esaminato la natura del contratto e ha osservato che non vi era alcuna ‘erogazione di un finanziamento’. Il passeggero, infatti, non riceveva alcuna anticipazione di denaro dalla società. Il pagamento del corrispettivo era meramente eventuale e condizionato al buon esito della riscossione del credito nei confronti della compagnia aerea. In caso di insuccesso, il passeggero non avrebbe ricevuto nulla. Mancando la messa a disposizione di denaro, l’operazione non poteva essere qualificata come attività finanziaria e, pertanto, non era soggetta agli obblighi di iscrizione invocati.

Le Motivazioni

La Corte ha fondato la sua decisione su un’attenta analisi delle fonti normative e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La motivazione principale risiede nella distinzione ontologica tra la tutela risarcitoria individualizzata della Convenzione di Montreal e quella standardizzata e indennitaria del Regolamento CE 261/2004. Quest’ultimo, come evidenziato dai giudici, persegue l’obiettivo di garantire un livello minimo ed immediato di tutela per i passeggeri, a fronte di disservizi comuni e diffusi. Estendere il termine di decadenza della Convenzione significherebbe snaturare la portata del Regolamento e limitare ingiustificatamente i diritti dei passeggeri. Per quanto riguarda la cessione del credito, la motivazione è stata puramente contrattuale: l’assenza di un flusso finanziario certo dal cessionario al cedente esclude la fattispecie dall’ambito di applicazione della normativa bancaria.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che i passeggeri hanno a disposizione un tempo più lungo del biennio per far valere il loro diritto alla compensazione pecuniaria, secondo i termini di prescrizione previsti dalla legge nazionale. In secondo luogo, legittima l’operato delle società che assistono i passeggeri nel recupero di tali crediti, chiarendo che il loro modello di business, se basato su un compenso legato al successo (c.d. ‘no win, no fee’), non costituisce attività finanziaria riservata. Si tratta di una vittoria significativa per la tutela dei consumatori nel settore del trasporto aereo.

Il termine di due anni della Convenzione di Montreal si applica alle richieste di compensazione pecuniaria per ritardo aereo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 è un rimedio autonomo e distinto dal risarcimento danni regolato dalla Convenzione di Montreal. Pertanto, il termine di decadenza biennale non si applica a tali richieste.

Una società che acquista crediti da passeggeri aerei deve essere iscritta all’albo degli intermediari finanziari?
No, non se il contratto di cessione del credito non prevede un’anticipazione di denaro al passeggero. La Corte ha chiarito che se il pagamento al passeggero è solo eventuale e successivo all’effettiva riscossione del credito dalla compagnia aerea, l’operazione non costituisce un’attività di finanziamento e non richiede l’iscrizione all’albo.

Cosa succede se la compagnia aerea inserisce nelle condizioni di contratto una clausola che vieta la cessione del credito per la compensazione pecuniaria?
Affinché tale clausola sia opponibile alla società che ha acquistato il credito, la compagnia aerea deve provare che tale società aveva una conoscenza effettiva del divieto al momento della stipula del contratto di cessione. La mera conoscibilità, come la pubblicazione delle condizioni generali sul sito web, non è considerata prova sufficiente della malafede del cessionario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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