Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33416 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33416 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso per delega in calce, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE Ascoli Piceno e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE di Roma, i quali dichiarano di voler ricevere ogni occorrenda comunicazione e notifica agli indirizzi pec EMAIL, e EMAIL, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante di RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL😉
-controricorrente-
Oggetto: risoluzione enti creditizi trasferimento RAGIONE_SOCIALE azioni risarcitorie
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Ancona n. 546/2022 del 29.4.2022, non notificata.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. – L a RAGIONE_SOCIALE d’Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, ha disposto l’avvio del la risoluzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Detta procedura di risoluzione è stata attuata mediante:
riduzione integrale « RAGIONE_SOCIALE riserve e del capitale rappresentato da azioni (…), anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2 », a copertura RAGIONE_SOCIALE perdite di eccezionale gravità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 d.lgs. 180/2015; 2) cessione a un « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » (costituito con la denominazione di RAGIONE_SOCIALE, interamente posseduto dal RAGIONE_SOCIALE) dei beni e dei rapporti giuridici individuati dall’Autorità di vigilanza , in conformità all’art. 43, commi 2 e 4, d.lgs. n. 180/2015.
In data 18 gennaio 2017, RAGIONE_SOCIALE, UBI RAGIONE_SOCIALE, ha acquistato dal RAGIONE_SOCIALE l’intero capitale sociale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è stato successivamente incorporato in UBI RAGIONE_SOCIALE con atto di fusione in data 16 ottobre 2017; a sua volta UBI RAGIONE_SOCIALE è stata incorporata per fusione in RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo S.p.A. subentrata in tutti i rapporti, anche processuali, RAGIONE_SOCIALEa prima a far data dal 12 aprile 2021.
L ‘attuale ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (subentrata, quale « RAGIONE_SOCIALE », alla vecchia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in seguito alla risoluzione RAGIONE_SOCIALEa stessa), proponendo domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale per aver compiuto operazioni improprie e arbitrarie non adempiendo ai doveri di informazione, di buona fede, di trasparenza e di diligenza RAGIONE_SOCIALE‘attività gestita.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 353/2019 accoglieva parzialmente la domanda e condannava UBI RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 67.606,38 oltre interessi legali.
Ubi RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, che con la sentenza qui impugnata accoglieva l’appello e respingeva l’originaria domanda .
Per quanto qui di interesse la Corte statuiva:
che l’appello è fondato, sotto l’assorbente profilo di carenza di legittimazione passiva in capo ad UBI RAGIONE_SOCIALE, o meglio di insussistenza di un trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘asserito credito fatto valere dall’attore in primo grado -ove sussistente -dalla vecchia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al c.d. « RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE », e poi ad Ubi RAGIONE_SOCIALE;
il comportamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, così come risulta dagli esiti istruttori, non si è concretizzato, con un investimento avvenuto all’insaputa RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente , e lo stesso giudice di prime cure ha rilevato soltanto una insufficiente informazione su ll’ investimento; c) l ‘ art. 43 d.lgs. n. 180/2015 include espressamente nella cessione RAGIONE_SOCIALE azioni di responsabilità risarcitoria, ma esclusivamente nell’ipotesi in cui esse ris ultino già « in essere »;
la circostanza che le somme prelevate per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE obbligazioni in esame erano indicate negli estratti conto quali « riflesse dai libri contabili obbligatori » RAGIONE_SOCIALEa cedente, per cui le stesse erano, come tali, emergenti e/o conoscibili al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione dalla vecchia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , secondo l’art. 2560 c.c. , era del tutto irrilevante, poiché il dato fondamentale ed evidente è quello secondo il quale la disciplina codicistica, e segnatamente l’articolo 2560 c.c., non era applicabile e nel rispetto de ll’art. 58 T.U.B. (principio espresso da Cass., n. 22199/2010);
la disamina di altre questioni non doveva essere svolta, anche in virtù del principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, che esime dall’analisi su altri motivi di appello, principale o incidentale.
Avverso detta sentenza COGNOME NOME ha presentato ricorso con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
– I l Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Il ricorrente ha dedotto con il primo motivo violazione o falsa applicazione degli artt. 1, lettera ppp), 43 e 47 d.lgs. n. 180/2015, RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 d.lgs. n. 385/1993, del provvedimento 21 novembre 2015 n. 1241013, approvato dal RAGIONE_SOCIALE con decreto del 22 novembre 2015, con cui la RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha disposto l’avvio RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., nonché -in quanto occorra, RAGIONE_SOCIALE regole legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c .), in relazione all’art. 360, c omma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte d’appello, si sostiene, ha erroneamente riscontrato la carenza di legittimazione passiva sull’insussistente presupposto RAGIONE_SOCIALE‘estraneità del credito fatto valere dall’odierno ricorrente al novero RAGIONE_SOCIALE situazioni oggetto di subentro RAGIONE_SOCIALE‘ « RAGIONE_SOCIALE » alla vecchia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Non ha considerato che la cessione attuata è regolata dagli artt. 42-43 d.lgs. n. 180/2015 che prevede all’art. 43, comma 4, che «… l’ente -ponte succede all’ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la RAGIONE_SOCIALE d’Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa risoluzione ».
La stessa RAGIONE_SOCIALE d’Italia , si aggiunge, nell’avvio RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non ha previsto che l’ « ente-ponte » potesse rendersi cessionario anche di una parte soltanto dei diritti, RAGIONE_SOCIALE attività o RAGIONE_SOCIALE passività RAGIONE_SOCIALE‘ente sottoposto a risoluzione. Le pretese
di natura strettamente risarcitoria relative al rapporto contrattuale tra cliente ed istituto creditizio nell’ambito degli ordinari servizi bancari, rapporti che -mancando un’espressa esclusione disposta dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia risultano unitariamente trasferiti dalla vecchia alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e ciò proprio coerentemente con l’esigenza di preservare la continuità operativa RAGIONE_SOCIALE‘azienda di credito.
La domanda proposta, viene precisato, non investe in sé e per sé l’emissione di azioni annullate e/o la sottoscrizione di obbligazioni subordinate, bensì -puramente e semplicemente -la violazione degli obblighi cui la RAGIONE_SOCIALE era tenuta nei suoi confronti in relazione al rapporto a suo tempo instaurato, rapporto rimasto in essere con l’ « RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE » che vi è subentrato senza alcuna soluzione di continuità. L’operazione disposta da RAGIONE_SOCIALE d’Italia in att uazione RAGIONE_SOCIALE previsioni del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha dato luogo a una netta separazione del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa vecchia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: da un lato i rapporti destinati alla continuità nel mercato (tra i quali rientra il rapporto del correntista odierno ricorrente, rapporto in corso al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione, e ancora in corso a tutt’oggi) e dall’altro quelli per i quali detta prospettiva doveva considerarsi definitivamente perduta, trattandosi RAGIONE_SOCIALEa gestione di crediti deteriorati cui l’ « RAGIONE_SOCIALE » è rimasto rigorosamente estraneo.
8.1. La censura è fondata.
8.1.1. Occorre rammentare, in premessa, che la domanda proposta riguarda pretese risarcitorie da inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALEa banca per aver compiuto operazioni improprie e arbitrarie, non adempiendo ai doveri di informazione, di buona fede, di trasparenza e di diligenza RAGIONE_SOCIALE‘attività gestita .
8.1.2. Il motivo, come si è visto, censura l’interpretazione del l’assetto normativo che ha disciplinato la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, evidenziando una serie di stralci di norme sulle quali si fonderebbe la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità risarcitoria dalla RAGIONE_SOCIALE all’ « RAGIONE_SOCIALE » e successivamente agli altri aventi causa a vario titolo. Ripropone la tematica RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva degli enti-ponte per le passività latenti (per lo meno, quelle di natura risarcitoria) aventi titolo in atti o in fatti posti in essere da banche sottoposte a risoluzione, secondo la normativa più volte citata, per contestare il diverso avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, che non ha esaminato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento agli obblighi informativi accertata in primo grado, pur contestata dalla banca con appello incidentale. Secondo il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE è stata incorporata da UBI RAGIONE_SOCIALE che a sua volta è stata incorporata da RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, e l ‘incorporazione RAGIONE_SOCIALE‘ « RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE » ha comportato il trasferimento alle banche incorporanti di ogni rapporto o situazione giuridica già facenti capo agli stessi.
La trasmissione dei rapporti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’ « RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE » RAGIONE_SOCIALE è avvenuta sulla base dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘Autorità di risoluzione adottati per risolvere la crisi irreversibile RAGIONE_SOCIALE‘azienda. In particolare, il citato provvedimento del 22.11.2015 e l’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 prevedono, per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che « …l’ente -ponte succede all’ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la RAGIONE_SOCIALE d’Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa risoluzione ». La RAGIONE_SOCIALE d’Italia, nel sancire l’avvio RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALEa detta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., ha disposto « la cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., in risoluzione, all’ente -ponte ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 1, lett. b) del d.lgs 16 novembre 2015, n. 180 », ed inoltre all’art. 3 ha disposto che: « Restano escluse dalla cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definite dall’art. 1, lettera ppp), d.lgs. 16 novembre 2015 n. 1801 in essere alla data di efficacia RAGIONE_SOCIALEa cessione, non computabili nei fondi propri, il cui
diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati RAGIONE_SOCIALE‘ente in risoluzione ». E ancora: « L’ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all’ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività cedute ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 4, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ».
8.1.3. Poiché , nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà attribuita alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, è stata prevista esclusivamente la non trasferibilità di alcune operazioni relative a strumenti finanziari, come sopra descritte, sorge questione se si siano legittimamente trasferite, come nel caso di specie, le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori RAGIONE_SOCIALE’emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione, in quanto non espressamente escluse dalla cessione (diversamente da quanto previsto dal successivo d.l. n. 99/2017 per la soluzione RAGIONE_SOCIALEa crisi di altre RAGIONE_SOCIALE dove l’esclusione RAGIONE_SOCIALE pretese risarcitorie è espressamente prevista).
8.1.4. La stessa Corte d’appello presuppone che la domanda proposta non ha ad oggetto la contestata emissione di azioni e/o obbligazioni subordinate annullate, bensì l’inadempimento di BdM agli obblighi informativi nel momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione, anche se, avendo escluso la legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non disamina queste questioni, anche in virtù del principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, che esime dall’analisi su altri motivi di appello, principale o incidentale (p.5).
A ben vedere la sentenza impugnata non nega l’a ssetto normativo concernente la successione del cessionario ente-ponte nelle passività, ma ritiene, evocando un precedente di merito, che l’art. 43 del d.lgs. cit. « … include espressamente nella cessione le azioni di responsabilità risarcitoria, ma esclusivamente nell’ipotesi in cui esse risultino già ‘ in essere ‘ ».
Sul punto, ritiene che l’affermazione degli attuali ricorrenti che « le somme prelevate per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE obbligazioni in esame erano indicate negli estratti conto quali ‘riflesse dai libri contabili obbligatori’ RAGIONE_SOCIALEa cedente, per cui le stesse erano, come tali, emergenti e/o conoscibili al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE BdM, secondo l’art. 2560 c.c. » sarebbe irrilevante, poiché tale norma codicistica non è applicabile per le cessioni di azienda bancaria, condividendo (ancora una volta la motivazione del precedente di merito già ricordato), che il requisito RAGIONE_SOCIALEa preesistenza del credito vantato non vada ricondotto al momento in cui è stato effettuato l’acquisto RAGIONE_SOCIALE azioni , ma « al l’avvenuto esperimento RAGIONE_SOCIALE azioni alla data di efficacia RAGIONE_SOCIALEa procedura di risoluzione… ».
La questione, quindi, si riduce all’individuazione del presupposto RAGIONE_SOCIALEa preesistenza RAGIONE_SOCIALE pretese risarcitorie rispetto al trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE cessionario .
8.1.5. A favore RAGIONE_SOCIALEa soluzione interpretativa adottata dalla Corte di merito è il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1.1. del Provvedimento di Cessione di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 22 novembre 2015 che testualmente recita: « tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria RAGIONE_SOCIALEa banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ei giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia RAGIONE_SOCIALEa cessione ».
La lettura congiunta di tali disposizioni consentirebbe, di affermare che devono ritenersi incluse nel perimetro dei rapporti ceduti solo le pretese risarcitorie « in essere » al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione, con conseguente esclusione di quelle non ancora incardinate in uno specifico contenzioso al momento del trasferimento. L’assunto troverebbe fondamento nel fine di garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE funzioni essenziali RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito in crisi ed in quello di evitare potenziali effetti negativi sulla stabilità finanziaria di tutto il sistema.
E, inoltre, l a cessione all’enteponte è stata attuata sul presupposto che il valore complessivo RAGIONE_SOCIALE passività cedute non potesse superare il valore totale RAGIONE_SOCIALE attività (art. 40 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2014/59/UE e art. 43 del d.lgs. n. 180/2015) e tale obiettivo si raggiunge se le passività siano accertabili attraverso le scritture contabili, per realizzare la netta cesura tra l’ente cedente (c.d. bad RAGIONE_SOCIALE ) e l’ente cessionario (c.d. RAGIONE_SOCIALE ) ed evitare il « contagio » RAGIONE_SOCIALEa situazione di dissesto (punto 53 dei Considerando RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2014/59/UE), ma confermerebbe che l’enteponte cessionario non possa essere chiamato a rispondere di passività non conosciute o conoscibili, che emergano successivamente alla cessione (come nel caso RAGIONE_SOCIALE pretese risarcitorie avanzate dai clienti per asseriti inadempimenti commessi dalle banche sottoposte a risoluzione non formulate prima RAGIONE_SOCIALEa cessione).
8.1.6. – In contrario deve però osservarsi quanto segue.
Gli artt. 23 e 24 del medesimo d.lgs., prevedono che la valutazione RAGIONE_SOCIALE passività deve sempre essere « prudente » e l’individuazione RAGIONE_SOCIALE stesse deve essere strettamente collegata a quanto riportato nei libri contabili e nei registri contabili.
Nel caso, però, di passività « potenziali in quanto non ancora accertate » occorre verificare se si tratti di passività trasferibili e costituenti l’azienda bancaria alla data di efficacia RAGIONE_SOCIALEa cessione ovvero di debiti già esistenti al momento del verificarsi RAGIONE_SOCIALEa vicenda circolatoria. Le passività di cui trattasi corrispondono a richieste risarcitorie da accertarsi in sede di giudizio e che al momento RAGIONE_SOCIALEa efficacia RAGIONE_SOCIALEa cessione non risultavano essere sottoposte al vaglio giudiziale. La nozione di « passività potenziale » è nota nelle tecniche di redazione di bilancio e si esclude l’obbligo di ogni rilevazione in bilancio per cui essa non è destinata ad influenzare quantitativamente la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di competenza; tuttavia è necessar ia un’adeguata informativa nella nota integrativa sulla natura e,
laddove possibile, sugli effetti finanziari e, quindi, anche sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa stessa e sulle ragioni di incertezza del relativo ammontare o momento di sopravvenienza e sulla probabilità di eventuali indennizzi a ristoro RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione che dovesse risultare in futuro confermata.
Limitarsi, pertanto a ritenere che il discrimen tra l’inclusione oppur no di tali pretese risarcitorie sia la proposizione RAGIONE_SOCIALE domande giudiziarie risulta essere riduttivo, perché escludere o diminuisce l’obbligo di prudente valutazione RAGIONE_SOCIALE passività esplicitamente previsto.
Per risolvere la questione sono d’ausilio sul punto gli arresti di q uesta Corte, anche se per il diverso caso di obbligazione sanzionatoria, che hanno ritenuto che alla cessionaria si trasferisce anche questa obbligazione, perché già sorta per effetto RAGIONE_SOCIALE‘illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti e, quindi, a prescindere dal momento RAGIONE_SOCIALEa sua effettiva comminatoria in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 d .lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Cass. n. 22199/2010, Cass. n. 18528/2014 e Cass. n. 2523/2017).
La stretta correlazione, infine, tra l’esistenza del credito e la sua necessaria iscrizione nelle scritture contabili è regola esclusivamente presente nell’art. 2560, comma 2, c.c. che come già detto, non si applica alle cessioni bancarie ed il diverso tenore RAGIONE_SOCIALEa norma applicabile RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 TUB, prevedendo il trasferimento RAGIONE_SOCIALE passività al soggetto cessionario e non la semplice aggiunta di responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, deroga alla norma codicistica, in virtù del principio di specialità (così in motivazione spec. Cass., n. 22199/2010).
D’altronde la stessa Corte di merito ribadisce l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma codicistica per contraddire la censura degli appellanti secondo cui le passività « erano indicate negli estratti conto quali ‘riflesse dai libri contabili obbligatori’ RAGIONE_SOCIALEa cedente, per cui le stesse erano, come tali, ben ’emergenti’ e/o conoscibili al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione di RAGIONE_SOCIALE BdM a RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto disposto dall’art. 2560
c.c. », senza rilevare che la stessa inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma rende applicabile la norma speciale RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 di diverso contenuto e valenza anche per il profilo che interessa.
Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte per valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lo ha qualificato come non sufficientemente informativo senza considerare fatti ed elementi dedotti dall’appellato (ora ricorrente), idonei, se esaminati, a determinare una decisione diversa da quella adottata.
Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Gli elementi ulteriori, dei quali era stata omessa la valutazione, non erano mai stati ritualmente contestati dalla RAGIONE_SOCIALE e pertanto dovevano essere considerati un comportamento univocamente rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto di giudizio, con effetti vincolanti per il giudice ex art. 167 c.p.c.
9.1. – Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
Per quanto esposto il primo motivo del ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima