Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30702 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30702 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 28413-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede legale in INDIRIZZO Montaione, in persona del legale rappresentante, il curatore fallimentare, dottAVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati NOME
COGNOME e NOME COGNOME, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 1632/2019, depositato in data 23.7.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso ex art. 98 l. fall., depositato in data 27.6.2018, RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il decreto reso esecutivo in data 29.5.2018 con il quale il giudice delegato del Tribunale di Firenze aveva integralmente rigettato la richiesta di ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE
2.Con domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, la predetta società di leasing aveva infatti dedotto: i) di aver stipulato in data 22.3.2007 con RAGIONE_SOCIALE il contratto di locazione RAGIONE_SOCIALEa n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto una porzione immobiliare ad uso commerciale, posta nel Comune di Montaione; ii) che nonostante il suo puntuale adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni nascenti dal predetto contratto di leasing, RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto al pagamento del dovuto; iii) che, in data 7.4.2016, RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE un contratto di affitto di ramo d’azienda, esercitato nel predetto immobile oggetto di leasing e di sua proprietà (RAGIONE_SOCIALE); iv) che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società conduttrice, intervenuta in data 12.10.2016, la curatela fallimentare aveva sostanzialmente proseguito nei rapporti di affitto di azienda con RAGIONE_SOCIALE fino al 30.9.2017 e di locazione RAGIONE_SOCIALEa (con RAGIONE_SOCIALE) fino al 22.9.2017, senza tuttavia corrisponderle il canone di locazione RAGIONE_SOCIALEa; v) che neanche in seguito allo scioglimento del contratto di leasing, intervenuto in data 22.9.2017, l’immobile oggetto del predetto contratto le veniva restituito; vi) alla luce di tali vicende contrattuali, aveva chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare per la complessiva somma di euro 655.930,98, di cui
euro 516.249,99, in via chirografaria, ed euro 139.680,99, in via prededuttiva.
In sintesi, il G.d. non aveva ammesso il credito della società di leasing aderendo RAGIONE_SOCIALE eccezioni formulate dal curatore secondo cui l’operazione concretizzatasi in data 22.3.2007, con la vendita da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) a RAGIONE_SOCIALE e la contestuale stipula di contratto di leasing con RAGIONE_SOCIALE, avrebbe costituito una ipotesi di sale and lease back , in violazione del divieto di patto commissorio, con conseguente nullità dei contratti. Sempre secondo la curatela, dal l’accertamento della nullità dell’operazione sarebbe derivato non solo il mancato riconoscimento del credito di RAGIONE_SOCIALE, ma anche il ritorno della proprietà del bene in capo (non tanto alla RAGIONE_SOCIALE, originaria venditrice, quanto) alla società di fatto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (e i soci e persone fisiche), la cui sussistenza era stata peraltro accertata con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 273/2016.
Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente la proposta opposizione, ammettendo il credito di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al passivo fallimentare per euro 516.249,99 in via chirografaria.
