Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24705 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3552/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.:
)
e
dall’AVV_NOTAIO
NOME
Medaglia
(p.e.c.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrente – contro
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE e, per essa, in qualità di mandataria, RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa,
giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO -controricorrente – nonché nei confronti di
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE e RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 3250/2020, pubblicata in data 6 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Rilevato che
1. NOME COGNOME, quale erede di COGNOME NOME, fideiussore di RAGIONE_SOCIALE (poi fallita), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE Banca di Roma s.p.a. nei confronti della debitrice principale e dei garanti, con cui si intimava il pagamento dell’importo di euro 1.216.605,15 , quale saldo debitore del conto corrente bancario acceso dalla società debitrice e quale restituzione di un finanziamento, deducendo, tra l’altro, di essere , unitamente al fratello, NOME COGNOME, obbligata nei limiti della propria quota e contestando il credito azionato per illegittima applicazione di interessi usurari, per nullità delle clausole di previsione dell’anatocismo, oltre che per violazione, da parte dell’is tituto bancario, dei doveri di buona fede; eccepiva, altresì, la nullità della clausola contenuta nell’atto di fideiussione che prevedeva la solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni derivanti dalla
fideiussione anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente l’opposizione, condannava l’opponente al pagamento in favore della Banca opposta del minor importo di euro 732.304,25, oltre interessi.
La Corte d’appello di Roma, adita dalla soccombente e dalla Banca con appello incidentale, ha rigettato entrambi i gravami.
In sintesi, i giudici di appello, dopo avere qualificato la garanzia prestata come contratto autonomo, hanno considerato legittima la deroga, contenuta nella clausola apposta al contratto, secondo la quale le obbligazioni del garante erano ‘solidali’ ed ‘indivisibili’ anche nei confronti dei successori o aventi causa, escludendo al contempo che detta pattuizione incorresse nel divieto di patto successorio ex art. 458 cod. civ.; hanno rilevato, poi, che la Banca aveva prodotto documenti sottoscritti dalla COGNOME con i quali l’originario importo garantito era stato successivamente modificato con espressa previsione dell’importo massimo di garanzia e negato che la Banca fosse tenuta ad un onere specifico di comunicazione, al successore del garante, della esistenza della garanzia, reputando altresì infondata l ‘ eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ., per avervi la garante espressamente rinunciato, e ritenendo dimostrata la pretesa creditoria azionata dalla Banca, in esito all’espletata c.t.u.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, con quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, in qualità di mandataria, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ. e la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con i primi tre motivi la ricorrente denunzia:
‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.›› ;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 1418, 1419 cod. civ., 1421 cod. civ., 1322 cod. civ., art. 2 l. 287/90, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ. (secondo profilo);
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 1957, 1418, 1419, 1421 cod. civ. e art. 2 l. n. 154/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ.;
con il quarto motivo, articolato in due distinte censure, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando omessa pronuncia sul motivo di impugnazione con cui era stata eccepita la violazione, da parte della Banca, dell’obbligo previsto da ll’art. 1956 c od. civ., nonché ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››, per avere la Corte territoriale ritenuto non violati gli obblighi di informativa, da parte della Banca, in ragione degli stretti rapporti di parentela sussistenti tra i due soci della debitrice garantita RAGIONE_SOCIALE, trascurando di considerare che delle quote della garantita, RAGIONE_SOCIALE, erano stati esclusivamente titolari COGNOME NOME, nella misura del 95 per cento, e la madre NOME COGNOME, per il restante 5 per cento;
con il quinto motivo la ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 754, 752, 498 c.c., 635 c.c., 1295 c.c., 1341, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› , per avere il giudice d’appello ritenuto valid a la clausola apposta al contratto di garanzia, che stabiliva che le obbligazioni del garante erano ‹‹ solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa ›› ; sottolinea, sul punto, che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione della loro quota ereditaria, senza che sia prevista alcuna deroga, potendo il de cuius , solo con il testamento, in virtù dell’art. 752 cod. civ., stabilire una diversa distribuzione, solamente interna, dei debiti tra i coeredi, mentre analoga facoltà non è prevista per la ripartizione dei debiti nei confronti dei creditori, disciplinata dall’art. 754 cod. civ., neppure da parte del testatore; e che riconoscere la validità della clausola in esame comporta violazione del divieto dei patti successori di cui all’art. 458 cod. civ., considerato che il de cuius , in forza della vincolatività dell’accordo concluso con il terzo (la Banca), non p uò più revocare le proprie volontà, cosicché la clausola si traduce in un negozio che produce gli stessi effetti del testamento, ma privo dell’indispensabile suo elemento, ossia la revocabilità;
con il sesto motivo denuncia la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 183, 190 c.p.c., 81 c.p.c., 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› , per avere il giudice d’appello qualificato la garanzia come contratto autonomo anziché come fideiussione;
osservato che il quinto motivo pone una questione di diritto di particolare rilevanza nomofilattica che rende opportuna la trattazione in pubblica udienza;
pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo;
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione