Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29586 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29586 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 441/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO TORINO n.904/2020 depositata il 17.9.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 19.2.2015 COGNOME NOME chiedeva al Tribunale di Aosta di ingiungere a COGNOME NOME il pagamento immediato in suo favore della somma di €. 20.825,00 oltre interessi legali sulla base della scrittura privata del 26.11.2004, nella quale, in relazione ad un pregresso debito residuo di € 25.000,00 del NOME COGNOME, da restituire in dieci rate annuali a partire dal 30.6.2005, ed all’esigenza del COGNOME di ottenere una rateizzazione meno dilatata nel tempo, era stato previsto dalle parti che una prima rata di € 5.000,00 sarebbe stata versata, come avvenuto, alla firma della scrittura, una seconda rata di pari importo sarebbe stata pagata dal COGNOME entro il 15.1.2005, mentre i restanti € 15.000,00, incrementati di €825,00 a titolo di rimborso spese, sarebbero stati pagati in cinque rate annuali di € 3.165,00 ciascuna con scadenza della prima di esse dal 31.12.2005.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 110/2015 emesso in conformità alla richiesta, proponeva opposizione al Tribunale di Aosta COGNOME COGNOME NOME, che sosteneva che con altra scrittura privata, sempre del 26.11.2004, parzialmente modificata da quella prodotta dal COGNOME in fase monitoria (in quanto prevedeva la restituzione del residuo debito di €25.000,00 in dieci rate annuali di € 2.500,00 ciascuna, la prima con scadenza 30.6.2005), le parti avevano riconosciuto
che la somma originariamente mutuata dal COGNOME ai coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME (poi deceduta il 3.8.2000) in data 2.2.1994 era stata di £ 530.000.000, che entro il 1997 tale somma doveva essere restituita e maggiorata di £ 670.000.000 per interessi (con un tasso annuo del 32,28%), che la somma complessivamente restituita dai mutuatari coi vari pagamenti effettuati era di £ 1.152.000.000 (€ 595.000,00), e che poiché le restituzioni delle rate non erano sempre avvenute alle scadenze prefissate, il COGNOME aveva preteso ed ottenuto l’intestazione a sé, o a persone di sua fiducia senza corrispettivo di alcune partecipazioni societarie dei mutuatari, nella RAGIONE_SOCIALE e nella RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, allo scopo di garantirsi la restituzione del mutuo, partecipazioni che il COGNOME si era impegnato a restituire ai mutuatari non appena ottenuta la restituzione per intero del mutuo.
Sulla base di questa scrittura privata il COGNOME COGNOME chiedeva di revocare e sospendere l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, ed in via riconvenzionale, di condannare il COGNOME alla restituzione degli interessi usurari pretesi ed incassati per il mutuo a suo tempo concesso, non dovuti per superamento del tasso soglia della L. n. 108/1996 e perché non pattuiti per iscritto in misura ultralegale e superiori al residuo credito vantato dal COGNOME, alla restituzione delle partecipazioni societarie in quanto le relative intestazioni erano nulle perché attuative di un patto commissorio vietato ed al risarcimento del danno da inadempimento ed ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva sia nella fase anticipata relativa all’istanza di sospensione dell’immediata esecutività del decreto ingiuntivo, sia nel giudizio di opposizione il COGNOME, che disconosceva la scrittura privata prodotta dall’opponente, ottenendo così la reiezione dell’avversa istanza ex art. 649 c.p.c., negava
l’usurarietà del mutuo, eccepiva la prescrizione sia della domanda di restituzione degli interessi asseritamente usurari o comunque ultralegali non pattuiti per iscritto versati dalla controparte oltre dieci anni prima della notifica della citazione in opposizione, sia di quella di ritrasferimento ex art. 2932 cod. civ. delle partecipazioni societarie oggetto di impegno nella scrittura privata prodotta da parte opponente, e chiedeva quindi il rigetto dell’opposizione e delle riconvenzionali avversarie.