Il Tribunale ha ricordato che: a) il sale and lease back è un contratto di impresa che presenta uno schema negoziale socialmente tipico, con autonomia strutturale e funzionale, nel quale un’impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore RAGIONE_SOCIALEo che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario, e contestualmente lo cede in locazione RAGIONE_SOCIALEa (leasing) alla stessa venditrice che versa periodicamente i relativi canoni di leasing per una certa durata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riscatto; b) la giurisprudenza aveva più volte affermato che l’operazione così congegnata non è violativa di per sé del divieto di cui all’art. 2744 cod. civ., in quanto la vendita ha lo scopo di leasing e non già di garanzia, e perché, nella configurazione socialmente tipica del rapporto, essa costituirebbe solo il presupposto necessario della locazione RAGIONE_SOCIALEa, inserendosi nella
operazione economica secondo la funzione specifica di questa, che è quella di procurare all’imprenditore, nel quadro di un potenziamento dei fattori produttivi, liquidità immediata mediante l’alienazione di un suo bene strumentale, conservandone a questo l ‘uso con facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto; c) tale vendita ed il complesso rapporto atipico che ne consegue non sarebbe pertanto di per sé in frode al divieto di patto commissorio, la cui ratio è quella infatti di impedire al creditore l’esercizio di una coazione morale sul debitore , spinto alla ricerca di un mutuo da ristrettezze RAGIONE_SOCIALEe, e di produrre, dunque, al predetto creditore il beneficio di far proprio il bene attraverso un meccanismo acquisitivo sottratto RAGIONE_SOCIALE regole della par condicio creditorum ; d) il divieto deve al contrario ritenersi violato quando risulti in concreto che lo scopo di garanzia sia stato piegato al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenterebbe di acquisire l’eccedenza del valore, abusando della posizione di debolezza del debitore; e) tale situazione può invero emergere da dati sintomatici e dRAGIONE_SOCIALE reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto, quali la presenza di una situazione di credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato, la mancanza di un meccanismo contrattuale di predeterminazione del valore del bene in caso di inadempimento dell’utilizzator e con risoluzione del contratto e di incameramento definitivo del bene da parte del concedente tramite la predetta vendita che, nel quadro del rapporto diretto tra le parti, era volto ad assicurare una liquidità alla impresa alienante; tanto premesso e ricordato, il Tribunale ha rilevato che: f) era infondata in primo luogo l’eccezione della società di leasing in ordine alla trilateralità del rapporto (che di per sé sola avrebbe escluso la possibilità di configurare la fattispecie del sale and lease back che, per definizione, presuppone invece solamente due parti), posto che se era vero che l’operazione negoziale sopra descritta aveva visto il coinvolgimento di tre soggetti (RAGIONE_SOCIALE, che aveva acquistato il bene immobile, RAGIONE_SOCIALE, quale venditrice, e RAGIONE_SOCIALE, quale utilizzatore), era altrettanto vero che tuttavia il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 237/2016, aveva definitivamente accertato la sussistenza di una società di fatto tra RAGIONE_SOCIALE, che nel frattempo si era
trasformata in RAGIONE_SOCIALE (ed era stata dichiarata fallita nel 2015), RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, persone fisiche, con la conseguenza che sussisteva unicità soggettiva dal lato del proprietario – poi utilizzatore dell’immobile sito in Montaione; g) era stata inoltre appurata la situazione di indebitamento nei confronti del ceto bancario da parte di RAGIONE_SOCIALE per euro 2.057.667,48, ed in particolare nei confronti della banche del RAGIONE_SOCIALE MPS; h) risultava dunque evidente che l’operazione era stata congegnata per ripianare parte del debito di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.: in effetti, versato il prezzo della compravendita di euro 1.545.000,00 da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima aveva trasferito immediatamente parte dello stesso, pari ad euro 390.000,00, a RAGIONE_SOCIALE, che aveva pagato a RAGIONE_SOCIALE euro 379.110,94, a titolo di prima rata del contratto di leasing (tale circostanza dimostrando viepiù l ‘esistenza di una società di fatto fra le due RAGIONE_SOCIALE); con l’importo di euro 700.015,00 la venditrice aveva rimborsato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. le tre anticipazioni erogate nei primi mesi del 2007; i) la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. avesse partecipato all’atto di compravendita ed ave sse rilasciato l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene nell’anno 2005 per euro 2.000.000, a garanzia del rimborso del mutuo fondiario per euro 1.000.000,00 di capitale, dimostrava che l’istituto di credito era a conoscenza