Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28482 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28482 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 8370/2020 R.G. proposto da:
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliataria ex lege in Roma nei suoi uffici in INDIRIZZO
contro
ricorrente a vverso l’ordinanza R.G. 2388/2018 del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE depositata il 28-1-2020 cron. 520/2020 udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19-92023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 depositata il 28-1-2020 il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa
OGGETTO: patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G. 8370/2020
C.C. 19-9-2023
Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME al decreto 9-11-2018 RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte d’appello , che aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presentata dallo stesso NOME COGNOME in relazione a ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza emessa nella causa n.1228/2915 R.G. dalla Cor te d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza ha dato atto che il RAGIONE_SOCIALE con delibera del 17-52018 aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenendo l’insussistenza dei presupposti di cui a ll’art. 74 co.2 d.P.R. 115/2002 , riferiti alla non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni da fare valere in giudizio, e che il decreto del la Corte d’appello a sua volta aveva escluso i presupposti di cui all’art. 74 co.2, per non essere sussistente il fumus richiesto dalla disposizione. Ha dichiarato che le censure svolte nel ricorso per cassazione erano manifestamente infondate, che il ricorso si era soffermato specificamente sul motivo di impugnazione concernente la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante COGNOME, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere accolto dalla Cassazione in quanto nel giudizio di appello egli era ammesso al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ha rilevato che tale censura era manifestamente infondata, in quanto la disposizione esigeva dal giudice unicamente l’attestazione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, mentre competeva all’Amministrazione valutare se vi fosse in concreto la possibilità di esigere la doppia contribuzione.
2.Con atto notificato il 19-2-2020 NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del giorno 19-9-2023 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1 .Con il primo motivo rubricato ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 2 c.p.c. n. 4 e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e nullità derivata del provvedimento impug nato’ il ricorrente denuncia vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata. Evidenzia che nel suo ricorso per cassazione, in riferimento al quale aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva formulato tre motivi e ciò nonostante l’or dinanza impugnata aveva omesso di considerare i primi due motivi di impugnazione e aveva considerato solo il terzo. Sostiene che il giudicante avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali ha ritenuto, prognosticamente, che i motivi di ricorso per cassazione non fossero semplicemente da rigettare ma addirittura da dichiarare inammissibili.
1.1.Il motivo è infondato, perché è acquisito il principio che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramut i in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé ; perciò è denunciabile solo il vizio che si concreti in mancanza assoluta RAGIONE_SOCIALEa motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico o in motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o in motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice vizio di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass. Sez. U. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. U. 7-4-2014 n. 8054, Cass. Sez. 63 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 66412001). Nella fattispecie il ricorrente lamenta che l’ordinanza
impugnata abbia confermato il giudizio di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione che giustificava ex art. 74 co.2 d.P.R. 30-5-2002 n.115 il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio limitandosi a valutare uno dei tre motivi di ricorso per cassazione che egli aveva proposto. Però, per questa ragione la motivazione non è né assolutamente mancante né meramente apparente, ma al più insufficiente, per cui non è affetta da vizio denunciabile in sede di legittimità. Per di più, l’ordinanza ha esplicitato la ragione per la quale ha analiticamente considerato uno dei tre motivi di ricorso per cassazione, dando atto che il ricorrente aveva sostenuto nella sua opposizione che quel motivo avrebbe dovuto essere sicuramente essere accolto, evidenziando l’erroneità di quella tesi che ha ritenuto sufficiente a fondare il giudizio di manifesta infondatezza ex art. 74 co. 2 d.P.R. 115/2002 RAGIONE_SOCIALEe ragioni da fare valere in giudizio e così giustificare il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.Con il secondo motivo rubricato ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1, 1bis, 1quater e art. 131 D.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.’ il ricorrente evidenzia come fosse dato certo che egli nel giudizio di appello aveva beneficiato RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che non fosse intervenuto alcun provvedimento di revoca di quell’ammissione; quindi sostiene l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE sul raddoppio del contributo unificato, censurata con motivo di ricorso per cassazione; lamenta che nello stesso errore RAGIONE_SOCIALEa sentenza è incorsa l’ordinanza impugnata .
2.1.Il motivo è infondato, come risulta dai principi di diritto posti dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 20-2-2020 n. 4315, secondo i quali: ‘L’ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i
presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario’; ‘La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a ‘due presupposti’, il primo dei quali -di natura processualeè costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, mentre il secondo -appartenente al diritto sostanziale tributarioconsiste nella sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione RAGIONE_SOCIALEa causa a ruolo. L’attestazione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo’; ‘il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ogni volta che pronunci l’integral e rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialme nte versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione RAGIONE_SOCIALEa parte al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE)’. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente e come già esattamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non rileva al fine di escludere la pronuncia sull’esistenza dei presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, il ricorrente è condannato
alla rifusione a favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione