La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6171/2025, ha stabilito un principio fondamentale: una sanzione disciplinare tardiva, sebbene illegittima dal punto di vista procedurale, non dà automaticamente diritto al risarcimento del danno. Se i fatti contestati al dipendente sono fondati e il datore di lavoro ha agito in adempimento di un dovere, viene esclusa la sua responsabilità. Il caso riguardava un dipendente pubblico che, dopo aver ottenuto l’annullamento di una sospensione per un vizio di forma (la tardività), aveva chiesto i danni all’amministrazione. La sua richiesta è stata respinta in tutti i gradi di giudizio, poiché è stata accertata la veridicità dei fatti che avevano dato origine alla sanzione.
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