Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8294 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8294 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12454/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), presso il cui studio in ROMA in INDIRIZZO è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore,
-intimato – avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli emessa il 15.11.2019 nell’ambito del procedimento n. 6419/19 R.G., comunicata il 19.11.2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME (alias COGNOME NOME) chiese fosse riformato il provvedimento con il quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato nel proc. R.G. 8481/2018, a suo tempo disposta, in via provvisoria dal competente RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento di revoca trovava giustificazione nella circostanza che il difensore aveva fatto richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese, dichiarandosi anticipatario, con ciò stesso, si era reputato, rinunciando implicitamente al beneficio RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Il Giudice del riferito Tribunale, disattese l’opposizione, richiamando orientamento di legittimità (in particolare, Cass. n. 5232/2018).
Avverso la riportata decisione l’interessato propone ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002, 101, co. 2, 183, co. 4, 737 e segg. cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., addebitando al provvedimento di non avere fatto luogo ad accertamento <>.
Con il secondo viene dedotta violazione e mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002, 101, co. 2, 183, co. 4, 737 e segg. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., non avendo il Giudice previamente accertato se la richiesta di distrazione fosse da tenere in conto solo in caso di esito vittorioso e non quale rinuncia al beneficio.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 79, 122, 126, 136, co. 1 e 2 d.P.R. n.
115/2002, 24 e 111 Cost., per essere stato violato il diritto di difesa attraverso l’adesione acritica a quanto statuito dal Tribunale in sede collegiale.
Il ricorso è fondato.
Le SS.UU., di recente, dirimendo contrasto sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: La presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese proposta dal difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e RAGIONE_SOCIALEa distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese – l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l’altra ad attribuire al difensore un diritto in “rem propriam” – con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali RAGIONE_SOCIALEa parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza RAGIONE_SOCIALEo Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente (sentenza n. 8561, 26/3/2021, Rv. 660877).
Sulla scorta di tale principio, non resta che cassare la decisione impugnata, perché il Giudice del rinvio si adegui al principio di diritto sopra riportato.
Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 6