Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3181 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3181 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02289/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
– controricorrente –
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE cessione quote
AC – 11/02/2026
E nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t.;
– intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1269/2021, pubblicata il 5 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva coattivamente trasferito a NOME COGNOME il 50% delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter : ‘la società’) , ordinando al Conservatore del Registro delle Imprese di Bari di procedere alla relativa iscrizione.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) andava esclusa l’applicabilità alla fattispecie dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale posti dall’art. 2722 cod. civ. , atteso che il patto fiduciario di retrovendita – azionato dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della propria madre COGNOME in relazione al previo trasferimento in favore della predetta del 50% delle quote della società – si qualificava come interposizione reale di persona, con la conseguenza che il patto aggiunto che impone al cessionario di ritrasferire al cedente il bene oggetto di vendita, a richiesta di quest’ultimo, non è incompatibile e contrario
r.g. n. 02289/2022 Cons. est. NOME COGNOME
al risultato conseguito con la vendita stessa; b) non era applicabile il limite alla prova testimoniale previsto dall’art. 2721 cod. civ. siccome, in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni ivi stabilite nel caso in cui detto patto, come esattamente nella fattispecie oggetto del presente processo, è volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddirne il contenuto (ipotesi quest’ultima in cui il detto divieto divi ene, invece, operante); c) il patto fiduciario che ha ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede alcun requisito di forma scritta (né ad substantiam né ad probationem ), perché esso deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili; d) le prove acquisite al processo, come già evidenziato dal Tribunale in primo grado, consentivano di ritenere accertata la stipulazione tra madre e figlio del patto di retrovendita, in relazione al cui azionamento non poteva ritenersi maturata la prescrizione.
D opo che l’AVV_NOTAIO ha depositato in data 30 aprile 2025 rinuncia al mandato difensivo conferitogli dal controricorrente, entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta:
Primo motivo di ricorso: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C.) IN
RELAZIONE AGLI ARTT. 2721 E 2722 C.C. », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata: a1) per non aver considerato che la prova testimoniale assunta al processo non era ammissibile in quanto il valore della controversia superava € 2,56 , fissato dalla prima disposizione del codice invocata come violata; a2) per non aver provveduto ad alcuna autorizzazione in deroga; a3) per non aver rilevato l’inammissibilità della prova testimoniale in tema di patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie, siccome avente a oggetto patti aggiunti al contenuto del documento (la cessione RAGIONE_SOCIALE–COGNOME), in violazione del disposto della seconda norma indicata come violata.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ammesso la prova testimoniale avente a oggetto la dimostrazione dell’esistenza del patto di retrovendita avvalendosi del suo potere discrezionale di superare la preclusione del valore della controversia fissato in via generale in € 2,56 ; valutazione che anche la sentenza impugnata ha espressamente condiviso, esaminando il merito delle testimonianze raccolte.
La natura discrezionale di tale sindacato in deroga è stata affermata da questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022) con argomenti del tutto condivisibili e che vanno in questa sede ribaditi con un espresso rinvio alle argomentazioni contenute nel citato precedente.
Ne deriva che l’unico limite che il giudice del merito incontra nell’ammissione della prova in deroga al limite di valore è di fornire sul punto adeguata motivazione, circostanza che nella specie si è verificata con modalità non attinte da specifica censura e che restano, pertanto, insindacabili in questa sede.
Inoltre, il motivo non indica, circa la violazione dell’art. 2721 c.c., in violazione dell’art. 366 , n. 6) cod. proc. civ., se un motivo di appello sia stato sul punto proposto.
In relazione all’ammissibilità del patto aggiunto al negozio di cessione di quote, va rilevata la correttezza del riferimento contenuto nella sentenza impugnata al precedente di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 7416 del 23/03/2017), peraltro consolidatosi in senso conforme (Sez. 3, Ordinanza n. 7179 del 04/03/2022), che va ulteriormente in questa sede ribadito, secondo cui la prova per testimoni avente a oggetto il negozio fiduciario è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. cod. civ. nel caso – verificatosi nella fattispecie, secondo quanto espressamente argomentato nella motivazione della sentenza impugnata – in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento , derivando l’ inammissibilità della prova solo dalla verifica della diretta incidenza del patto aggiunto sulla regolamentazione originariamente pattuita.
Per il resto, l’accertamento di fatto compiuto nella fase di merito è stato nel senso del trasferimento effettivo della partecipazione, quale ratio decidendi del disposto ritrasferimento, da cui la qualificazione in termini di fiducia e non di simulazione; trattasi di un giudizio di fatto che non può essere contrastato, neppure in termini di vizio motivazionale, ricorrendo la doppia conforme senza dimostrazione della divergenza delle ragioni di fatto nei due diversi gradi di giudizio di merito.
b) Secondo motivo di ricorso: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C.) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1351 E 2932 C.C.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato che il patto fiduciario accessorio al contratto di cessione di partecipazioni sociali, costituendo una pattuizione unitaria e inscindibile, doveva avere anche una forma unica, essendo impensabile un accordo composito che abbia forme diverse nelle sue diverse parti, di talché doveva essere provato per iscritto, come per iscritto era stato sottoscritto il contratto di cessione delle quote tra il RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, lamentando un’ omessa considerazione della natura del patto fiduciario che, tutto al contrario, la motivazione della sentenza impugnata espressamente affronta (cfr. pagg. 17/18), dando conto del proprio convincimento in ordine all’ esclusione di alcun vincolo di forma nel caso di specie, facendo espressa applicazione di un precedente di questa Sezione (Sentenza n. 9139 del 19/05/2020), che si è peraltro consolidato nell’ interpretazione conforme successiva (Sez. 1, Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 6811 del 14/03/2025).
Ad ogni buon conto, il motivo sarebbe da considerare infondato perché l’unitarietà dell’intestazione fiduciaria di partecipazione sociali, richiamata da Cass n. 11226 del 2021, citata nel motivo, non conduce alla necessità della forma scritta del patto fiduciario, ove la cessione avvenga in forma scritta, alla luce di Cass. Sez. Un. n. 6459 del 2020 relativa alla fiducia nel trasferimento immobiliare (si veda anche Cass n. 9139 del 2020).
Terzo motivo di ricorso: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C.) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1322, 1418 E 2740 C.C. IMMERITEVOLEZZA. NULLITÀ DEL PATTO PER CONTRASTO A NORME IMPERATIVE », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la natura illecita dell’intero regolamento negoziale e, segnatamente, del patto di retrocessione delle quote, poiché concluso al solo fine di sottrarre ai creditori del RAGIONE_SOCIALE la garanzia patrimoniale connessa all’essersi il predetto resosi fideiussore di due RAGIONE_SOCIALE edilizie divenute insolventi.
Quarto motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C. O 360 N. 5 C.P.C.) IN RELAZIONE ALL’ART. 1345 C.C. ILLICEITÀ DEL MOTIVO UNICO COMUNE DETERMINANTE», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato l’ illiceità del motivo unico determinante che aveva indotto alla stipulazione del patto fiduciario, che si identificava nella finalità di sottrazione ai creditori del RAGIONE_SOCIALE della sua garanzia patrimoniale, in conseguenza dell’essersi il predetto resosi fideiussore di due RAGIONE_SOCIALE edilizie divenute insolventi.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per la medesima ragione: essi, inottemperanti al requisito di completezza dei motivi di ricorso in cassazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., omettono di indicare a questa Corte come, dove e quando le eccezioni di nullità del patto fiduciario per contrasto con norme imperative e per motivo illecito comune alle parti siano state ritualmente introdotte e coltivate nel corso del
giudizio. Una condizione vieppiù necessaria nel caso di specie, ove la sentenza impugnata della formulazione di tali eccezioni nei motivi di appello principale non fa menzione alcuna, il ché evidentemente rende ancora più cogente l’onere di specificità della doglianza, dovendo rilevarsi che, se è ben vero che la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni fase e grado del processo, è altrettanto vero che questa Corte di sola legittimità non può ‘ricercare’ i fatti costitutivi delle doglianze dedotte (nella specie riferibili ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e alla loro inefficacia relativa in relazione al negozio nella disponibilità dei creditori), né tampoco esaminare circostanze di fatto non esaminate nella fase del merito andando ‘alla ricerca’ della nullità, la quale deve essere invece di facile e pronto riscontro sulla base di quanto già avvenuto in esito al contraddittorio correttamente radicatosi tra le parti nella fase di merito del processo, dovendo rammentarsi che, nella specie, la conservazione della garanzia patrimoniale resta affidata ai rimedi di inefficacia relativa del negozio nella disponibilità dei creditori. Essi sarebbero comunque infondati, essendo affidata la conservazione della garanzia patrimoniale ai rimedi di inefficacia relativa del negozio nella disponibilità dei creditori.
Quinto motivo di ricorso: «OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI (ART. 360 N. 5 C.P.C.). IN SUBORDINE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C.) IN RELAZIONE ALL’ART. 2721 C.C. », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di valutare circostanze decisive per il giudizio, quali la dichiarazione autografa del RAGIONE_SOCIALE del 1° settembre 1993 e per
avere omesso di valutare negli atti di causa la presenza di elementi documentali e di risultanze istruttorie idonei a integrare la prova, anche presuntiva, dell’ avvenuto acquisto della quota in compensazione dei crediti della COGNOME verso il RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile, per una serie di concomitanti ragioni. In primo luogo, vi è doppio accertamento di merito in senso conforme, in relazione al quale non risulta dimostrata la divergenza delle ragioni di fatto tra le sentenze di primo e di secondo grado.
In secondo luogo, va rammentato che il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione, ai sensi del l’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico -da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere
e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l ‘ omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori -che nella specie viene espressamente lamentato – non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).
f) Sesto motivo di ricorso: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C.) IN RELAZIONE ALL’ART. 458 C.C. INOPPONIBILITÀ ALL’EREDE DEL PATTO SUCCESSORIO», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che con il decesso della COGNOME, il patto fiduciario sarebbe stato caducato, non essendo concepibile la trasmissione di esso all’erede , ciò che comunque avrebbe concretizzato la violazione dell’a rt. 458 cod. civ. in tema di divieto di patti successori.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. pagg.18/19) laddove -sulla base di un accertamento in fatto, non adeguatamente aggredito in questa sede dalla censura in esame -i giudici del merito hanno concordemente concluso che il patto fiduciario non conteneva alcun riferimento a vicende successorie, sicché in alcun modo poteva essere successivamente sussunto nella materia di patti successori. Si consideri, inoltre, che quanto astrattamente dedotto non trova riscontro, posto che la germana è presente nel processo a titolo di successione ai sensi dell’art. 110
cod. proc. civ. e che, quanto al resto, come rilevato dalla sentenza impugnata, si tratta di successione nella titolarità di un rapporto contrattuale.
Settimo motivo di ricorso: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C.) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2935, 2943 E 2946 C.C. PRESCRIZIONE», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato l’intervenuta p rescrizione del diritto alla retrocessione della quota.
Il motivo è inammissibile perché totalmente versato in fatto, pretendendo da questa Corte una rivalutazione in questa sede delle deposizioni testimoniali e dei documenti dal cui esame la Corte di appello ha tratto il convincimento (cfr. pag. 22) dell’ infondatezza dell’ eccezione di prescrizione del diritto alla retrocessione della quota azionato in lite.
Ottavo motivo di ricorso: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C.) IN RELAZIONE ALL’ART. 2932 C.C», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento della quota non poteva essere accolta, non avendo il RAGIONE_SOCIALE fatto offerta di eseguire la propria prestazione a seguito della richiesta di ritrasferimento.
Il motivo è inammissibile poiché, inottemperante al requisito di completezza dei motivi di ricorso in cassazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., omette di indicare a questa Corte come, dove e quando la questione dell’inapplicabilità dell’art. 2932 cod. civ., per mancata offerta della controprestazione, sia
stata ritualmente introdotta e coltivata nel corso del giudizio, ed in particolare nella fase di appello. Una condizione vieppiù necessaria nel caso di specie, ove la sentenza impugnata della formulazione di tali eccezioni nei motivi di appello principale non fa menzione alcuna, il ché evidentemente rende ancora più cogente l’onere di specificità della doglianza, dovendo, comunque, rilevarsi che la doglianza appare anche in astratto del tutto infondata, posto che il requisito dell’offerta della controprestazione non è soggetto a vincoli formali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13789 del 17/05/2024), e, in ogni caso, l’ esame della questione in questa sede presuppone una nuova valutazione degli accordi interventi tra le parti che, ancora una volta, non è in tali termini ammissibile in questa fase di sola legittimità.
Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato, dovendo rilevarsi che la questione della meritevolezza del patto fiduciario, agitata dalla ricorrente nella memoria conclusiva, con relativa richiesta di valutazione di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, è inammissibile, siccome del tutto nuova, attesa la sua estraneità ai motivi di ricorso e alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidentemente ritenuto il patto del tutto meritevole di tutela, avendolo esaminato nel suo contenuto.
Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere a COGNOME NOME le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME