Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16031 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16031 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1533/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 778/2017 depositata il 16/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti e ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisone
RAGIONE_SOCIALE chiedeva ed otteneva dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme a titolo di forniture di medicinali ed emoderivati nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in ragione di fatture rimaste inevase. La successiva opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo veniva rigettata dallo stesso Tribunale con sentenza depositata il 5.12.2015. Tale pronunzia, appellata dall’RAGIONE_SOCIALE, veniva riformata dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza n.803/2017, pubblicata il 27.10.2017 che accoglieva l’opposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, revocando il decreto ingiuntivo, in ragione RAGIONE_SOCIALEa irrilevanza sul rapporto negoziale concluso fra le parti del meccanismo del c.d. payback riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche in modo da congelare la riduzione tariffaria versando un importo uguale alla riduzione in favore RAGIONE_SOCIALEa regione competente, introdotto dall’art.1, c.796 d.lgs. n.296/2006.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi al quale ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso, pure depositando memoria.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 maggio 2023.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, c.796 d.lgs. n.296/2006.
La Corte di appello avrebbe omesso di considerare che per effetto RAGIONE_SOCIALEa disposizione appena ricordata il sistema del c.d. payback era immediatamente applicabile anche ai contratti già in essere con le singole RAGIONE_SOCIALE ospedaliere, tenuto conto del tenore testuale e RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALE‘art.1 cit. In questa prospettiva si dovrebbe spiegare la nota di RAGIONE_SOCIALE del 21 giugno 2007 con la quale era stato comunicato all’RAGIONE_SOCIALE l’ad esione RAGIONE_SOCIALEa società al sistema del payback , risultando per effetto travolta l’originaria volontà RAGIONE_SOCIALEe parti dalla legislazione sopravvenuta. Non sarebbe quindi possibile ammettere che l’RAGIONE_SOCIALE possa lucrare quel 5 % del prezzo che il legislatore avrebbe imperativamente stabilito di destinare a ciascuna Regione competente per territorio. Avrebbe quindi errato la Corte di appello nel dare prevalenza alle disposizioni contrattuali rispetto alla legislazione imperativa, stravolgendo il sistema di gerarchia RAGIONE_SOCIALEe fonti del diritto e degli atti giuridici, giungendosi ad un risultato abnorme per effetto del pagamento alla Regione del contributo del cinque per cento e RAGIONE_SOCIALEa riduzione del 5 % del prezzo a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, RAGIONE_SOCIALE non aveva esercitato una facoltà, avendo dato piuttosto esecuzione alla disciplina imperativa introdotta dal ricordato art.1
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e la viola zione RAGIONE_SOCIALE‘art.1418 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art.4 d.lgs.n.231/2002. La Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che i termini previsti dall’art.4 d.lgs. u.cit. erano imperativi per la P.A., non potendosi ammettere accordi in deroga rispetto al termine di trenta giorni per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe forniture, essendo incontestati il ricevimento RAGIONE_SOCIALEe fatture e RAGIONE_SOCIALEe forniture di medicinali.
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1124 , c.2 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art.6 d.lgs.n.23 1/2002. La Corte di appello avrebbe errato nel non riconoscere la rivalutazione
monetaria tenuto conto di quanto sancito dall’art.6 del d.lgs.n.231/2002.
Il primo motivo è infondato e determina l’assorbimento degli altri motivi.
Secondo la Corte di appello la pretesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe forniture senza la riduzione del 5 % del prezzo dei farmaci disposta dall’RAGIONE_SOCIALE con determinazione del 27 settembre 2006 in ragione del versamento del c.d. payback in favore RAGIONE_SOCIALEa Regione, dalla stessa operato -non essendovi sul punto contestazione dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge Finanziaria 2007 -art.1, c. 796, lett. f), g) e h) l.n.296/2006 -non poteva trovare accoglimento.
Orbene, per comodità espositiva è utile riportare il quadro normativo di riferimento appena ricordato:
‘ f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa farmaceutica assunte dall’RAGIONE_SOCIALE ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni RAGIONE_SOCIALEe medesime da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi RAGIONE_SOCIALEa spesa; g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di
tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall’RAGIONE_SOCIALE e definite per regione e per RAGIONE_SOCIALE farmaceutica, le singole RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima RAGIONE_SOCIALE la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore RAGIONE_SOCIALEe regioni interessate, degli importi, al lordo RAGIONE_SOCIALE‘IVA, indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’RAGIONE_SOCIALE, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L’RAGIONE_SOCIALE delibera, entro il 10 febbraio 2007, l’approvazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALEe singole RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni e all’erario in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli importi determinati dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all’erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni e all’erario devono essere inviati da ciascuna RAGIONE_SOCIALE farmaceutica contestualmente all’RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE salute rispettivamente entro il 22 febbraio
2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE farmaceutica inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006; h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l’RAGIONE_SOCIALE ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto RAGIONE_SOCIALEe misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione RAGIONE_SOCIALEe predette quote e il corrispondente incremento RAGIONE_SOCIALEa percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa RAGIONE_SOCIALEo stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti ‘.
Orbene, è ragionevole ritenere che il meccanismo introdotto dalla legge finanziaria del 2006 intendeva salvaguardare la politica monetaria che ciascuna RAGIONE_SOCIALE farmaceutica aveva fissato quanto ai prezzi dei farmaci prodotti, sostituendo alla riduzione autoritativa del prezzo fino a quel momento imposta dall’RAGIONE_SOCIALE il versamento pari alla misura RAGIONE_SOCIALEa percentuale di riduzione alle Regioni competenti, lasciando così piena autonomia alle case farmaceutiche in ordine alla determinazione del costo dei farmaci al pubblico.
Ciò posto, la ricorrente assume che detto meccanismo innovativo del c.d. payback , al quale ogni RAGIONE_SOCIALE farmaceutica poteva liberamente decidere di accedere in base a quanto previsto dalla lett. g), cit., per sospendere la riduzione del prezzo dei farmaci e mantenere il prezzo pieno dei farmaci, avrebbe costituito un’integrazione autoritativa ed imperativa RAGIONE_SOCIALEe clausole negoziali contenute nel capitolato generale regolante il contratto concluso fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiamato dalla Corte di appello,
nel quale la casa farmaceutica si era impugnata a non diminuire i prezzi ed a mantenerli fissi ed invariabili.
Il Collegio ritiene che quanto prospettato dalla ricorrente non colga nel segno e che la Corte di appello non sia quindi incorsa nella violazione di legge prospettata nel primo motivo di ricorso, non potendosi ritenere che l’articolata disciplina del payback introdotta dalla legge finanziaria abbia inteso sostituire anche la disciplina dei contratti conclusi tra RAGIONE_SOCIALE sanitarie ed RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche . Detta disciplina normativa, invero, non ha in alcun modo previsto un meccanismo sostitutivo RAGIONE_SOCIALEe condizioni di contratto eventualmente in essere e concluse d all’RAGIONE_SOCIALE farmaceutica con altre strutture pubbliche, invece limitandosi a disciplinare la facoltà RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE medesime di lasciare immodificato il prezzo al pubblico del RAGIONE_SOCIALE in modo da bloccarne la riduzione disposta dall’RAGIONE_SOCIALE in ca mbio del versamento di una percentuale pari all’importo RAGIONE_SOCIALEa riduzione in favore RAGIONE_SOCIALEe Regioni competenti.
In altri termini, siffatto meccanismo introdotto nell’anno 2006 non risulta avere espressamente preso in considerazione le vicende legate ai contratti di fornitura di medicinali conclusi fra RAGIONE_SOCIALE farmaceutiche e strutture pubbliche, né consente di ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire alla disciplina surricordata natura imperativa e sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe previsioni negoziali in essere al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria.
Sembra ragionevole infatti ritenere che se il legislatore avesse inteso operare in questa direzione non avrebbe potuto fare a meno di indicare in modo espresso l’operatività del meccanismo sui contratti RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE, come noto soggetti non solo ad un regime formale volto a salvaguardare il perseguimento di finalità pubbliche sottese a dette negoziazioni attraverso, ma
anche a politiche di spesa che non potevano essere rimodulate, in assenza di specifica previsione normativa, sulla base di scelte individuali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE farmaceutica, nemmeno prevedibili al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto e capaci di produrre un depauperamento RAGIONE_SOCIALEe risorse stanziate dalle RAGIONE_SOCIALE sanitarie -che costituiscono entità dotate di autonoma personalità giuridica rispetto alle Regioni pur se da questa finanziate- che hanno concluso i contratti con i produttori di medicinali sulla base di previsioni negoziali appunto caratterizzate dal riversamento del rischio di modifica dei prezzi fissati nelle convenzioni sull’RAGIONE_SOCIALE fornitrice. Considerazioni vieppiù valide nel caso di specie rispetto al quale, come accertato dalla Corte di appello, la RAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria del contratto concluso con l’RAGIONE_SOCIALE , si era obbligata, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art.3 del disciplinare, a mantenere i prezzi fissi ed invariati per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa fornitura, manifestando espressamente la propria disponibilità a non pretendere alcun adeguamento in caso di variazioni in aumento a qualsiasi titolo riconosciute dalle competenti autorità governative-. Ciò a riprova RAGIONE_SOCIALE‘esigenza, manifestata espressamente nel contratto concluso con la struttura RAGIONE_SOCIALE, di determinare in modo immodificabile il costo RAGIONE_SOCIALEa forniture, pur anche in caso di modifiche normative del costo dei farmaci e presidi.
Sulla base di tali considerazioni il motivo va rigettato.
Il secondo motivo è inammissibile.
Ed invero tale censura, che peraltro riporta un tratto di motivazione diverso da quello risultante dalla sentenza impugnatarichiamando una inesistente pag.10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, invece, si occupa RAGIONE_SOCIALEa domanda di maggior danno a pag.7 con la s eguente espressione ‘Ritenuta pertanto non fondata la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE rivolta all’RAGIONE_SOCIALE del prezzo
dei farmaci di fascia A e II pari a quel 5 % che l’impresa deve versare ex post alla Regione, non trova conseguentemente accoglimento la domanda inerente al pagamento degli interessi moratori sulle relative fatture emesse’ – non attinge la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello che ha collegato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di interessi moratori alla infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa relativa alla sorte capitale del preteso credito azionato e dunque non a ritardi diversi per farmaci regolarmente erogati in base alle previsioni negoziali, soffermandosi unicamente sul meccanismo di quantificazione del maggior danno.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in euro 13.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdo tto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso il 9 maggio 2023 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione civile in Roma.
Il Presidente NOME COGNOME