della destinazione in suo favore di parte del prezzo che RAGIONE_SOCIALE andava ad incamerare, non spiegandosi altrimenti la rinuncia ad una garanzia immobiliare senza contropartita economica; l) tuttavia mancava, per configurare la violazione del divieto di patto commissorio, la preesistente situazione di credito-debito tra società concedente e venditore/utilizzatore, non risultando la coincidenza soggettiva tra l’impresa finanziatrice che aveva acquistato il bene e lo aveva riassegnato al debitore in leasing ed il creditore del debitore stesso; m) a ciò non rilevava – come invece opinato dalla curatela – che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facesse parte, all’epoca dell’operazione del RAGIONE_SOCIALE (già alla predetta data era stato emesso un comunicato stampa, con il quale si annunciava la stipula dell’atto di fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE dei Pasc hi di RAGIONE_SOCIALE, poi avvenuta effettivamente nell’anno 2009) e che parimenti
RAGIONE_SOCIALE facesse parte del medesimo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, facenti capo a RAGIONE_SOCIALE, società capoRAGIONE_SOCIALE, in quanto l’appartenenza di una società ad un RAGIONE_SOCIALE facente capo ad una holding non fa perdere alla stessa la soggettività giuridica intesa come centro di imputazione di situazioni soggettive attive e passive, con la conseguenza che la sola appartenenza al RAGIONE_SOCIALE non faceva sì che i crediti di quella società fossero di per sé crediti del RAGIONE_SOCIALE; n) nel caso di specie, al momento della stipula della compravendita e del contratto di leasing, creditore di RAGIONE_SOCIALE era RAGIONE_SOCIALE e non già RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; o) anche a voler considerare unico soggetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE (seppure, al momento dell’operazione, la fusione era stata solo preannunciata e non attuata), vi sarebbe stata comunque diversità soggettiva tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di distinte persone giuridiche, ognuna con propria soggettività, diversi organi, compagini sociali e patrimoni, e con conseguente necessità di considerare distinte le rispettive situazioni di debito-credito; p) neanche potevano rinvenirsi spunti, per affermare l’ unicità soggettiva dal lato della parte finanziatrice/concedente, dalla disciplina dei gruppi societari di cui agli artt. 2497 e ss. Cod. civ., posto che l’invocata disciplina legislativa ribadiva la distinzione soggettiva delle società del RAGIONE_SOCIALE, sanzionando le condotte dannose sul piano della responsabilità e non già su quello della confusione patrimoniale; q) in via definitiva, non sussistendo un rapporto di credito-debito tra società acquirente e venditore-debitore, non poteva venire ad esistenza la fattispecie del contratto di sale and lease back , con conseguente violazione del divieto di patto commissorio e diritto di RAGIONE_SOCIALE di essere ammessa al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE; r) il credito richiesto in chirografo doveva essere pertanto ammesso come reclamato dalla società debitrice; s) non poteva invece es sere ammesso l’ulteriore credito di euro 103.101,96, di cui si invocava la prededuzione, in quanto nel periodo successivo alla declaratoria di fallimento , non risultando disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, il contratto era rimasto sospeso ex art. 72 quater, l. fall. e perché, per il periodo
successivo allo scioglimento del contratto, non era stato raggiunto un accordo p er la riconsegna dell’immobile; t) l’istanza di restituzione del bene doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proposta solo in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo.
2.Il decreto, pubblicato il 23.7.2019, è stato impugnato dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2744 Cod. civ.
1.1 Osserva la curatela ricorrente che il Tribunale di Firenze avrebbe falsamente interpretato e applicato l’art. 2744 cod. civ. posto che la norma, mirando di fatto ad impedire che il creditore acquisisca il bene del suo debitore da questi concesso a garanzia dell’adempimento del proprio debito, non può subire limitazioni applicative sol perché il creditore, se azienda di credito e se appartenente ad un RAGIONE_SOCIALE bancario, decida di far fare l’operazione a società dallo stesso controllate, posto che la giuris prudenza di legittimità, nell’interpretare il divieto di patto commissorio previsto dall’art. 2744 cod. civ., non ha considerato il coinvolgimento di un terzo nelle vicende contrattuali vietate come impedimento assoluto all’applicazione della norma medesima, essendo stato invece chiarito a tal fine che lo scopo della norma è quello di evitare che, con qualsiasi strumento negoziale, le parti realizzino la finalità vietata dal legislatore, e cioè quella di concedere al creditoreacquirente, direttamente e definitivamente, la proprietà del bene sostanzialmente dato in garanzia, in caso di inadempimento del debitorevenditore.
1.2 Evidenzia ancora il Fallimento che l’interpretazione sostenuta dal Tribunale nel decreto impugnato, secondo cui il fatto della partecipazione al contratto di leasing di una società che non era creditrice delle società fallite escludeva di per sé l’applicazione dell’art. 2744 cod. civ., come causa di nullità
dei contratti, non era corretta perché significava non guardare l’operazione nel suo complesso, facendo conseguire al creditore, nella sostanza e non nella forma, il risultato vietato dall’ordinamento di diventare direttamente proprietario del bene concessogli in garanzia. Ciò che non sarebbe stato considerato dal Tribunale di Firenze – aggiunge la curatela – è che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e le due società totalmente partecipate, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE corrispondevano – al momento della stipulazione dei contratti di compravendita e di locazione RAGIONE_SOCIALEa ad un unico centro di interessi che aveva beneficiato dell’operazione di sale and lease beck , ricavando a garanzia del proprio credito la proprietà del bene delle società debitrici, poi dichiarate fallite dal Tribunale di Firenze.
1.3 Un ‘ interpretazione della norma conforme a quanto sostenuto dal Tribunale fiorentino – si evidenzia ancora da parte del fallimento ricorrente si presterebbe chiaramente ad abusi posto che, normalmente, la maggior parte degli istituti di credito presenta, nel proprio RAGIONE_SOCIALE societario, distinte società destinate alla conclusione dei contratti di leasing e che risultano integralmente partecipate dalla holding del RAGIONE_SOCIALE societario medesimo. Osserva inoltre il ricorrente che, pur trattandosi di società individuate e con una loro autonomia patrimoniale, le stesse seguono comunque una strategia del RAGIONE_SOCIALE societario, e ciò nel senso che coordinano la loro attività o con le altre società del RAGIONE_SOCIALE bancario ovvero, addirittura, con la capoRAGIONE_SOCIALE stessa, dovendosi concludere nel senso che la circostanza che una società sia interamente partecipata o comunque controllata da altra società del RAGIONE_SOCIALE ovvero dalla medesima holding fa sì che queste siano utilizzate per compiere operazioni per le quali sono state costituite.
2. Il secondo motivo viene declinato dal fallimento ricorrente come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta mancata considerazione da parte del Tribunale dei pur RAGIONE_SOCIALEgati fatti, ritenuti decisivi, e cioè che il giorno stesso della stipulazione dei contratti la RAGIONE_SOCIALE aveva consegnato alla RAGIONE_SOCIALE parte del prezzo pagato dalla RAGIONE_SOCIALE e che la RAGIONE_SOCIALE aveva rimesso gran parte del prezzo ricavato dalla vendita per rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.,
anch’essa facente parte del RAGIONE_SOCIALE, i finanziamenti di euro 700.000 avuti in precedenza.
I due motivi di ricorso -che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni trattate -sono fondati e meritano dunque accoglimento.
3.1 Occorre, in primo luogo, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare, nella materia qui di nuovo in esame, che l’intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia, piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dRAGIONE_SOCIALE parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l’effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, per quanto qui interessa, ‘ perfino l’identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti ‘ (così espressamente Cass. n. 27632/2021: nella specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il debitore , oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene compravenduto ai proprietari e di riferimenti all’evento condizionante il ritrasferimento, ossia il pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire). Nello stesso senso, così anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23553 del 27/10/2020, secondo cui verbatim ‘ Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l’assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in
cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia ‘ .
3.2 Sulla base delle considerazioni che precedono e dei principi già fissati da questa Corte ( cui s’intende dare continuità ), può dunque concludersi nel senso che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale fiorentino, la diversità soggettiva tra la parte creditrice – in questo caso il Banco di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. – ed il soggetto che aveva acquisito, tramite la programmata compravendita, il bene – in questo caso RAGIONE_SOCIALE – non rappresenta profilo ostativo all ‘ applicazione della norma sul divieto di patto commissorio, di cui al sopra ricordato art. 2744 cod. civ. (nel caso di specie – va infatti ricordato – che tutti gli altri elementi rintracciati dalla giurisprudenza di legittimità, sempre ai fini dell’applicazione del disposto normativo , erano stati riscontrati dal Tribunale di Firenze come ricorrenti nel caso). Quanto detto sin qui vale, se risulta, tuttavia, dimostrato – come emerge anche dalla stessa lettura del provvedimento impugnato – che i due diversi soggetti societari, protagonisti della complessa vicenda negoziale sopra descritta, integrino un medesimo ‘ centro di interessi ‘ ( nella specie, realizzato tramite un ‘ RAGIONE_SOCIALE societario ‘ ), volto a realizzare le finalità vietate dal menzionato articolo, cioè l’acquisizione diretta, da parte del creditore, della proprietà del bene dato in garanzia dal debitore, nelle ipotesi di inadempimento d i quest’ultimo.
3.3 Diversamente ragionando, si correrebbe il rischio che il divieto di cui all’art. 2744 c od. civ., con la conseguente non applicazione della prevista sanzione di nullità del patto violativo del predetto divieto, possa essere facilmente aggirato – tramite un ‘ operazione complessa di collegamento negoziale (come riscontrato nelle ipotesi scrutinate dalla giurisprudenza di questa Corte, per come sopra ricordate, e come avvenuto anche nel caso di specie) – tramite la semplice negoziazione di un leasing contratto con altra società, diversa da quella creditrice, ma pur sempre facente capo a quest’ultima o comunque appartenente al medesimo RAGIONE_SOCIALE societario riferibile alla stessa società creditrice.
3.4 La dimostrazione più palese di tale possibilità di aggiramento del divieto si riscontra, dalla stessa lettura del provvedimento impugnato, proprio nella realizzazione della fattispecie oggi in esame, ove, tramite l ‘ architettura negoziale costruita dRAGIONE_SOCIALE parti e le intese concordate tra le società appartenenti al medesimo RAGIONE_SOCIALE, si è raggiunto il risultato -qui correttamente stigmatizzato dal fallimento ricorrente nel secondo motivo di ricorso, come omesso esame di fatti decisivi – che il prezzo di vendita del bene (dato, con tutta evidenza, in garanzia) fosse immediatamente riversato dalla società venditrice (RAGIONE_SOCIALE), in parte, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (per euro 700.015,00, in relazione RAGIONE_SOCIALE tre anticipazioni erogate nei primi mesi del 2007) per ripianare le passività della società debitrice (poi fallita) e, per altra parte, alla società concedente il leasing RAGIONE_SOCIALE (per euro 379.110,94), per il pagamento della prima rata del canone di locazione dell’immobile.
3.5 Non può neanche dirsi che la soluzione sopra prospettata vada ad intaccare i principi normativi, che il nostro ordinamento positivo detta per assicurare il rispetto della diversa soggettività giuridica delle compagini societarie interessate dalla vicenda negoziale sopra descritta, perché ciò che interessa, ai fini decisori, è rappresentato dal profilo della corretta applicazione dell’art. 2744 cod. civ., in modo da evitare possibili aggiramenti del divieto dettato dalla norma. Ed invero, è in discussione, al fondo, l ‘ utilizzazione del contratto di sale and lease back per eludere, ai sensi dell’art. 1 344 cod. civ., l’applicazione del divieto di patto commissorio, sancito dal più volte ricordato art. 2744 cod. civ., rimanendo le ulteriori problematiche agitate dall’istituto di credito, nei termini sopra illustrati di violazione della soggettività giurid ica delle società coinvolte nell’operazione contrattuale, solo periferiche.
3.6 Occorre pertanto che il giudice del rinvio applichi il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui l’intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni negoziali, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite
nel contratto, o nei contratti, posti in essere dRAGIONE_SOCIALE parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevante anche l’identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023