Un ex amministratore di una società, già cancellata dal Registro delle Imprese, ha contestato la dichiarazione di fallimento della stessa. Ha sostenuto che la notifica dell'istanza di fallimento fosse irregolare e che la successiva rinuncia del creditore (desistenza) avrebbe dovuto impedire il fallimento. La Corte d'Appello aveva già respinto queste argomentazioni. La Corte di Cassazione ha confermato che la notifica, eseguita tramite deposito in Comune dopo tentativi falliti via PEC e presso la sede legale, era valida. Ha anche ribadito che la desistenza del creditore, avvenuta dopo che il tribunale si era già riservato la decisione, non può bloccare la dichiarazione di fallimento. Il ricorso dell'ex amministratore è stato quindi rigettato.
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