SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 765 2025 – N. R.G. 00001636 2018 DEL 13 02 2025 PUBBLICATA IL 13 02 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1636 dell’anno 2018
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA
, con l’Avv. NOME COGNOME P.
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
P.
in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA
, con gli avv.ti NOME COGNOME e COGNOME
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione del credito rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattese, nel merito
REVOCARE e DICHIARARE irrito ed inefficace a qualsiasi giuridico effetto il decreto monitorio n. 11006/2017 – ruolo n. 26322/2017 R.G., emesso dall’Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, per tutte le argomentazioni e motivi, in fatto ed in diritto, già esposti nell’atto di citazione in opposizione in data 16-18.01.2018;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario, rifusi I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell’Avv. NOME COGNOME procuratore antistatario
In via istruttoria: si insite nell’escussione della teste regolarmente citata, come da documentazione versata in atti e mai comparsa e ciò mediante il già richiesto accompagnamento coatto’
Per parte convenuta opposta
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale,
Riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Respinte le avversarie istanze, eccezioni e domanda;
Previa assunzione dei più opportuni mezzi istruttori;
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e per testimoni sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2 sub 1-30), con i testi ivi indicati, nonché sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, con riserva di integrare la lista dei testimoni e dei capitoli di prova nei termini e modi di legge;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
INDIRIZZO INDIRIZZO
Respingere integralmente l’opposizione promossa da e tutte le avversarie domande, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti.
Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 11006/2017, emesso dal Tribunale di Torino in data 4 dicembre 2017 e, per l’effetto,
Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di dell’importo di € 63.000,00 oltre IVA, ovvero alla veriore somma accertanda in esito al presente procedimento, e/o, in subordine, anche in via di equità e salvo gravame, oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme dal dovuto al saldo
In ogni caso
Con il favore delle spese e dei compensi tutti di giudizio e patrocinio della presente fase di opposizione, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. ‘
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la
(d’ora innanzi per brevità ‘) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11006/2017, emesso dal Tribunale di Torino il 04.12.2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della (d’ora innanzi per brevità
della somma di € 63.000,00 oltre interessi e spese legali, in forza della fattura n. 1/A/2015 rimasta inevasa.
In particolare, la ha esposto che:
sulla base della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 23.10.2014, a fronte della fornitura dei macchinari da parte di la avrebbe dovuto corrispondere il prezzo dedotto in contratto tramite pagamenti rateali, a mezzo di trenta cambiali mensili, ciascuna del valore di € 2.566,66;
la provvedeva al pagamento in favore di delle prime due rate, onorando le cambiali in scadenza al 30.01.2015 e 28.02.2015;
nel mese di marzo 2015, presso gli uffici della si presentavano i Sig.ri e , i quali notificavano alla l’intervenuta cessione del credito residuo da parte di a favore di stesso, rammostrando a tal fine il documento di cessione del credito su carta intestata di recante il relativo timbro e firma dell’allora amministratore unico
conseguentemente la effettuava i successivi pagamenti (ad eccezione dell’ultima rata) in favore di , in quanto cessionario del credito ceduto a questi da
, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in quanto i pagamenti dalla stessa effettuati in favore del cessionario del credito – risultavano pienamente legittimi ex art. 1264 c.c. In subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa di , ha chiesto di accertare e dichiarare quest’ultimo a tenere indenne e manlevare da qualunque somma questa sia tenuta a rifondere in favore della
La si è costituita in giudizio contestando l’opposizione avversaria poiché totalmente infondata e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha esposto che:
la non avrebbe effettuato alcun pagamento in favore della ivi compresi quelli relativi alle cambiali in scadenza al gennaio e febbraio 2015;
alcuna cessione del credito sarebbe stata effettuata da nei confronti di e, pertanto, i pagamenti effettuati da ad non sarebbero alla stessa opponibili; in particolare disconosceva, ai sensi dell’art. 215 c.p.c. il documento di cessione del credito prodotto dall’opponente in quanto non proveniente dalla stessa ed essendo la sottoscrizione non attribuibile all’allora amministratore unico e legale rappresentante
come tale unico soggetto ex leg e legittimato a disporre la cessione dei crediti appartenenti alla
Ha eccepito, in ogni caso, l’impossibilità di riconoscere in capo a qualsiasi legittimo affidamento circa la genuinità della intervenuta cessione del credito in ragione di plurime circostanze ossia:
o la cessione del credito sarebbe stata, secondo la versione fornita dalla stessa , notificata a mani da due soggetti e – privi di qualunque potere di rappresentanza di come facilmente evincibile dall’esame della visura di quest’ultima; pertanto, avrebbe dovuto, prima di procedere ai successivi pagamenti, quantomeno accertare i poteri di rappresentanza di coloro che le stavano comunicando la cessione del credito;
o tale cessione, inoltre, veniva notificata proprio dal soggetto che risultava essere il cessionario del credito; elemento questo che, a maggior ragione, avrebbe dovuto indurre
a richiedere a chiarimenti in merito alla notificata cessione del credito;
o in ogni caso, con comunicazione notificata in data 2 ottobre 2015, la veniva formalmente diffidata dall’effettuare ulteriori pagamenti in favore di , nei confronti del quale era stata nel frattempo sporta anche formale denuncia querela nell’ambito del procedimento penale rubricato al n. R.G. N.R. 18055/15; nella diffida peraltro informava che le cambiali presentate all’incasso da
riportavano girate non autentiche.
Ha chiesto, pertanto, in via principale, il rigetto dell’opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo la celebrazione della prima udienza, ove le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 23.06.2018 veniva respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Seguiva dunque lo scambio delle relative memorie. Con successiva ordinanza del 04.12.2018, in considerazione degli scritti difensivi delle parti, parte opponente veniva autorizzata alla chiamata in causa del terzo .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio , il quale chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti in quanto infondate.
In particolare, esponeva:
di essere in realtà il proprietario sostanziale dei macchinari oggetto del contratto di compravendita stipulato tra e tanto che inizialmente aveva contattato direttamente per concordare la vendita diretta a quest’ultima dei macchinari;
tuttavia, anche per ragioni di convenienza economica, dietro suggerimento del dott. commercialista titolare dello RAGIONE_SOCIALE, aveva coinvolto nella transazione economica la la quale dopo aver acquistato dal medesimo i macchinari in questione, li avrebbe poi rivenduti a ad un prezzo di € 63.000,00 oltre IVA da pagarsi a mezzo delle cambiali di cui si è detto;
sulla base degli accordi intervenuti tra le parti, la dopo aver incassato il corrispettivo relativo alle prime due cambiali, quale prezzo per il proprio coinvolgimento nella transazione economica, avrebbe dovuto girare le restanti ventotto cambiali ad ;
in esecuzione della predetta pattuizione, , in data non meglio specificata, riceveva negli Uffici dello Studio RAGIONE_SOCIALE, il documento di cessione del credito effettuato da nonché le restanti ventotto cambiali con girata in suo favore;
provvedeva quindi a notificare a l’avvenuta cessione del credito ed infine incassava i pagamenti effettuati da .
Dopo la costituzione in giudizio del terzo chiamato, all’udienza del 30.05.2019, a seguito di richiesta delle parti costituite, venivano concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c.
All’esito del deposito delle memorie di parte, con ordinanza del 22.10.2019 si provvedeva sulle richieste istruttorie formulate dalle parti ammettendo le prove nei limiti di cui all’ordinanza alla quale si rinvia.
Seguivano ulteriori udienze di assunzione delle prove orali nonché alcuni rinvii della causa in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID 19.
Essendo esaurita l’istruzione della causa, con ordinanza del 28.06.2021 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Seguiva dunque il deposito da parte delle parti costituite delle comparse conclusionali. Prima della scadenza dei termini per il deposito delle repliche, il difensore del terzo chiamato dava atto che in data 29.11.2021 era deceduto. Conseguentemente, la difesa di instava per l’interruzione del processo con assegnazione dei termini per la riassunzione del giudizio da parte degli eredi del terzo chiamato.
Con ordinanza del 15.03.2022 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e dichiarata l’interruzione del giudizio.
, ai sensi dell’art. 303 c.p.c., chiedeva la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio con concessione del termine per la notifica del ricorso in riassunzione alla parte opposta già costituita nonché agli eredi del terzo chiamato.
Con successiva ordinanza del 6.07.2022 veniva dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 305 c.p.c.
Avverso il provvedimento di estinzione proponeva appello la , instando per l’annullamento della predetta ordinanza e per la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al Tribunale di Torino. Si costituiva nel giudizio di appello la instando per il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 102/2024 del 05.02.2024, la Corte di Appello di Torino, ritenendo ‘ scindibile il rapporto tra le controversie individuate e trattate nel processo, ben potendo la domanda di restituzione essere trattata separatamente rispetto alla controversia tra e
senza alcun tipo di conseguenza pratica diversa dall’esigenza, per di instaurare un successivo giudizio nei confronti del preteso cessionario del credito e suoi eredi risulti l’effettiva titolare del credito stesso ancora da adempiere ‘, accoglieva l’appello proposto da e per l’effetto rimetteva il processo avanti il Tribunale di Torino per la prosecuzione del giudizio nei confronti della sola opposta.
Con ricorso del 4.04.2024 riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Torino rassegnando le conclusioni come sopra meglio specificate.
Si costituiva quindi con comparsa di costituzione in riassunzione rassegnando le conclusioni come sopra specificate.
Con provvedimento del 5.4.2024 la presente causa veniva assegnata alla scrivente.
All’udienza del 18.04.2024 si dava atto dell’intervenuta rinuncia al mandato del procuratore di veniva pertanto concesso un rinvio al fine di consentire alla parte opposta di munirsi di nuovo difensore.
All’udienza del 24.09.2024 veniva fissata udienza di precisione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
Infine, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
*
In via preliminare, occorre dare atto che a seguito della riassunzione ha omesso di depositare la documentazione originariamente prodotta (in formato cartaceo) unitamente all’atto di citazione in opposizione, come elencata nell’indice dello stesso. Dal registro dell’archivio civile risulta, difatti, come accertata dall’ufficio di cancelleria, che il fascicolo di parte in oggetto in data 20.9.2022 è stato trasmesso all’ufficio competente per il ritiro.
La decisione della presente controversia viene, dunque, assunta ‘allo stato degli atti’, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘ il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile non è tenuto, in difetto di annotazioni
della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (Cass. 25/05/2015, n. 10741). Al contrario, ove l’annotazione vi sia, egli deve rimettere la causa sul ruolo)’ . (cfr. Cass. n. 2264/2022).
Ciò posto, in via generale, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione (cfr. Cass. 40110/2021; n. 14486/2019; Cass. Sez. Un. n.7448/1993). Peraltro, restano fermi i principi di diritto espressi dalla S.C. a Sezioni Unite con la pronuncia 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui ‘il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto.
Peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c., l’onere di parte creditrice di provare la corretta esecuzione della propria prestazione sorge a fronte di contestazioni specifiche del debitore.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opponente non ha contestato di aver sottoscritto con parte opposta un contratto di compravendita avente ad oggetto dei macchinari industriali.
Del pari non è stato contestato l’inadempimento di sicché deve ritenersi che la prestazione sulla stessa incombente, ossia la cessione dei macchinari di cui al contratto, sia stata correttamente e tempestivamente eseguita nei confronti di ; da qui la sussistenza in capo a quest’ultima dell’obbligo di effettuare i pagamenti in favore di secondo i termini contrattuali.
Oggetto di contestazione tra le parti è, invece, la sussistenza o meno dell’effettiva cessione del credito vantato da nei confronti di e a favore del terzo cessionario nel marzo del 2015.
Sul punto, ha affermato:
di aver effettuato i primi pagamenti, ossia quelli relativi alle due cambiali in scadenza a gennaio e febbraio 2015 direttamente nei confronti di
quanto ai successivi pagamenti, di averli effettuati a favore di tale , quale terzo cessionario del credito vantato originariamente da
In ordine a tale cessione del credito ha specificato che ‘ Nel mese di marzo la Sig.ra
si presentava presso gli uffici della , unitamente al Sig. al fine di notificare all’odierna Opponente l’intervenuta cessione del credito portato dalle residue n. 28 cambiali, in favore del Sig. , cessione avvenuta in data 16.03.2015, con decorrenza dal pagamento della cambiale in scadenza il 31.03.2015 ‘, e che il documento di cessione del credito risultava, ad un primo esame, pienamente genuino essendo stato redatto su carta intestata della munito del relativo timbro e debitamente sottoscritto.
ha invece affermato di non aver mai ricevuto alcun pagamento, ivi inclusi dunque quelli relativi alle prime due cambiali di gennaio e febbraio 2015, e, soprattutto, di non aver mai ceduto il proprio credito a favore di . Sul punto, ha altresì disconosciuto espressamente in giudizio sia il documento di cessione del credito sia la sottoscrizione ad esso apposta, affermando che la firma non risulta attribuibile all’allora amministratore unico e legale rappresentante della COGNOME ha evidenziato che, come risulta chiaramente dalla visura storica della società, né la né l’ risultavano, all’epoca, titolari dei poteri di rappresentanza della sicché questi ultimi non avrebbero potuto, in nessun caso, notificare a alcuna cessione del credito; parallelamente, ben avrebbe potuto e dovuto accertare (tramite la semplice consultazione della visura della società) la sussistenza in capo a tali soggetti dei relativi poteri di rappresentanza di
ha, altresì, affermato (e la circostanza non è stata contestata da ) che con comunicazione notificata a in data 2.10.2015 diffidava quest’ultima ‘ dal liquidare al signor ulteriori cambiali che presenterà all’incasso, poiché a quanto consta, riportano girate non autentiche per cui pende il procedimento penale sovra indicato ‘.
Ne consegue che, al netto dell’articolata ricostruzione delle vicende effettuata dalle parti costituite, deve ritenersi che la questione giuridica sottesa alla presente controversia attenga unicamente e precipuamente alla applicabilità in capo a del disposto di cui all’art. 1189 c.c. secondo cui ‘ Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche ‘ (nel caso di specie, la notificata cessione del credito a favore di ) ‘ è liberato se prova di essere stato in buona fede ‘.
La decisione sulla suddetta questione non può prescindere dalla disamina delle norme e deii principi applicabili in materia di cessione del credito.
La cessione del credito è il contratto, i cui effetti sono disciplinati agli artt. 1260 e ss. del Codice civile, mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce in capo ad un terzo (cessionario) il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto).
Per quanto qui interessa, il debitore ceduto non costituisce parte contrattuale della cessione del credito, essendo, di regola, indifferente per lo stesso il soggetto nei confronti del quale eseguire la propria prestazione. Proprio in quanto contratto bilaterale, l’effetto di trasferimento del credito dal cedente al cessionario produce immediatamente, ossia al momento stesso del perfezionamento dell’accordo di cessione, i propri effetti tra le parti.
Quanto, invece, agli effetti della cessione nei confronti del debitore ceduto l’art. 1264 c.c. dispone testualmente che ‘ La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata ‘; pertanto solo da tale momento il debitore ceduto non solo è autorizzato ma è altresì tenuto a adempiere alla propria obbligazione nei confronti del terzo cessionario. Sul punto si richiama, tra le molte, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019 Rv. 652988 – 01 secondo cui ‘ Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. ‘.
Peraltro, se è pur vero che, come prima evidenziato, il debitore ceduto rimane di regola estraneo all’accordo di cessione intervenuto tra cedente e cessionario, è altresì vero che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, in diverse occasioni, come in capo allo stesso incombe un generale obbligo di controllo e vigilanza in ordine alla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando tale cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, sentenza n. 18016 del 09/07/2018, Rv. 649587 secondo cui ‘ né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario. ‘, nei
medesimi termini anche più di recente Cass., Sez. 6, ordinanza n. 28093 del 14/10/2021, Rv. 662514). Evidente la ratio sottesa al principio enunciato dalla Corte di Cassazione: pur rimanendo il debitore ceduto estraneo al rapporto tra cedente e cessionario, sul ceduto continua ad incombere un generale dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. che impone allo stesso l’onere di effettuare una indagine, seppur non particolarmente approfondita, in ordine all’effettiva esistenza della cessione; ciò a maggior ragione nei casi ove la notifica della cessione sia stata effettuata dal cessionario anziché dal cedente.
Del resto, tale lettura ben si coordina con il disposto di cui all’art. 1189 c.c. che, come prima riportato, disciplina l’ipotesi del pagamento al creditore apparente: in caso di intervenuta cessione del credito notificata al ceduto da parte del solo cessionario, il ceduto per poter invocare a suo favore l’effetto liberatorio dell’avvenuto pagamento in favore del cessionario poi non rivelatosi tale, dovrà quantomeno fornire la prova di aver effettuato le verifiche di cui si è detto e che, concretamente, sulla base delle singole circostanze del caso concreto, potevano legittimamente aspettarsi dall ‘homo eiusdem condicionis et professionis.
Nel caso di specie, non è contestato tra le parti (ed è, dunque, provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c.) che in data 16.03.2015 riceveva da tali e comunicazione, su carta intestata di con relativo timbro e sottoscrizione, di avvenuta cessione del credito a favore dello stesso (doc. n. 5 opposta). sul punto, ha disconosciuto la firma apposta sul predetto documento ma non la circostanza di fatto allegata di avvenuta comunicazione della cessione. In ogni caso, ha confermato la circostanza sia con la comparsa di costituzione sia in sede di interrogatorio formale; anche la teste , sentita in qualità di impiegata amministrativa presso la ha dichiarato che aveva fatto pervenire presso l’ufficio amministrazione la cessione di credito.
Pertanto, proprio in ragione del disposto di cui all’art. 1264 c.c., l’odierna opponente, da tale momento, provvedeva ad effettuare i pagamenti a favore di , divenuto per cessionario del credito originariamente vantato da
Tanto risulta dai bonifici di pagamento eseguiti in favore di (originariamente prodotti sub doc. n. 8) che, sia in comparsa di costituzione, sia in sede di interrogatorio formale ha confermato di aver incassato le somme indicate a titolo di pagamento delle rate del credito oggetto di cessione (cfr. verbale di udienza 18.6.2021, capo 7 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. . Sotto tale profilo, pertanto, le deduzioni svolte da sull’assenza di prova dell’incasso e del titolo sotteso ai suddetti bonifici non trovano riscontro del riportato quadro probatorio formatosi in corso di causa.
Ora, se è vero che non effettuò alcuna verifica in ordine alla validità estrinseca e formale della cessione in ossequio a principi espressi dalla Corte di Cassazione e sovra esposti (quantomeno considerando il fatto che la cessione era stata notificata a mani dal cessionario del credito) è altresì vero che il documento di notifica della cessione consegnato a risultava apparire prima facie pienamente autentico e genuino. Come detto, il documento risultava redatto su carta intestata della (in termini assolutamente identici a quelli di cui al contratto sottoscritto dalle parti), recava il timbro della società, risultava sottoscritto, riportava con precisione i riferimenti della fattura emessa da richiamava espressamente le restanti cambiali ancora da saldare. Considerate tali circostanze, in capo a , non sussisteva, in quel momento, alcuna valida ragione per sospettare che la predetta comunicazione non fosse autentica. Sul punto, in sede di interrogatorio formale ha confermato di aver agito, insieme con , in nome e per conto di
Medesime considerazioni valgono per i pagamenti successivi, quantomeno fino all’ottobre del 2015. Non risulta, infatti, che in tale lasso temporale (ossia da marzo 2015 a settembre 2015) che nel frattempo non aveva ricevuto più alcun versamento da parte dell’odierna opponente, abbia mai richiesto a di adempiere alla propria prestazione; sicché il contegno di costituiva per ulteriore elemento per ritenere genuina, valida ed efficace la cessione del credito a suo tempo notificatagli da .
Pertanto, limitatamente a tali pagamenti, deve ritenersi che abbia eseguito la propria prestazione nei confronti di un soggetto – che, sulla base di circostanze univoche del caso concreto, appariva come il legittimo creditore con conseguente piena applicabilità dell’effetto liberatorio di cui all’art. 1189 c.c.
Al contrario, le medesime considerazioni non valgono per i successivi pagamenti, ossia per quelli diffidava puntualmente effettuati a partire dall’ottobre del 2015, ossia dal momento in cui dall’eseguire ulteriori pagamenti proprio in favore di (doc. n. 6).
A fronte di tale diffida, non solo ha continuato ad eseguire i pagamenti in favore di , ma ha altresì tenuto una condotta totalmente inerte rispetto alla richiesta di Nonostante la specificità delle informazioni contenute nella diffida, (nella quale informava anche della presentazione di una formale denuncia querela sporta nei confronti di con instaurazione di relativo procedimento penale), l’odierna opponente ha mantenuto un contegno colposamente indolente ed indifferente non preoccupandosi nemmeno di tentare di reperire ulteriori e più specifiche informazioni circa quanto stava accadendo tra l’originario creditore cedente ed il terzo cessionario. Tale comportamento certamente non può dirsi rispettoso del dettato di cui all’art. 1189 c.c. in quanto, una volta venuta a conoscenza delle
problematiche insorte tra l’originario creditore cedente ed il terzo cessionario, avrebbe dovuto diligentemente verificare chi fosse il proprio effettivo creditore; ciò che tuttavia ha omesso di fare (e la circostanza non è contestata), con la conseguenza che i successivi pagamenti effettuati in favore di non determinano alcun effetto liberatorio per la stessa.
Né peraltro potrebbe assumere alcun valore l’eccezione, comunque svolta tardivamente da parte dell’odierna opponente, circa il fatto che la stessa si sarebbe limitata a adempiere all’obbligazione cartolare direttamente in favore del legittimo portatore delle cambiali. Tale eccezione, infatti, oltre ad essere stata formulata per la prima volta solamente con la comparsa conclusionale del 17 gennaio del 2022, risulta altresì del tutto infondata.
Anche a voler ritenere che avesse effettuato i pagamenti in favore di non in forza della cessione del credito (circostanza questa che tuttavia risulta smentita dalle stesse difese di ) ma in ragione della sola obbligazione cambiaria, deve rilevarsi come tali pagamenti risulterebbero parimenti ingiustificati a fronte della diffida notificata a nell’ottobre del 2015 ove testualmente, diffidava ‘ dal liquidare al signor ulteriori cambiali che presenterà all’incasso, poiché a quanto consta riportano girate non autentiche per cui pende il procedimento penale sovra indicato ‘. (vedasi sul punto Cass., Sez. I, sentenza n. 4533 del 04/08/1979, Rv. 401034, secondo cui ‘ il debitore che adempia la sua prestazione a favore del possessore del titolo… è liberato dall’obbligazione cartolare, purché non effettui il pagamento con dolo o colpa grave. Ne consegue che il debitore, il quale sia consapevole dell’irregolarità della circolazione della cambiale, al fine di evitare il rischio di un pagamento per lui non liberatorio, è tenuto ad eccepire a colui che abbia acquistato il possesso del titolo in mala fede, i motivi di tale irregolarità, compresa la falsità della firma di uno dei giranti, che il possessore avrebbe potuto rilevare con l’ordinaria diligenza ). Come detto, dopo tale diffida non solo ha omesso di richiedere ulteriori informazioni a ma non ha nemmeno ritenuto opportuno sospendere, in via quantomeno cautelativa, i pagamenti in favore di , informandolo contestualmente della diffida ricevuta da In tale contesto è di palese evidenza il contegno ampiamente colposo tenuto da nella vicenda successivamente al 2 ottobre 2015, con la conseguenza che tali pagamenti non possono per la stessa assumere alcun effetto liberatorio nei confronti di
Tutto ciò considerato, l’opposizione formulata da deve essere parzialmente accolta nei limiti di cui si è dato conto ed il decreto ingiuntivo revocato. Tuttavia, parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma ancora dovuta nei confronti di parte opposta e così determinata: € 39.900,06 (ossia € 63.000,00 quale importo dedotto in contratto cui sottrarre la somma pari ad € 5.133,32 quale importo pagato da in favore di in forza delle
cambiali di gennaio e febbraio 2015 nonché la somma pari ad € 17.966,62 quale importo pagato da in favore di fino all’ottobre del 2015), oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate (di cui al contratto del 23.10.2014) al saldo. Sul punto, va rilevato che nel corso dell’escussione testimoniale ossia l’allora Amministratore unico e legale rappresentante della ha ammesso di aver effettivamente incassato le somme relative alle prime due cambiali di gennaio e di febbraio 2015, sicché deve ritenersi che, quantomeno con riferimento a tali somme, i pagamenti effettuati da a risultano incontestati. (cfr. sul punto pag. 5 del verbale di udienza del 12/02/2020, testimonianza 4: è vero. Incassai in banca l’importo delle prime due cambiali, quelle in scadenza nel gennaio e febbraio 2015 e dell’importo di euro 2.566,66 ciascuna’).
Non viene riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
La complessità e la peculiarità della vicenda fattuale esaminata nonché delle questioni trattate nonché l’accoglimento parziale dell’opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambe le fasi (cfr. Cass. n. 24482/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo nr. 11006/2017 proposta da contro
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 11006/2017 emesso dal Tribunale di Torino il 04.12.2017;
Condanna la al pagamento in favore di della somma di € 39.900,06, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo.
Compensa integralmente le spese di lite.
Torino, 13 febbraio 2025
Minuta redatta dal MOT dr. NOME COGNOME
Il giudice dr.ssa NOME COGNOME