Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28022 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 28022  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7546/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA  della CORTE  D’APPELLO di ROMA  n. 5957/2020 depositata il 27/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il  RAGIONE_SOCIALE,  dichiarato  dal  Tribunale  di Velletri in data 5 agosto 2014, ha promosso azione ex art. 44 l. fall. nei  confronti  di  INDIRIZZO  2  Feltre,  chiedendo  dichiararsi  inefficace  il pagamento di € 18.657,53 effettuato in favore di RAGIONE_SOCIALE in  data 14 novembre 2014.
Integrato il contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE ( accipiens ), il Tribunale di Velletri, adito ex artt. 702bis e 702ter cod. proc. civ. pro tempore, ha rigettato la domanda, ritenendo che il pagamento, eseguito a termini dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, norma pro tempore applicabile, non fosse revocabile.
La Corte di Appello, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE. Ha ritenuto, in primo luogo, tempestivo l’appello, in quanto decorrendo il termine per l’appello, a termini dell’art. 702 -quater cod. proc. civ. pro tempore , dalla comunicazione dell’ordinanza in data 1° agosto 2017, al giudizio si applica la sospensione feriale dei termini. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto inefficace il pagamento, benché effettuato a favore di un creditore privilegiato, essendo prevalente la disposizione di cui all’art. 44 l. fall. rispetto alla norma speciale di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 .
Propone  ricorso  per  RAGIONE_SOCIALEzione l’ RAGIONE_SOCIALE,  affidato  a  due motivi, cui resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il  primo  motivo  si  deduce,  in  relazione  all’art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702bis e 702quater cod. proc. civ., nella parte  in  cui  la  sentenza  impugnata  ha  rigettato  l’eccezione  di inammissibilità dell’appello del fallimento. Osserva parte ricorrente
che  l’ordinanza  impugnata  è  stata  pronunciata  in  data 17  luglio 2017, termine dal quale far decorrere il dies a quo dell’impugnazione in appello , attesa la natura acceleratoria del rito sommario.
Il primo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla applicazione della sospensione feriale. Pur essendo la statuizione fondata sul presupposto che l’ordinanza sia stata comunicata il 1° agosto 2017 -computandosi il termine dalla data di comunicazione e non di pronuncia dell’ordinanza , come dispone l’abrogato art. 702 -quater cod. proc. civ. -la sentenza ha ritenuto tempestivo l’appello per effetto dell’applicazione della sospensione feriale, questione non oggetto di censura.
Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inefficace il pagamento eseguito dalla committente RAGIONE_SOCIALE ( solvens ) a RAGIONE_SOCIALE ( accipiens ) per effetto della prevalenza della disciplina del fallimento rispetto alla norma di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010. Osserva il ricorrente che lo strumento dell’intervento sostitutivo d i RAGIONE_SOCIALE al debitore è intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, in quanto ascrivibile all’irregolarità contributiva del debitore. In secondo luogo, si osserva che il pagamento è avvenuto in forza di una norma di legge che istituisce una garanzia ex lege in favore di RAGIONE_SOCIALE, comportando il pagamento diretto in suo favore in caso di mancato pagamento dei contributi del debitore; pagamento che, in quanto tale, non costituisce lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.
7546/2021 R.G. 4. Il  secondo  motivo,  nella  parte  in  cui  il  ricorrente  deduce che  il  pagamento  sarebbe  avvenuto  prima  della  dichiarazione  di
fallimento per effetto della conclusione della « procedura di pagamento» è inammissibile per difetto di specificità, sia in relazione  alla  descrizione  della  « procedura  di  pagamento» ,  sia  in relazione alle relative argomentazioni a sostegno.
Il secondo motivo è, invece, infondato quanto alla prevalenza della disposizione di cui all’art. 4 cit. sull’art. 44 l. fall. D ispone l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 pro tempore , « nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la RAGIONE_SOCIALE edile ». Tale disposizione -abrogata dal d. lgs. n. 50/2016, a sua volta abrogato dal d. lgs. n. 36/2023 -prevede che il committente proceda al pagamento diretto, in luogo dell’appaltatore, in favore di RAGIONE_SOCIALE della quota del corrispettivo dovuto all’appaltatore pari ai crediti contributivi vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’appaltatore medesimo, ove risulti accertata una inadempienza contributiva in base al DURC.
La legge dispone, pertanto, che il pagamento che il committente avrebbe dovuto eseguire al l’appaltatore può essere eseguito « direttamente agli enti previdenziali» limitatamente agli importi per i quali sia stata accertata una inadempienza contributiva. Lo strumento del pagamento sostitutivo costituisce una forma di tutela per il creditore, che consente -come in caso di subappalto -di « trasferire i pagamenti dovuti direttamente» all’avente diritto per la quota di sua spettanza nei confronti del
proprio creditore (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, Vitali, C-63/18, punto 29).
Il che non esclude, anzi implica che il creditore che gode di questo pagamento diretto – o trasferimento del pagamento dovuto all’originario creditore , per la quota di spettanza del creditor creditoris -è destinatario di un pagamento già spettante al proprio creditore, che in quanto tale viene eseguito dopo la dichiarazione del fallimento del debitore. Il mentovato pagamento è, in quanto tale, inefficace nei confronti della massa, trattandosi di pagamento eseguito in luogo del debitore insolvente al proprio creditore non diversamente dagli altri pagamenti eseguiti dal debitore medesimo, la cui inefficacia è principio generale dell’ordinamento a tutela della conservazione della massa attiva fallimentare oggetto di spossessamento (Cass., n. 16958/2021; Cass., n. 7477/2020; Cass., n. 4820/2011), esso stesso costituente la ragione fondante dello spossessamento del fallito (Cass., n. 1227/2016; Cass., n. 7508/2011; Cass., n. 4957/2000).
Tale argomentazione si rivela assorbente riguardo ai distonici effetti sortiti dall ‘opposta interpretazione (secondo cui non vi sarebbe lesione della par condicio , come propugna il ricorrente), in quanto -facendo uscire dall’aggressione della massa il pagamento eseguito dalla stazione appaltante a RAGIONE_SOCIALE in forza dello strumento sostitutivo (o garanzia ex lege ) di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 270/2010, per inapplicabilità del l’art. 44 l. fall. -l’efficacia del pagamento nei confronti della massa altererebbe la graduazione di questo credito, ben oltre la prededucibilità, in quanto renderebbe il credito non più soggetto a concorso.
Ne  consegue  che  –  al  pari  del  pagamento  eseguito  in favore  del  subappaltatore  di  opera  pubblica  (Cass.,  Sez.  U.,  n. 5685/2020) -il  pagamento  eseguito  dall’appaltatore  a  RAGIONE_SOCIALE  a termini dell’art. 4, comma 2, d. P.R. n. 207/2010 in sostituzione del
7546/2021 R.G.
creditore,  ove  il  DURC segnali  un’inadempienza contributiva,  è soggetto all’art.  44  l.  fall.  al  pari  di  tutti  i  pagamenti  eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
Il  ricorso  va,  pertanto,  rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME