La Corte di Cassazione chiarisce la natura del credito per spese legali sorto a favore di un convenuto vittorioso, quando l’attore è entrato in procedura concorsuale dopo l’inizio della causa. Secondo la Corte, tale credito non è prededucibile ma concorsuale. La motivazione si basa su due criteri: quello cronologico, per cui le spese legali hanno natura accessoria rispetto alla causa originaria, sorta prima della procedura; e quello funzionale, poiché la difesa contro l’azione del debitore non è funzionale al beneficio della massa dei creditori, ma rappresenta un interesse confliggente. Di conseguenza, il vincitore della causa diventa un creditore ordinario nell’ambito della procedura fallimentare.
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