Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30029 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 30029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso 12778-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 811/2019 della CORTE D ‘ APPELLO DI FIRENZE, depositata il 4/4/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ udienza pubblica del 9/10/2025;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, per la ricorrente, l ‘ AVV_NOTAIO;
sentito, per la controricorrente, l ‘ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Arezzo, con sentenza del 29/3/2017, ha accolto la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria (aperta in data 16/7/2010) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ed ha, per l ‘ effetto, dichiarato l ‘ inefficacia del pagamento che RAGIONE_SOCIALE, in data 1/6/2010, aveva eseguito, per la somma complessiva di €. 60.441,00, in favore della società convenuta.
1.2. Il tribunale, in sostanza, ha ritenuto che: – tale pagamento era stato eseguito, in favore della convenuta ‘ quale diretta destinataria e percettrice della rimessa ‘ , dalla società debitrice nello stesso giorno in cui (l’1/6/2010) è stata depositata la sentenza che ne ha dichiarato l ‘ insolvenza; – tale pagamento era, di conseguenza, inefficace, a norma degli artt. 44 l.fall. e 19, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999, nei confronti dei creditori di quest ‘ ultima.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo, per quanto ancora interessa: – in primo luogo, che il pagamento era stato, in realtà, ricevuto dalla stessa nella qualità di agente e, dunque, di rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, alla quale, pertanto, era direttamente imputabile, trattandosi del pagamento dei premi dovuti, in forza di polizza del 31/5/2010, per l ‘ assicurazione r.c.a. di duecentocinquanta autoveicoli di RAGIONE_SOCIALE, e che, in tale contesto, era, dunque, analogicamente applicabile l ‘ art. 70 l.fall., da intendersi come riferito a tutti gli intermediari, compresi quelli assicurativi, come l ‘ appellante; – in secondo luogo, che manca un danno per i creditori, trattandosi del
pagamento dei premi relativi all ‘ assicurazione obbligatoria per la r.c. di duecentocinquanta veicoli della società debitrice.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, sul rilievo, tra l ‘ altro, che la RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato in giudizio di aver riscosso la somma per conto della RAGIONE_SOCIALE e di aver rimesso la somma incassata alla stessa.
1.5. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l ‘ appello.
1.6. La corte, in particolare, ha ritenuto che: – non può trovare applicazione la norma dell ‘ art. 70 l.fall., ‘ in totale assenza di prova ‘, che era onere della convenuta fornire per dare fondamento all ‘ eccezione di carenza della sua legittimazione passiva, ‘ del trasferimento del pagamento, pacificamente effettuato in favore della RAGIONE_SOCIALE quale accipiens, alla assicuratrice RAGIONE_SOCIALE ‘ , tanto più a fronte di un ‘ pagamento ‘ che, ‘ per il momento in cui fu fatto (lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza di insolvenza e su disposizione personale di COGNOME NOME), per il destinatario (società gestita dal medesimo COGNOME NOME fino al 2012 …) e per l’ importo rilevante ‘, risultava ‘ particolarmente discutibile ‘ ; – gli atti del giudizio dimostrano, peraltro, la sussistenza di una serie di ‘ elementi documentali che danno conto … della non coincidenza del pagamento del premio con l ‘ importo accreditato dalla RAGIONE_SOCIALE‘ , se si considera che la polizza (cui tale pagamento farebbe riferimento) reca la data del 31/5/2010 e che il pagamento del premio, onde assicurare la copertura assicurativa, è stato, allora, eseguito il 31/5/2010, sicché il pagamento, effettuato con bonifico del giorno dopo e pervenuto a RAGIONE_SOCIALE con valuta del 3/6/2010, non è coerente con tale emergenza; – d ‘ altra parte, come pure rilevato dal primo
giudice e non contestato dall ‘ appellante, ‘ non risulta in alcun modo provato il rapporto di agenzia tra RAGIONE_SOCIALE e la società assicuratrice e, in particolare, il correlato rapporto di rappresentanza diretta ‘ dedotto dall’ appellante; – la mancanza di prova sulla ‘ destinazione dell’importo alla copertura assicurativa ‘ assorbe, di conseguenza, tutte le censure articolate dall ‘appellante ‘ sul presupposto, indimostrato per quanto detto, che il pagamento fu effettuato con la finalità di pagare il premio assicurativo e girato pertanto alla assicuratrice per la rRAGIONE_SOCIALE ‘ , dovendosi escludere che abbia ‘ valore dirimente … la causale del versamento come riferita nel documento 4 dell ‘ appellata al pagamento assicurativo, in quanto apposta dal medesimo COGNOME quale emittente il bonifico a nome della società RAGIONE_SOCIALE e dunque dichiarazione proveniente dalla medesima appellante ed alla stessa favorevole (art. 2730 comma 1) … ‘ ; -l ‘ affermata inapplicabilità dell ‘ art. 82 l.fall. fino alla ‘ manifestazione della volontà ‘ del commissario straordinario è , del resto, fondata sull ‘ esplicita previsione dell ‘ art. 1bis del d.l. n. 134/2008, in forza della quale l ‘ esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario non esclude la sua facoltà di scioglimento dei contratti né comporta l ‘ attribuzione dall ‘ altro contraente, fino all ‘ espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall ‘ art. 51, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 270/1999, per cui l ‘ obbligo di pagare il premio presuppone la ‘ continuazione del contratto ‘ che, però, è sospeso fino alla ‘ decisione del commissario ‘ ; – in caso di revocatoria fallimentare e, a maggior ragione, di atto inefficace ex art. 44 l.fall., infine, l ‘ assunta mancanza di danno per i creditori in conseguenza del pagamento impugnato è priva di rilievo poiché, in realtà, il danno è in re ipsa ed è presunto in via assoluta.
1.7. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso spedito per la notifica il 2/5/2019, ha chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.
1.9. Con nota del 21/6/2024, la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che la corte d ‘ appello di Firenze, con sentenza del 6/7/2023, passata in giudicato, ha rigettato l ‘ istanza di revocazione proposta a norma dell ‘ art. 395, comma 1°, n. 4, c.p.c..
1.10. Il Pubblico Ministero, con memoria del 16/9/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.11. Le parti, infine, il 24 e il 27/9/2025, hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente, lamentando, rispettivamente, l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e/o degli artt. 115, comma 1°, 167, comma 1°, e 183 c.p.c. e dell ‘ art. 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 118, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la società convenuta non aveva adempiuto all ‘ onere di provare il fondamento all ‘ eccezione dalla stessa sollevata di carenza della sua legittimazione passiva, vale a dire: -il trasferimento del pagamento, pacificamente effettuato in favore della RAGIONE_SOCIALE quale accipiens , all ‘ assicuratrice RAGIONE_SOCIALE e, prima ancora,
la sussistenza del rapporto di agenzia tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
2.2. La corte d ‘ appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare il fatto, pacificamente emergente dai documenti prodotti in giudizio, che: – la RAGIONE_SOCIALE è iscritta nel registro delle imprese quale agente di RAGIONE_SOCIALE ed è iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi; – il pagamento eseguito da RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di bonifico disposto da NOME COGNOME, corrisponde esattamente alla somma, pari ad €. 60.411,00 , che la solvens era obbligata a versarle in ragione della polizza RAGIONE_SOCIALE ‘ Guidamica Pluriveicolare ‘ n. 1006/93/462000, avente ad oggetto la R.C.A. per duecentocinquanta autoveicoli di proprietà di RAGIONE_SOCIALE e con decorrenza dal 31/5/2010.
2.3. L ‘ art. 118, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, ha aggiunto la ricorrente, prevede, d ‘ altra parte, che ‘ il pagamento del premio eseguito in buona fede all ‘ intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all ‘ impresa di assicurazione ‘ , per cui è del tutto irrilevante la prova che la corte d ‘ appello ha preteso in ordine al trasferimento dall ‘ agente all ‘ assicuratore del premio incassato dal primo, tanto più che la predetta norma è perfettamente coerente con la previsione di cui all ‘ art. 70 l.fall., la quale, dettata specificamente in materia di azione revocatoria, trova applicazione in via analogica anche all ‘ ipotesi di cui all ‘ art. 44 l.fall..
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che, alla luce degli elementi documentali
raccolti, non v ‘ era coincidenza tra il pagamento del premio relativo alla polizza RAGIONE_SOCIALE n. 1006/93/462000 e l ‘ importo accreditato alla RAGIONE_SOCIALE, e che, di conseguenza, la convenuta non aveva provato che il pagamento impugnato era stato effettivamente destinato all ‘ adempimento di un premio assicurativo, omettendo, per contro, di considerare che: – la produzione della suddetta polizza, lì dove reca l ‘ indicazione di un premio esattamente pari ad €. 60.411,00 , si è, in realta, limitata a rafforzare le pacifiche risultanze delle prove già raccolte, vale a dire che, come emerge dalla causale del relative bonifico, il pagamento impugnato aveva ad oggetto un premio assicurativo e che tale pagamento è stato ricevuto non dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ma dalla RAGIONE_SOCIALE quale suo intermediario specializzato; – l ‘ argomento sollevato dalla corte distrettuale per escludere la predetta coincidenza, e cioè il mancato pagamento del premio il giorno della scadenza il premio di una polizza assicurativa per un determinato importo, non significa affatto, come invece pretende l ‘ art. 2727 c.c., che il pagamento di quel medesimo importo, avvenuto uno o due giorni dopo, non possa essere riferito a quella medesima polizza.
2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, per errore di fatto, ha escluso che il pagamento impugnato fosse riconducibile al premio assicurativo sul rilievo che la causale del versamento emergente dal documento 4 dell ‘ appellata non aveva valore dirimente ‘in quanto apposta dal medesimo COGNOME quale emittente il bonifico a nome della società RAGIONE_SOCIALE e dunque dichiarazione proveniente dalla medesima appellante ed alla stessa favorevole (art. 2730 comma 1) … ‘,
senza, tuttavia, prestare attenzione al fatto che, in realtà, come già denunciato nel giudizio per revocazione proposto innanzi alla stessa corte d ‘ appello a norma dell ‘ art. 395, comma 1°, n. 4, c.p.c., ‘ mentre il bonifico … è stato emesso da NOME COGNOME, legato ad RAGIONE_SOCIALE ‘ e ‘mai comparso … in qualsiasi carica nella RAGIONE_SOCIALE‘ , la ‘ RAGIONE_SOCIALE, invece, sta in giudizio in nome del legale rappresentante NOME COGNOME ‘ .
2.6. Con il sesto ed (in parte) il settimo motivo, la ricorrente, lamentando, rispettivamente, la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., e l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che non era stato in alcun modo provato il rapporto di agenzia tra RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE e la società assicuratrice né il correlato rapporto di rappresentanza diretta che l ‘ appellante aveva dedotto, omettendo, tuttavia, di considerare che: -il mandato attribuito all ‘ agente di assicurazione da una o più compagnie che lo stesso rappresenta è pubblicato nel RAGIONE_SOCIALE Unico degli intermediari assicurativi, il quale svolge le tipiche funzioni di pubblicità-notizia e di conoscenza legale; – le risultanze del registro si intendono, quindi, conosciute anche da chi si sia astenuto dal consultarne i dati, sicché la prova contraria a tali risultanze non incombe sull ‘ iscritto (e cioè la RAGIONE_SOCIALE), bensì sulla controparte, e cioè RAGIONE_SOCIALE; – le compagnie mandanti risultano, a loro volta, da tale registro affianco al nome dell ‘ agente che le rappresenta; – la causale del pagamento, e cioè il premio assicurativo, che la corte d ‘ appello ha escluso per errore di fatto parimenti denunciato nel giudizio per revocazione proposto a norma dell’art. 395, comma 1°, n. 4, c.p.c., emerge, infine, chiaramente dal doc. 4 di NOME;
i documenti prodotti, quindi, dimostravano che il versamento eseguito in favore della RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto una somma destinata al pagamento di un premio di assicurazione, con la conseguenza che la stessa, nella qualità di intermediario specializzato e rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di assicurazione in forza di mandato pubblicato sul predetto RAGIONE_SOCIALE Unico, doveva essere ritenuta indenne rispetto all’azione di inefficacia di tale pagamento, la quale, piuttosto, doveva essere proposta nei confronti del destinatario dello stesso, vale a dire l’impresa assicuratrice.
2.7. Con (la parte residua del) settimo motivo, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha escluso l ‘ applicabilità dell ‘ art. 82 l.fall. sul rilievo che il contratto è rimasto sospeso fino all ‘ espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, omettendo, però, di considerare che, in realtà, il rapporto contrattuale in questione, non essendo stato oggetto di scioglimento da parte dei commissari straordinari di RAGIONE_SOCIALE, ha avuto normale prosecuzione ai sensi dell’ art. 82 l.fall. per tutta la sua durata contrattuale compresa tra il 31/5/2010 ed il 30/11/2010, e che il premio è stato, dunque, pagato per ottenere i relativi vantaggio, e cioè l’esonero dalle conseguenze della circolazione dei predetti veicoli in assenza dell’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge , per cui, in definitiva, il pagamento del premio non può essere a posteriori dichiarato inefficace.
2.8. Con l ‘ ottavo motivo, la ricorrente, lamentandola violazione o la falsa applicazione degli artt. 1188, comma 2°, 1190, 1191, 1192, comma 1°, 1458, comma 1°, 1901, comma 1°, e 2032 c.c., degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999, dell ‘ art. 1bis del d.l. n. 134/2008 nonché degli artt. 44 e 74
l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che, al pari della revoca fallimentare, l ‘ azione d ‘ inefficacia ex art. 44 l.fall. non presuppone il danno ai creditori, che è in re ipsa e presunto in via assoluta, omettendo, tuttavia, di considerare: – innanzitutto, che il contratto di assicurazione, stipulato il 31/5/2010, e cioè il giorno prima della sentenza dichiarativa dell ‘ insolvenza di RAGIONE_SOCIALE, è proseguito sotto la vigenza della procedura senza alcuna comunicazione di scioglimento da parte dei commissari straordinari di RAGIONE_SOCIALE, i quali hanno mostrato in tal modo di volersi avvalere, conformemente all ‘ art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999, delle garanzie assicurative fornite dalla polizza in questione, per cui gli stessi, avendo beneficiato interamente della prestazione resa dall’altro contraente, non può chiedere l’inefficacia dell’adempimento della propria prestazione anche se effettuato da un terzo ormai privo della legittimazione alla sua esecuzione; – inoltre, che il giorno 1/6/2010, quando avvenne tanto il pagamento in questione, quanto la pubblicazione della sentenza di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE, i commissari giudiziali nominati per l ‘ amministrazione del patrimonio sociale non avevano ancora accettato la carica, sicché nessuno era in grado di adottare la scelta obbligata di pagare un premio assicurativo relativo alla circolazione in tutta Italia (non ancora interrotta, né suscettibile di interruzione in ragione della prosecuzione aziendale propria della procedura di amministrazione straordinaria) di ben duecentocinquanta autovetture, mentre, quando hanno accettato l ‘ incarico e si sono insediati, non hanno compiuto alcun atto per interrompere gli effetti del pagamento eseguito da chi non ne aveva il potere; – in terzo luogo, che si verte nell ‘ ipotesi di pagamento relativo ad un contratto (di assicurazione) da
inquadrarsi nell ‘ ambito dei rapporti funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa e proseguito anche dopo l ‘ ammissione di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria, per cui, una volta che il contratto è proseguito, la procedura, avendo beneficiato interamente della prestazione resa dall ‘ altro contraente, non può utilizzare a proprio favore la norma prevista dall ‘ art. 44 l.fall. per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell ‘ adempimento della propria eseguita prestazione (anche se effettuata da un terzo ormai privo di legittimazione a renderla, ma che l ‘ abbia resa convinto di gestire un affare proprio con gli effetti di cui all ‘ art. 2032 c.c.); infine, che l’adem pimento da parte del terzo, mai contestato dai commissari straordinari in pendenza della copertura assicurativa ricevuta e sino alla sua naturale estinzione in data 30/11/2010, non ha permesso l’esplicarsi dell’art. 1901, comma 1°, c.c. ai sensi del quale, se il contraente non paga la prima rata di premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
3.2. La società ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno escluso che il pagamento ricevuto dalla convenuta aveva avuto per oggetto il premio assicurativo dovuto alla stessa in conseguenza della polizza stipulata tra la solvens e la RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, essendo riservato, al pari del giudizio relativo all’effettiva
ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all’ idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), al prudente apprezzamento del giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità esclusivamente per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecie concreta: – ( a ) omesso del tutto l’ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; – ( b ) supposto l’esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta.
3.4. Resta, pertanto, fermo che: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (e cioè, nel caso in esame, l’effettiva sussistenza di un
collegamento teleologico tra le operazioni di cessione degli immobili in favore della società istante e il contratto di locazione stipulato tra quest’ultima e la società in amministrazione straordinaria), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che (come nei casi nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ‘, nella ” motivazione apparente ‘, nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘) si sia tramutata in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
3.5. La sentenza impugnata, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate da ll’ appellante, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio e prendendo a tal fine in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda (d’inefficacia) proposta dall’attrice, che ‘ il pagamento ‘ non era stato ‘ effettuato con la finalità di pagare il premio assicurativo’.
3.6. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento che la ricorrente non ha utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, come detto, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) con la precisa esposizione in ricorso (come imposto dall’ art. 366 n. 6 c.p.c.) dei fatti storici, principali o secondari, controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come parimenti esposto in ricorso) dal testo della sentenza stessa o (più probabilmente) dagli atti del processo, dei quali, però, la corte d’appello abbia del tutto
omesso l’esame nonostante il loro carattere decisivo, nel senso che, ove percepiti (o, rispettivamente, esclusi), avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da escludere il fondamento materiale della domanda proposta dall’attrice.
3.7. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che non era emersa in giudizio la prova che il pagamento impugnato avesse ad oggetto il premio assicurativo (e costituisse, come tale, l’adempimento , giuridicamente imputabile alla Compagnia contraente, di un contratto proseguito, in ipotesi, nel corso della procedura di amministrazione straordinaria e, dunque, senza danno per i creditori), non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la corte d’appello ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda dell’ attrice in quanto volta, appunto, ad ottenere l a declaratoria d’inefficacia del pagamento (avente, evidentemente, altro titolo) impugnat o a norma dell’art. 44 l.fall. in quanto eseguito dalla solvens lo stesso giorno (e quindi, com’è rimasto incensurato, dopo) il deposito della sentenza che ne ha dichiarato lo stato d’insolvenza e ricevuto proprio dall’ accipiens convenuta a tal fine in giudizio.
Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere , pertanto, dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso ; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente NOME NOME COGNOME