Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6922 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5658/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, dalla quale è difeso ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende – controricorrente – avverso la sentenza n. 2734/2020 della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2020;
Oggetto
Impiego pubblico. Passaggio da I.P.I. a RAGIONE_SOCIALE.I.S.E. Riconoscimento anzianità e quantificazione assegno personale.
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/1/2024
CC – Aula B
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello del RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda dell’attuale controricorrente -dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE transitata nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 -volta ad ottenere l’accertamento de l diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza e all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di varie voci della retribuzione ivi percepita (indennità di funzione, quota del 50% del premio di produttività, versamenti a carico del datore di lavoro per previdenza integrativa e premi assicurativi, indennità di mensa);
la Corte territoriale ha innanzitutto condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui l’I.P.I. , al momento della soppressione, era un ente di diritto pubblico, traendone la conseguenza che il passaggio dedotto in causa trova la sua disciplina nell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che conferma la continuazione del rapporto e garantisce la conservazione del trattamento economico goduto fino al momento della soppressione dell’ente di provenienza;
da tali premesse il giudice d’appello ha altresì desunto che ai lavoratori dovesse essere riconosciuta l ‘ anzianità di
servizio e, quanto al trattamento retributivo, che andassero inclusi nell’assegno ad personam i premi di polizza per il caso morte, per gli infortuni professionali ed extraprofessionali, trattandosi di voci retributive dotate dei necessari requisiti di fissità e di continuità che devono congiuntamente ricorrere; con riferimento al premio annuale (RAGIONE_SOCIALE) ha ritenuto inammissibile l’appello, perché generico; ha invece escluso dal computo dell’assegno le rimanenti voci, ovverosia la quota del 50% del premio di produttività legata all’effettiva presenza in servizio, l’indennità di funzione , i versamenti effettuati al fondo Previgen e l’indennità di mensa , in quanto voci non retributive o, comunque, prive dei necessari requisiti di fissità e continuatività (l’indennità di mensa non è specificamente considerata nella motivazione, ma l’esclusione risulta chiaramente dal dispositivo) ;
4. per la RAGIONE_SOCIALEzione della sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese la lavoratrice, con controricorso; il RAGIONE_SOCIALE ha depositato anche memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e si reitera la tesi, non condivisa dalla Corte
territoriale, della inapplicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 c.c., al quale la prima disposizione rinvia, in ragione della natura privatistica dell’I.P.I. nonch é della specialità della disciplina dettata dal citato art. 7;
ne trae la conseguenza che ha errato il giudice di merito nel riconoscere l’anzianità di servizio e nel non considerare che ai dipendenti dell’ente soppresso transitati nei ruoli ministeriali era stata garantita solo la conservazione RAGIONE_SOCIALE voci fisse e continuative del trattamento fondamentale ed accessorio;
la seconda censura del ricorso principale deduce, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 7 , comma 20, del d.l. n. 78/2010, contestando la sentenza impugnata laddove ha incluso nell’assegno personale i premi di polizza per il caso morte, per gli infortuni professionali ed extraprofessionali; 3. il terzo motivo denuncia, come vizio di cui all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., dolendosi che sia stato dichiarato inammissibile l’appello sulla inclusione nell’assegno personale del premio annuale RAGIONE_SOCIALE;
infine, il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., sul presupposto che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che i conteggi del credito esposti dalla lavoratrice non fossero contestati dal RAGIONE_SOCIALE;
i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati perché la sentenza impugnata, nella parte in cui
ha ritenuto applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e riconosciuto l’anzianità di servizio, anche a prescindere da qualsiasi incidenza sulla conservazione del trattamento economico in precedenza goduto, non è conforme all’orientamento già espresso da questa Corte nelle motivazioni di numerose pronunce in cause analoghe alla presente, con le quali si è osservato che, seppure al momento della soppressione l’I.P.I. ave sse già acquisito la personalità di diritto pubblico (per le ragioni indicate da Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020, 40399/2021), nondimeno al fenomeno successorio che viene in rilievo non è ap plicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 , bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità;
si è scritto, in particolare, che la disposizione richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001), nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute» (art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis );
la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’ammin istrazione di appartenenza;
se ne è tratta la conseguenza che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di reformatio in peius , abbia carattere retributivo e sia certa nell’ an e nel quantum ;
5 .1. quanto all’anzianità di servizio è stato osservato che , anche nei casi di applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie per le ragioni già dette) e di trasferimento di azienda, la stessa non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;
l ‘ anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica,
perché l ‘ ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non anche mere aspettative (cfr. Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione, nonché, successivamente, ex multis , Cass. nn. 1855/2024; 319/2024; 415/2024; 32877/2023);
5.2. la sentenza impugnata non è conforme a tale orientamento, che va qui ribadito, perché, oltre a ritenere applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 -e pur confrontandosi anche con la disciplina dettata dall’art. 7 del d.l. n. 78/2010 -ha incluso nell’assegno personale il premio corrisposto per le polizze assicurative, desumendone il carattere retributivo dalla sola assenza di liberalità, senza considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale e senza tener conto della espressa limitazione della conservazione alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio, da intendere nei termini sopra precisati;
6. fondato è anche il terzo motivo di ricorso, perché la Corte territoriale, motivando in termini apodittici la genericità dell’appello, non si è confrontata con l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità agli art. 342 e 434 c.p.c., che non devono essere intesi in senso formalistico, nel senso che « l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata » (Cass. S.U. n. 36481/2022, che richiama Cass. S.U. 27199/2017; conf., tra le tante, Cass. nn. 13535/2018; 10916/2017; 18932/2016; 20124/2015);
il RAGIONE_SOCIALE riporta nel ricorso uno stralcio dell’atto d’appello sufficiente per evidenziare che era stata svolta sia una critica di carattere generale, riferita a tutte le voci in contestazione, sia una critica specifica , che tra l’altro si deve considerare comune ai premi per le polizze morte e infortuni e per il premio per la RAGIONE_SOCIALE, essendo evidente l’affinità di natura di tali voci ;
ciò posto, la doglianza è fondata e il ricorrente ha interesse a che l’appello sia deciso nel merito anche sotto questo profilo;
il quarto motivo, che riguarda il quantum debeatur , rimane assorbito per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi;
in definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere RAGIONE_SOCIALEta, con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo , che procederà ad un nuovo esame attenendosi a quanto enunciato nei punti 5. e 6. e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione;
in base all’esito del giudizio, non ricorrono le condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il ricorso, RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, alla