SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 320 2025 – N. R.G. 00000183 2025 DEPOSITO MINUTA 20 12 2025 PUBBLICAZIONE 20 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO
Composta da:
NOME COGNOME
PRESIDENTE
NOME COGNOME
CONSIGLIERA rel.
NOME COGNOME
CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 183/2025 R.G.L. promossa da:
,
c.f.
,
C.F.
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti COGNOME NOME e COGNOME NOME, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura notarile allegata alla memoria di costituzione in appello P.
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 03/12/2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Savona, il Sig. ha convenuto in giudizio l’ esponendo:
di aver lavorato dal 1.10.1985 al 31.12.2022, data del suo pensionamento, alle dipendenze della
, con un rapporto di pubblico impiego disciplinato dalla normativa contrattuale dei dipendenti degli enti locali;
che, avendo svolto anche altre attività lavorative sia di lavoro autonomo che alle dipendenze di soggetti privati, lo stesso ottenne in via anticipata – con decorrenza dal 1° gennaio 2023 la pensione c.d. ‘VOCUM’ in cumulo (in quanto derivante dal versamento di contributi da lavoro autonomo e dipendente), avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 228/2012, successivamente modificato dall’articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017);
-che l’ , contestualmente alla liquidazione della pensione, determinò anche -con provvedimento del 15/02/2023 -l’ammontare dell’importo del trattamento di fine servizio dallo stesso maturato per il periodo in cui aveva lavorato come dipendente pubblico ( pari ad €. 35.197,37, corrispondente a netti € 33.419,15 ), indicando la data di pagamento al 28/06/2032, dopo ben nove anni dalla cessazione del rapporto;
-che l’ , in risposta alla propria richiesta di chiarimenti in
merito ad una scadenza del pagamento così differita nel tempo, ha spiegato di aver applicato la normativa in forza della quale i titolari di pensione in cumulo possono ottenere il TFS decorsi due anni e tre mesi dal compimento del 67° anno di età;
che la previsione di un simile ritardo di pagamento doveva ritenersi incostituzionale, per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. che impone il rispetto degli obblighi comunitari – quali in particolare quelli previsti dal Protocollo Addizionale n. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e della Carta Sociale Europea – nonché degli artt. 3, 36, 38 della Costituzione;
che in subordine, anche in applicazione della normativa vigente, l’ avrebbe dovuto indicare la data di pagamento non più tardi del 1° gennaio 2032, in quanto lo stesso raggiungerà l’età pensionabile (67 anni) nel 2030.
Il ricorrente ha quindi richiesto:
in via principale – previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui all’art. 3 del decreto -legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e all’art. 1, comma 196, della legge n. 232/2016 -l’accertamento di illegittimità del provvedimento dell’ in punto determinazione della data di pagamento del trattamento di fine servizio con ogni conseguente statuizione di legge;
-in via subordinata, l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento del TFS alla data del 1.1.2032 o ad altra data
anteriore o successiva (ma comunque precedente al giugno 2032).
L’ si è difeso contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, avendo applicato la legge su cui la stessa Corte Costituzionale era già intervenuta due volte con sentenze nn. 119/2019 e 130/2022, respingendo ogni questione di illegittimità costituzionale.
Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 332/2024 pubblicata in data 27.12.2024, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
In estrema sintesi, il giudice ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione alla normativa sopra richiamata, avendo quest’ultima già affermato, con le sopra citate sentenze, la ragionevolezza della decisione del legislatore di posticipare l’erogazione del TFS a favore dei dipendenti pubblici che decidano di accedere a trattamenti anticipati; il tutto in un’ottica di bilanciamento dei vantaggi e dei sacrifici conseguenti alla scelta del lavoratore di optare per una prematura uscita dal mondo del lavoro, come ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte in una sua recente pronunzia (Cass. n. 25641/2024).
Anche la domanda subordinata relativa alla individuazione della data corretta di pagamento del TFS è stata respinta per carenza di interesse, non essendo possibile – allo stato – prevedere la scadenza del termine, in quanto fissato dalla legge a decorrere da
un momento (il raggiungimento dell’età pensionabile) che nel tempo è destinato ad essere ulteriormente procrastinato in conseguenza dell’innalzarsi delle speranze di vita.
Il sig. appella la sentenza e l’ resiste.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta avvenuto entro il termine del 03/12/2025, viene decisa come segue all’esito della camera di consiglio tenutasi in data 16/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appellante impugna la sentenza per i seguenti motivi:
6.1. Per quanto riguarda la domanda principale, il sig. -dopo aver riportato la normativa di riferimento e i principi comunitari e costituzionali che il legislatore avrebbe violato insiste nell’istanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale, che non si era ancora pronunziata sulla legittimità di questa particolare disciplina applicata al caso in esame, né aveva affrontato le questioni di violazione dei principi comunitari che impongono il rispetto dei beni delle persone, il diritto di proprietà e la parità di trattamento dei lavoratori pubblici e privati.