Il Tribunale di Aosta, espletata CTU grafologica, che riconosceva l’autenticità delle sottoscrizioni di COGNOME NOME sulla scrittura privata del 26.11.2004 prodotta dall’opponente, confermava il decreto ingiuntivo n.110/2015 in quanto, documentata per iscritto dalla scrittura privata prodotta in fase monitoria la debenza della somma, non risultava provato se l’importo ingiunto di € 20.825,00 fosse riferibile a sorte capitale, o ad interessi, riteneva maturata la prescrizione giudiziale sia in ordine alle pretese dell’opponente di restituzione degli interessi asseritamente usurari o non pattuiti per iscritto a tasso ultralegale indebitamente pagati, decorrente dalle date dei singoli pagamenti avvenuti prima della scrittura privata del 26.11.2004, o contestualmente ad essa, che a quelle di ritrasferimento delle partecipazioni societarie, e pertanto respingeva le riconvenzionali e condannava l’opponente alle spese processuali e di CTU.
Impugnata tale sentenza dal COGNOME, che riproponeva le sue richieste, e costituitosi in secondo grado il COGNOME, che chiedeva il rigetto dell’impugnazione, la Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 904 del 17.9.2020, pur riconoscendo che il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale dell’opponente di accertamento della nullità dell’intestazione a COGNOME NOME delle partecipazioni
societarie alla RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, ed alla RAGIONE_SOCIALE, riteneva non intervenuta un’operazione viziata da nullità per frode alla legge per violazione del divieto del patto commissorio dell’art. 2744 cod. civ., rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese di secondo grado.
Avverso l’indicata sentenza, notificatagli il 2.10.2020, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME l’1.12.2020, COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi, e resiste con controricorso notificato il 7.1.2021 COGNOME NOME.
Quest’ultimo ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 5.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1243 cod. civ. per il mancato esame e mancato accoglimento dell’eccezione di estinzione del credito azionato dal COGNOME in fase monitoria per compensazione col suo controcredito di restituzione delle maggiori somme da lui pagate al COGNOME a titolo di interessi non dovuti perché usurari e comunque non pattuiti per iscritto ad un tasso superiore a quello legale.
Il primo motivo va respinto in quanto nel giudizio di primo grado l’opponente, attuale ricorrente, non ha sollevato la suddetta eccezione di compensazione, che non può quindi essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, avendo solo richiesto al Tribunale di Aosta in via riconvenzionale che COGNOME NOME fosse condannato al pagamento della differenza tra quanto a lui spettante per la restituzione delle somme
indebitamente pagate a titolo di interessi ma in realtà non dovute per l’usurarietà del tasso pattuito, o per difetto di una pattuizione scritta di tasso ultralegale, e quanto spettante al COGNOME (per il residuo rimborso del mutuo concesso richiesto in fase monitoria), e questo spiega come mai i giudici di primo e di secondo grado non si siano espressamente pronunciati su tale eccezione.
L’eccezione medesima non era neppure rilevabile d’ufficio come ‘eccezione’ di compensazione impropria, come ipotizzato dal ricorrente, in quanto le due obbligazioni, l’una azionata in sede monitoria relativa all’adempimento del contratto di mutuo concluso dalle parti e della regolamentazione convenzionale relativa alla rateizzazione del rimborso, e l’altra avente come causa petendi il carattere indebito di pagamenti asseritamente compiuti senza una causa giustificativa per l’usurarietà degli interessi che sarebbero stati pattuiti, o per difetto di una pattuizione scritta di interessi ultralegali, sono tra loro autonome ovvero non legate da nesso di sinallagmaticità (vedi in tal senso Cass. 10629/2006), e solo in mancanza della suddetta autonomia sarebbe configurabile la cosiddetta compensazione impropria, in base alla quale la valutazione delle reciproche pretese importa un semplice accertamento contabile di dare avere, con l’elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (vedi Cass. n.5024/2009; Cass. n. 7337/2004), laddove nel caso di specie per riconoscere la fondatezza del controcredito fatto valere dall’opponente sarebbe stato necessario accogliere una domanda di accertamento della nullità degli interessi pattuiti per usurarietà, o per difetto della pattuizione scritta di un tasso ultralegale e non semplicemente accertare gli effetti di dare/avere derivanti alle parti dalle convenzioni intercorse.
Non si può comunque fare a meno di notare che, ove tale primo motivo fosse esaminato nel merito, ritenendo ricompresa l’eccezione di compensazione non formalizzata davanti ai giudici di merito nella più ampia domanda dell’opponente di condanna del COGNOME al pagamento della differenza tra il credito per ripetizione di indebito fatto valere dall’attuale ricorrente ed il minor credito azionato in sede monitoria dal COGNOME, esso risulterebbe manifestamente infondato, in quanto il preteso maggior controcredito opposto in compensazione da COGNOME NOME é stato correttamente ritenuto già estinto per prescrizione decennale nel momento in cui egli ha notificato l’atto di citazione in opposizione, essendo evidente che ad un credito già prescritto non può essere attribuita alcuna efficacia estintiva rispetto ad un controcredito che invece non sia prescritto.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1813 e ss. cod. civ., dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 2946 cod. civ..
Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’Appello di Torino, dopo avere riconosciuto il principio che nei contratti di mutuo in cui sia pattuita la rateizzazione dell’importo da rimborsare da parte del mutuatario la prescrizione decorre solo dalla data di scadenza dell’ultima rata, richiamando la sentenza n.17798 del 30.8.2011 della Corte di Cassazione, fuorviata dal richiamo dell’ordinanza n. 14958 del 14.7.2020 della Suprema Corte (che stabilisce nei rapporti di conto corrente bancario che ai fini della prescrizione si deve distinguere tra i versamenti di carattere solutorio e quelli meramenti ripristinatori della provvista, potendosi fare decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 cod. civ. dalla data del pagamento solo per i primi), del tutto inconferente rispetto alla
fattispecie del mutuo in esame, non abbia poi applicato il principio della decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell’ultima rata anche al credito pecuniario vantato in via riconvenzionale da COGNOME NOME.
Il secondo motivo va a sua volta respinto, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto della prescrizione in modo conforme alla giurisprudenza citata della Suprema Corte, e la doglianza prospettata dal ricorrente non ha compreso il fatto che il richiamo nella sentenza impugnata dell’ordinanza n. 14958 del 14.7.2020 della Corte di Cassazione non é avvenuto in modo inconferente per trasporre al mutuo la disciplina del conto corrente bancario sulle rimesse solutorie e ripristinatorie, che evidentemente non esistono nel contratto di mutuo quando la somma oggetto del finanziamento non sia versata su un conto corrente aperto dallo stesso mutuante ed intestato al mutuatario, ma allo scopo di rimarcare che per i pagamenti (tali sono le rimesse solutorie) non dovuti per nullità delle clausole negoziali che li prevedevano, anche se effettuati nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito decorre sempre dalla data del pagamento indebito e non da quella di chiusura del rapporto di conto corrente bancario, a prescindere dalla data di effettivo accertamento della nullità della pattuizione che abbia determinato il pagamento indebito.
Il ricorrente, peraltro, nella sua doglianza pretenderebbe infondatamente di applicare per la determinazione del dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito, che non é un’azione di adempimento contrattuale perché presuppone l’accertamento della nullità di una clausola contrattuale e dell’effettuazione di un pagamento in esecuzione di tale clausola non dovuto, lo stesso termine (scadenza dell’ultima rata pattuita del mutuo) che é invece previsto per
volontà delle parti solo per la decorrenza della prescrizione dell’azione di adempimento del contratto.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1414, 2744 e 2702 cod. civ. in relazione agli articoli 215 e 216 c.p.c. ed agli articoli 1362 e ss. cod. civ. per l’avvenuto rigetto della domanda di nullità per simulazione dell’intestazione a scopo di garanzia delle partecipazioni societarie alla RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, ed alla RAGIONE_SOCIALE.
Assume il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del principio per cui la scrittura privata riconosciuta secondo l’art. 2702 cod. civ. fa fede fino a querela di falso, omettendo di considerare che nella scrittura privata del 26.11.2004 da lui prodotta COGNOME NOME aveva riconosciuto espressamente che la cessione/intestazione a suo favore delle partecipazioni societarie sopra indicate era del tutto simulata in quanto aveva l’unico scopo di garantirgli l’incasso delle somme che COGNOME COGNOME NOME gli avrebbe dovuto restituire per il mutuo concessogli e gli interessi convenzionali maturati.
Lamenta inoltre il ricorrente che la Corte d’Appello di Torino, nel respingere la domanda di nullità dell’intestazione fiduciaria delle partecipazioni societarie a scopo di garanzia per violazione del divieto del patto commissorio, non avrebbe considerato la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata, che ravvisa tale violazione anche rispetto a negozi tra loro collegati qualora da essi scaturisca un assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il meccanismo negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un bene del creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia, a prescindere dalla natura meramente obbligatoria, o traslativa, o reale del contratto,
ovvero dal momento temporale in cui l’effetto traslativo sia destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dall’identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi, o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia. A tal proposito il ricorrente richiama la pattuizione del punto 3 (pagina 4) della scrittura privata del 26.11.2004 da lui prodotta, nella quale il COGNOME, ritenendo venuta meno la necessità di mantenere la garanzia (delle intestazioni societarie in questione), si é impegnato a restituire immediatamente a COGNOME NOME le partecipazioni societarie, a conferma dell’intento di attuare un patto commissorio.
Anche tale motivo é infondato, anzitutto in quanto in base all’art. 2702 cod. civ. la scrittura privata riconosciuta fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, per cui il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova senza necessità di ricorrere alla querela di falso (vedi in tal senso Cass. n.11674/2008; Cass. n. 12695/2007; Cass. n. 12428/1993; Cass. n.7944/1993).
Ulteriormente il motivo é inammissibile in quanto il ricorrente, che non sembra cogliere la distinzione tra negozio simulato e negozio fiduciario ed in frode alla legge, non ha mai dedotto una simulazione assoluta determinante di per sé la nullità del contratto simulato, ma semmai una simulazione relativa, avendo sostenuto che le partecipazioni societarie in questione sarebbero state effettivamente da lui trasferite a COGNOME NOME senza corrispettivo affinché costituissero garanzia in suo favore della restituzione del mutuo concessogli dal
COGNOME e degli interessi relativi, con assunzione dell’impegno da parte del COGNOME in occasione della sottoscrizione della scrittura privata del 26.11.2004 di ritrasferirgliele per il venir meno della necessità delle garanzie per le restituzioni già intervenute, e non a caso per invalidare il negozio fiduciario così complessivamente posto in essere ha invocato originariamente non l’art. 1414 cod. civ., che esclude ogni effetto tra le parti del contratto simulato, ma la violazione del divieto di patto commissorio dell’art. 2744 cod. civ..
La sentenza impugnata però, colmando la lacuna della sentenza di primo grado, ha compiuto alle pagine da 13 a 17 un’attenta verifica degli elementi necessari ad affermare l’esistenza nella complessa operazione posta in essere di un negozio in frode alla legge perché inteso a violare indirettamente il divieto del patto commissorio, ed é giunta ad una conclusione negativa circa la configurabilità di un negozio in frode alla legge sia in quanto l’impegno di ritrasferimento non risulta essere stato assunto dal COGNOME al momento del compimento dell’intestazione fiduciaria a scopo di garanzia, ma in un momento successivo alla restituzione in suo favore di gran parte del mutuo e degli interessi maturati, sia in quanto non é stata allegata, né provata una sproporzione tra il valore delle partecipazioni societarie trasferite in garanzia e l’entità del credito per restituzione del mutuo e degli interessi che si voleva garantire (con richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione n. 736/1977 e n.776/1960), mancando quindi la prova che la complessiva operazione fosse stata posta in essere per conseguire il risultato vietato dalla legge dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore.
E’ evidente, quindi, che il motivo punta ad ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta nell’esplicazione del principio del libero
convincimento, ed in conformità alla giurisprudenza di legittimità dalla Corte d’Appello di Torino ad opera della Suprema Corte, che é però non é abilitata ad effettuarla allo scopo di giungere a conclusioni giuridiche più gradite al ricorrente, risultando pienamente plausibile la ricostruzione compiuta nel precedente grado.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.10.2023