Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4376 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4376 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27688/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrenti –
Nonché
avverso la sentenza n.70/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata in data 14/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento dei restanti.
Udito l’avvocato COGNOME per il ricorrente e l’avvocato COGNOME per i controricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza interlocutoria n. 21796/2024, pubblicata il 2/8/2024, questa Corte ha rimesso alla pubblica udienza la causa. Per ragioni di doverosa semplificazione, qui di seguito viene riportato il contenuto di essa quanto allo svolgimento del processo.
<>.
La causa, venuta all’adunanza camerale del 19/6/2024, è stata rimessa alla pubblica udienza, all’approssimarsi della quale il P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A questo punto va ripresa l’ordinanza interlocutoria n. 21796/2024 che ha sintetizzato i motivi come di seguito.
<>.
Preliminarmente devesi rilevare che la Corte è stata messa in condizione di conoscere gli atti sui quali s’incentrano le contrapposte difese: il contenuto saliente degli accordi intercorsi risulta condiviso da entrambe le parti e soddisfacentemente riportato.
Quindi, il ricorso risulta sufficientemente specifico sotto il profilo dell’autosufficienza.
1 Il primo motivo è fondato.
Negli anni Novanta del Secolo scorso la Commissione europea prescrisse agli stati membri, attraverso lo strumento della raccomandazione (94/1069/CE), di approntare normativa che consentisse, nei Paesi ove vige il divieto del patto commissorio, di permettere all’imprenditore di far luogo a un ordinato passaggio generazionale dell’impresa medio -piccola, che non fosse minato o reso oltremodo difficoltoso dalla normativa dettata in materia di successione.
Emblematico il primo articolo del testo normativo, che individua gli obiettivi intesi perseguire.
‘ Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di: sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita: – creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione: -consentire all’imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati; – assicurare la continuità delle RAGIONE_SOCIALE di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell’imprenditore; – assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria е sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell’impresa; -incoraggiare fiscalmente l’imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell’ambito della famiglia ‘.
Il legislatore italiano, nel 2006, ha inteso dare esecuzione alla raccomandazione, sia pure limitatamente ai profili strettamente civilistici, con l’introduzione nel codice civile del capo V -bis (del patto di famiglia), nel titolo IV (della divisione), del libro II (delle successioni).
Con l’art. 768 bis, costituente disposizione d’apertura del nuovo capo, il legislatore ha dettato la nozione del nuovo contratto: ‘ È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. ‘ L’istituto costituisce deroga espressa al divieto del patto commissorio (cfr. l’art. 458, siccome novellato contestualmente).
Il perseguimento dello scopo di assicurare vita all’impresa (attraverso, appunto, la cessione aziendale o di quote sociali) oltre la vita dell’imprenditore è reso palese dall’unidirezionalità dell’operazione, a favore di discendenti, quale che ne sia il grado, e non viceversa, né, tantomeno, a favore di collaterali o coniuge.
Si è parecchio discusso della natura del negozio; senza che in questa sede occorra dilungarsi oltre, quel che appare evidente è che esso persegue una causa complessa, presentando profili della donazione, della divisione in vista della futura successione e disposizioni a favore del terzo.
Lo scopo dell’istituto, come si è in qualche modo anticipato, è costituito dalla persecuzione della continuità d’impresa, assicurando stabilità all’operazione; il che implica collocarlo nell’ordinamento quale negozio in deroga al divieto del patto commissorio, attraverso il quale il disponente (l’imprenditore) apre, in un certo senso, anticipatamente la successione, sia pure limitatamente alla porzione dei beni costituiti dall’azienda o della quota d’azienda della quale intende disporre.
Poiché obiettivo primario è assicurare l’intangibilità del patto, la legge impone la partecipazione al negozio del coniuge e di ‘ tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore ‘ (art. 768quater, co. 1), con la previsione di compensazioni in denaro o in natura, salvo rinuncia, del valore delle quote previste dagli artt. 536 e segg., con imputazione alla quota di legittima
per i partecipanti non assegnatari dell’azienda; l’assetto viene reso stabile dalla prescrizione secondo la quale ricevuto non è soggetto a collazione o a riduzione.
La rilevanza e complessità dell’operazione, la componente di liberalità, soddisfatta mediante donazioni o promesse di donazioni e, in definitiva, lo scopo perseguito di disporre di una rilevante parte del patrimonio dell’imprenditore quanto ancora costui è in vita, ha indotto il legislatore a imporre la forma solenne dell’atto pubblico, a pena di nullità (art. 768ter cod. civ.).
Come si è anticipato, la Corte d’appello ha escluso che con gli accordi stipulati si fosse inteso soddisfare lo scopo del trasferimento societario ai discendenti, in via stabile e anticipata, in quanto i figli di NOME COGNOME e NOME COGNOME erano già tutti soci di RAGIONE_SOCIALE e i figli NOME e NOME lo erano anche di RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, non si rinveniva <>. Gli assegnatari non si erano, inoltre, obbligati a versamenti compensativi. Lo scopo concreto del negozio aveva, di conseguenza, portata più limitata e, comunque, diversa: dismettere gratuitamente le partecipazioni societarie dei genitori in favore dei figli, che già partecipavano alle anzidette RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio non condivide una tale conclusione perché giuridicamente non corretta.
I presupposti indispensabili perché si abbia patto di famiglia che la legge, nell’ottica alla quale si è accennato, prevede sono: il trasferimento, anche solo parziale (si badi) dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti (quale che sia il grado di parentela: padre-figlio, nonno-nipote, ecc.); la partecipazione al negozio del coniuge e <>; gli assegnatari debbono
liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni di cui all’art. 536 e segg. cod. civ.
La Corte d’appello ha negato potersi riportare gli accordi intervenuti fra le parti al patto di famiglia omettendo, tuttavia, di confrontarsi con la necessaria puntualità con le emergenze di causa.
Sarebbe occorso soffermarsi sullo scopo, nel suo complesso, dell’accordo negoziale, che pare diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli (NOME per la RAGIONE_SOCIALE e gli altri fratelli per la RAGIONE_SOCIALE).
Non modifica l’assetto contrattuale la circostanza che il 23,50% delle quote di NOME fosse posseduto dal fratello del padre e quindi zio dei discendenti. L’imprenditore, invero, non può che disporre solo della sua sola quota.
La circostanza che già da prima tutti i figli possedessero quote della RAGIONE_SOCIALE e che NOME e NOME fossero già soci (il primo accomandatario e il secondo accomandante, della RAGIONE_SOCIALE) dovrà essere apprezzata tenendo conto della disposizione, la quale contempla anche la cessione parziale.
La sentenza impugnata non contrappone evidenze giuridicamente apprezzabili che contrastino quel che appare essere lo scopo perseguito col contratto: ridisegnare la proprietà societaria, in vista della prosecuzione dell’attività d’impresa in capo ai figli: la RAGIONE_SOCIALE, appartenente allo stretto nucleo familiare per il 76,50% (padre, madre e tutti i figli), viene assegnata a tutti i figli, con eccezione di NOME; a quest’ultimo, la RAGIONE_SOCIALE, il cui patrimonio era posseduto per intero da NOME e NOME.
Non mostra di cogliere che lo strumento negoziale contempla il conguaglio delle quote, come, se, appunto, al momento della stipulazione si fosse aperta la successione, attraverso donazioni dei genitori, il trasferimento di taluni beni a NOME, attraverso l’operazione di scissione
societaria asimmetrica, costituendo, infine, in favore dei genitori il diritto abitazione d’un immobile della RAGIONE_SOCIALE, oltre a una rendita vitalizia.
La circostanza, poi, che i conguagli sarebbero stati operati dai genitori con atti di liberalità, non contrasta con l’inquadramento giuridico sostenuto dalla parte ricorrente, trattandosi di un adempimento per conto d’altri.
Le evidenze richiamate dovranno formare oggetto di specifica e approfondita disamina da parte del Giudice del merito, davanti al quale il processo va rimesso, al fine di verificare se da un tal scrutinio debba trarsi la conseguenza che con il complesso negoziale le parti abbiano inteso dar vita un patto successorio, che avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità, nella forma solenne dell’atto pubblico.
2 Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti (in senso proprio) dall’accoglimento del primo.
3 Il quarto motivo è infondato.
La sentenza impugnata, richiamata la domanda avanzata con l’iniziale atto di citazione, spiega essere stata chiesta la condanna dell’odierno ricorrente anche per <>, conclude, che sulla scorta dei documenti negoziali, <>. Di conseguenza, diversamente da quanto dedotto col motivo, la domanda si appuntava sulla garanzia fideiussoria reciproca.
Peraltro, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità
soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (da ultimo Sez. 5, n. 13439, 20/05/2025 (Rv. 675091 -01).
Perciò deve escludersi che la sentenza abbia violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
4 Il quinto motivo è infondato.
Al di là di ogni altra possibile considerazione, va osservato che una volta consumatosi il termine perentorio per impugnare la delibera societaria, la legittimità dell’esclusione non è più censurabile e, quindi, il ricorrente non può pretendere di essere risarcito per il danno che assume ingiustamente patito a causa dell’ingiusta esclusione.
La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio, in relazione al motivo accolto.
Il Giudice del rinvio, che s’individua nella Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, statuirà anche sul capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, rigetta i restanti; cassa l’impugnata sentenza in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME