Una società di costruzioni ha richiesto il recesso da un contratto di appalto a causa di gravi ritardi da parte di un Comune. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel contesto degli appalti pubblici, la normativa speciale prevale su quella civilistica generale. Pertanto, l'impresa non ha diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento e al conseguente risarcimento dei danni, ma solo alla facoltà di presentare istanza di recesso. Se tale istanza viene illegittimamente respinta, l'appaltatore ha diritto a un compenso per i maggiori oneri subiti, ma non alla risoluzione. Questa ordinanza chiarisce i limiti del rimedio del recesso appalti pubblici.
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