L’appellante rileva inoltre che la stessa Corte Costituzionale, con le pronunzie sopra riportate, non aveva affatto considerato legittima la scelta legislativa di procrastinare il pagamento del TFS dei dipendenti pubblici, evidenziandone -al contrario – il vulnus di incostituzionalità che il legislatore avrebbe dovuto urgentemente eliminare, provvedendo ad una organica revisione
dell’intera materia.
Anche alla luce di tale monito, rimasto ancora oggi inadempiuto dal legislatore ad avviso dell’appellante – occorre nuovamente richiedere un intervento della Corte Costituzionale sul combinato disposto della normativa in questione, perché possa la stessa finalmente eliminare tale vulnus sostituendosi all’inerzia del legislatore.
6.2. La sentenza viene impugnata anche nella parte in cui il giudice ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, la domanda subordinata volta ad ottenere la correzione della data individuata dall’ .
L’appellante sostiene di avere un interesse attuale a tale revisione, in quanto -qualora l’età pensionabile rimanesse nel tempo invariata -gli sarebbe preclusa la possibilità di ottenere il pagamento in data precedente rispetto a quella indicata nel provvedimento dell’ , non potendo più quest’ultimo essere impugnato dopo il termine di decadenza triennale.
§§§
Entrambi i motivi non sono fondati.
7.1. Sulla domanda principale, si rileva quanto segue:
7.1.1. Il sig. ha cessato di lavorare in data 31/12/2022 ed ha ottenuto la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2023, dopo 43 anni di lavoro e all’età di 59 anni, 2 mesi e 5 giorni, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 228/2012, come modificato dall’articolo 1, co. 195 della legge 232/2016.
Con l’introduzione di tale normativa, il legislatore ha consentito ai lavoratori che hanno svolto diverse attività lavorative in regimi contributivi differenti -come accaduto al sig. -la possibilità di cumulare -senza costi aggiuntivi – i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. Tale facoltà è stata altresì concessa, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, a coloro che (come il sig. hanno maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2012 (per gli uomini pari a 42 anni e 10 mesi),
7.1.2. Risulta dagli atti che l’ , con il provvedimento di liquidazione della pensione anticipata, ha quantificato anche il TFS spettante, individuando la data del 28/06/2032 quale termine di scadenza del pagamento.
Il pensionato sostiene la illegittimità costituzionale della normativa in applicazione della quale l’ ha procrastinato di oltre nove anni dalla cessazione del rapporto il termine per il pagamento del TFS.
Trattasi del combinato disposto di cui all’art. 3 del decreto -legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, (su cui è già intervenuta la Corte Costituzionale con le predette sentenze) e all’art. 1, comma 196, della legge n. 232/2016.
Quest’ultima disposizione testualmente recita:
‘Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all’ articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell’età di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214′.
Dal compimento dell’età pensionabile, attualmente fissato a 67 anni, decorrono dunque i due anni e tre mesi previsti dal predetto comma 2 dell’art. 3, in forza del quale ‘Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi’.
7.1.3. Come già rilevato, la Corte Costituzionale è intervenuta due volte, con le sentenze n. 159/2019 e n. 183/2023, per vagliare la legittimità costituzionale di quest’ultima disposizione.
Con la prima pronunzia, la Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal giudice a quo con riferimento all’art. 3 della Costituzione, ritenendo che la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati (che hanno diritto ad ottenere il TFR dal momento della cessazione del rapporto ex art. 2120 c.c.) è giustificata dalla diversa natura dei due emolumenti e, soprattutto, dal maggior impatto del costo del lavoro pubblico sulle finanze della collettività che ha ragionevolmente indotto il legislatore a procrastinare di uno o due anni la liquidazione del trattamento di fine servizio.
Tuttavia, già in questa prima sentenza, la Corte ha individuato una rilevante differenza tra i dipendenti pubblici che cessano il rapporto di lavoro anticipatamente o al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento e quelli che vanno in pensione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
Per i primi, il differimento di 24 mesi dalla cessazione del rapporto per il pagamento del TFS risponde ad una esigenza meritevole di tutela, consistente nel disincentivare i prepensionamenti dei lavoratori, che -seppur consentiti -possono essere subordinati alla previsione di alcuni svantaggi per controbilanciare la possibilità di andare in pensione prima; per i secondi, invece, tale ragione non sussiste, per cui il ritardo nel pagamento (seppur dimezzato rispetto ai primi) presenta gravi
criticità che la stessa Corte Costituzionale ha segnalato al legislatore, invitandolo ad eliminare il ‘vulnus’ al più presto, mediante una riforma del sistema, anche graduale che inizi dai trattamenti più bassi; ciò in quanto -si legge nella sentenza -‘ la disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di impiego ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata. ‘
Proprio alla luce di queste considerazioni¸ la Corte Costituzionale è stata nuovamente investita della questione di legittimità -questa volta con specifico riferimento alla violazione dell’art. 36 Cost. che sancisce il diritto del lavoratore alla giusta (e tempestiva) retribuzione -della medesima disciplina nella parte in cui ha posticipato il pagamento del TFS a favore dei dipendenti pubblici che abbiano cessato il servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
A seguito di questa nuova rimessione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 130/2023, ha fatto un altro ragionamento, pervenendo ad un giudizio di inammissibilità della questione e non di infondatezza della stessa. Ed infatti, pur ribadendo l’esistenza del vulnus costituzionale già riscontrato nella precedente pronunzia, ha tuttavia ritenuto di non poter porvi rimedio, ‘posto che il quomodo delle soluzioni attiene alla discrezionalità del legislatore. Deve, infatti, considerarsi il rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il
superamento del differimento in oggetto, in ogni caso, comporta; ciò che richiede che sia rimessa al legislatore la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato, ad esempio, optando per una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri. ‘
7.1.4. Così delineato il quadro di riferimento, si rileva che nel caso in esame il pagamento del TFS a favore del sig. ha subito un duplice slittamento rispetto al momento della cessazione del rapporto avvenuto in data 31/12/2022, in base alla normativa sopra riportata.
Alla luce dei principi richiamati dalla Corte Costituzionale, tale slittamento, sia pur di parecchi anni, non pare lesivo dei principi costituzionali e comunitari richiamati dall’odierno appellante.
Nel caso in esame, infatti, ci trova di fronte ad una anticipazione del pensionamento altrettanto rilevante, avvenuto all’età di 59 anni e quindi ben otto anni prima del raggiungimento dell’età attualmente pensionabile. A fronte di una simile anticipazione, comportante un evidente maggior costo a carico della collettività, il ritardo di pagamento del TFS introdotto dal legislatore può considerarsi una sorta di compensazione per contemperare le contrapposte esigenze; da un lato, vi è l’interesse del lavora tore che ottiene il beneficio di andare in pensione prima del termine normalmente consentito e, dall’altro, vi è l’opposto interesse dell’amministrazione di mantenere il dipendente in servizio sino
alla fine in modo da poter sfruttare pienamente la sua professionalità acquisita nel tempo. Trattasi dunque di un legittimo correttivo avente un evidente scopo dissuasivo, anche in un’ottica di programmazione degli esodi nel pubblico impiego per gli impatti, anche finanziari, da essi derivanti.
7.1.5. Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in una problematica similare con sentenza n. 25621/2024 (indicata in sentenza con il differente numero NUMERO_DOCUMENTO per un mero errore di trascrizione); in tale pronunzia si è ritenuta la legittimità costituzionale della disciplina di cui all’art. 11, co. 2, d.l. n. 95/2012 che, fino al 2016, ha reso possibile il pensionamento dei dipendenti pubblici eccedentari secondo i requisiti più favorevoli previgenti alla riforma introdotta dall’art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 (c.d. Riforma Fornero), stabilendo però -quale contropartita – che il pagamento del TFS avvenisse dal momento in cui i prepensionati avessero compiuto l’età pensionabile prevista dal regime ordinario post -riforma.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto ragionevole una simile posticipazione rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, quale correttivo giustificato dalla necessità di contenimento della spesa pubblica; in altri termini, il differimento del pagamento del TFS costituisce una legittima misura di bilanciamento del beneficio introdotto a favore dei dipendenti in sovrannumero, che possono accedere al pensionamento in anticipo con l’applicazione dei più favorevoli
requisiti previsti prima della riforma del sistema previdenziale.
Il medesimo ragionamento va effettuato nel caso in esame, in cui il sig. è riuscito ad andare in pensione otto anni prima rispetto alla data in cui avrebbe potuto accedere alla pensione di vecchiaia, usufruendo – in via eccezionale – di un trattamento pensionistico completamente slegato dal requisito di età anagrafica.
Va quindi ritenuta la legittimità della normativa applicata da per il pagamento del TFS a favore del sig.
7.2. Anche il secondo motivo non è fondato.
A prescindere dalla questione relativa alla carenza di interesse del l’odierno appellante ad ottenere l’accertamento di una data di pagamento che potrebbe verosimilmente essere ancora più lontana nel tempo, si rileva che la data del 28/06/2032, individuata dall’ nel provvedimento di liquidazione del TFS, è errata per difetto e non per eccesso.
Ed infatti, posto che il sig. compirà 67 anni il 27 ottobre 2030, da tale data cominceranno a decorrere i due anni e tre mesi previsti dalla normativa sopra riportata; conseguentemente il pagamento non potrà avvenire prima del 27 gennaio 2033.
Va dunque respinta anche la domanda subordinata, riproposta dall’odierno appellante, volta ad ottenere la condanna dell’ al pagamento del TFS allo stesso spettante a decorrere dal 1° gennaio 2032 o da altra data meglio vista precedente al 28 giugno 2032.
7.3. In considerazione della peculiarità della controversia, si ritiene di compensare tra le parti anche le spese di questo grado. Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012), dei presupposti processuali per l’ulteriore pagamento a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l’appello.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Dichiara la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012), dei presupposti processuali per l’ulteriore pagamento a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME