Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29335/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5643/2020 depositata il 13/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Tribunale di Roma NOME COGNOME in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale per sentirlo condannare alla restituzione dell’importo di 231.000,00 euro – portata da un assegno emesso a suo favore dalla società RAGIONE_SOCIALE ed erroneamente pagata nonostante al momento dell’incasso risultasse la chiusura del conto di traenza – a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, in subordine, al pagamento di un indennizzo di pari importo a titolo di ingiustificato arricchimento.
2.Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che la fattispecie fosse analoga a quella di pagamento di un assegno avvenuto sull’erroneo presupposto dell’esistenza di sufficiente provvista e che il delegato al pagamento (ovvero la banca trattaria) non potesse opporre al prenditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (traente) rispetto al quale solamente la trattaria era legata da una convenzione interbancaria tesa a tutelare gli istituti bancari tenuti al pagamento di assegni bancari emessi dai propri correntisti dal rischio di versamenti non dovuti. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la chiusura del conto su cui era stato tratto l’assegno – risultata dalle prove testimoniali acquisite – non sussistesse prova dell’intervenuta estinzione della convenzione di assegno, dunque ha escluso l’elemento oggettivo dell’indebito dedotto, nonché quello soggettivo stante la buona fede del convenuto, ed infine la carenza dei presupposti dell’azione ex art. 2041 c.c. potendo la banca agire nei confronti del proprio correntista.
3.La pronuncia è stata riformata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza emessa nel novembre 2020, che ha accolto il motivo d’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE fondato sulla sussistenza nella specie di un’ipotesi di indebito oggettivo (e ritenendo assorbito il secondo motivo fondato sulla violazione dell’art. 2041 c.c.) sul presupposto che la chiusura del conto di traenza risaliva al 16.2.2010, ovvero a data ben anteriore al 20.7.2010, giorno dell’emissione e del versamento dell’assegno da parte del beneficiario (che era stato reso edotto, peraltro, della circostanza) e che detta pregressa chiusura aveva determinato la revoca ex lege dell’autorizzazione ad emettere assegni ovvero della delega di pagamento, il quale pagamento, quindi, doveva qualificarsi indebito sotto il profilo oggettivo e ritenersi un versamento privo di causa solutoria così come di causa attributiva del beneficio patrimoniale conseguito dal prenditore con pari pregiudizio della trattaria.
4.- Avverso detta sentenza, NOME COGNOME ha presentato ricorso, affidandolo a cinque motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso di cui ha chiesto dichiarare l’inammissibilità e comunque pronunciare il rigetto. Il ricorrente ha replicato con memoria depositata nei termini, ribadendo le ragioni di censura alla decisione già illustrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso primo terzo quarto e quinto possono essere esaminati insieme poiché denunciano tutti un vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato della decisione impugnata.
1.- Il primo motivo di ricorso assume la violazione dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 per omessa valutazione dell’eccezione di carenza di allegazione e prova circa la
efficace chiusura del conto di traenza e la conseguente estinzione della convenzione di assegno. Sostiene la ricorrente che la banca dovesse allegare e provare che la traente, RAGIONE_SOCIALE, avesse avuto conoscenza del recesso dal contratto operato da RAGIONE_SOCIALE o che la cliente avesse manifestato la volontà di chiudere il conto e soprattutto in quale data ciò fosse avvenuto, non essendo idonea allo scopo – a suo dire – la prova testimoniale acquisita.
2.Il terzo motivo di ricorso assume la violazione dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato l’eccezione della convenuta circa la possibilità della banca di eseguire una compensazione ex art. 1853 c.c. con gli altri conti intestati alla traente aventi un saldo attivo, circostanza eccepita sin dalla comparsa di risposta e – a suo dire – non contestata, che avrebbe consentito alla Corte territoriale, anche ove avesse ritenuto estinta la convenzione di assegno con la traente, di respingere l’azione di indebito « in quanto il pagamento trovava causa e spiegazione nella compensazione con altro conto della RAGIONE_SOCIALE avente saldo attivo ».
3.- Il quarto motivo assume la violazione dell’art. 112 c.p.c in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa valutazione da parte della Corte d’appello dell’eccezione di violazione da parte della banca degli artt. 9 e 9 bis e 10 della legge n. 386/1990, per non aver invitato la sua cliente a restituire i moduli di assegno in suo possesso informandola della revoca dell’autorizzazione a emettere assegni e dell’avvenuta presentazione del titolo per il pagamento, in quanto adempimenti di rilievo pubblicistico a tutela del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, che Unicredit non aveva svolto; la considerazione di tali violazioni avrebbe determinato « l’inconfigurabilità di un errore incolpevole nel pagamento dell’assegno bancario » e la conclusione di correttezza del
pagamento in quanto avvenuto in ragione dalla convenzione di assegno della cui estinzione non era stata offerta dall’appellata alcuna prova certa in ordine alla data.
4.- Il quinto motivo assume la violazione dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa valutazione da parte della Corte d’appello dell’eccezione dell’appellato relativa al fatto che l’assegno bancario non gli era mai stato restituito così determinando la perdita dell’azione cartolare e l’impossibilità di esercitare l’azione causale, « eccezione di responsabilità contrattuale della banca che la Corte d’Appello… avrebbe dovuto esaminare prima di condannare il COGNOME alla restituzione dell’importo dell’assegno bancario ».
5.- I motivi predetti sono tutti inammissibili.
5.1.Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum , rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ( causa petendi ) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475;
Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Va da sé che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956). Viceversa, l’omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già dal versante dell’osservanza dell’articolo 112 c.p.c., bensì da quello del rispetto dell’obbligo motivazionale: riguardo al quale trova applicazione il ribadito principio secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).
5.2. – Nel caso di specie la Corte d’appello ha integralmente accolto la domanda di ripetizione di indebito oggettivo, sine causa , spiegata dalla banca ai sensi dell’art. 2033 c.c., il che, all’evidenza, implica il rigetto degli argomenti svolti dal COGNOME, volti a dimostrare che, viceversa, il pagamento era avvenuto cum causa , per non essersi perfezionato il recesso dal contratto di conto corrente (primo mezzo) e per essere capiente il conto di RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’applicazione dell’art. 1853 c.c. (terzo mezzo), e comunque che la domanda attrice era infondata, perché
la banca non avrebbe invitato la sua cliente a restituire i moduli di assegno in suo possesso (quarto mezzo), e perché l’assegno bancario non gli sarebbe mai stato restituito (quinto mezzo).
La violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata dunque denunciata in riferimento a profili che esulano dall’ambito di applicazione della norma.
5.3. – A ciò occorre aggiungere che:
il primo mezzo muove da una premessa, quella secondo cui il giudice di merito non avrebbe pronunciato sulla questione del perfezionamento del recesso, manifestato dall’una o dall’altra parte, e cioè dalla traente o dalla banca trattaria: ma, la Corte d’appello non ha affatto ritenuto che RAGIONE_SOCIALE ovvero RAGIONE_SOCIALE fossero receduti dal contratto intercorso tra le parti, con la conseguente necessità di verificare che il recesso, per il suo intrinseco carattere ricettizio, fosse stato portato a conoscenza della controparte contrattuale, ma ha viceversa dato per accertato – e l’accertamento è ovviamente insindacabile qui che il contratto di conto corrente RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE era stato « estinto il 16 febbraio 2010 », ed era dunque « già stato chiuso all’epoca della presentazione dell’assegno al pagamento », sicché « la convenzione tra traente e trattario era cessata, con connessa revoca ex lege dell’autorizzazione ad emettere assegni »; di guisa che il primo mezzo non coglie, oltretutto, la ratio decidendi ;
il terzo motivo è inammissibile perché carente sotto il profilo dell’autosufficienza, dal momento che il ricorrente, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non riporta il contenuto della pretesa eccezione formulata nelle comparse di risposta in primo e secondo grado, il che esime dall’osservare che l’art. 1853 c.c. è norma dettata – non già a tutela del correntista e tantomeno del terzo che dal correntista abbia ricevuto un assegno in pagamento, bensì
– allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti (da ult. Cass. 23 gennaio 2020, n. 1445), scoperto nient’affatto prospettabile a fronte di un conto ormai chiuso, come insindacabilmente accertato dal giudice di merito, di guisa che anche in questo caso il motivo non si confronta con la ratio decidendi del giudice di merito che si fonda sul fatto che il conto di traenza era stato estinto ben prima dell’emissione e dell’incasso dell’assegno e quindi sulla pregressa estinzione della delegazione di pagamento, fonte dell’indebito oggettivo accertato;
il quarto motivo riguarda pretese violazioni di legge di RAGIONE_SOCIALE rispetto a richieste che avrebbe dovuto rivolgere alla società propria correntista le quali avrebbero precluso l’accertamento di un errore incolpevole in capo alla banca, elementi del tutto estranei alla ratio decidendi della decisione impugnata che prescinde del tutto dall’incolpevolezza o meno dell’errore compiuto da Unicredit, e si sofferma solo ad abundantiam (« senza contare che… ») sulla situazione soggettiva del NOME, che era stato « debitamente informato circa la chiusura del conto, e non può quindi ritenersi che fosse in buona fede »;
-il quinto motivo riguarda un’eccezione di pretesa responsabilità contrattuale di RAGIONE_SOCIALE verso il COGNOME, del tutto carente della necessaria specificità, poiché la ricorrente non spiega in qual modo la mancata restituzione del titolo avrebbe potuto condurre a reputare che il pagamento ripetuto, perché sine causa , potesse essere invece essere considerato quale pagamento cum causa ; nuovamente, in fin dei conti, la censura non si confronta con la ratio decidendi della decisione gravata che, come detto, si fonda unicamente sulla ritenuta estinzione della delegazione di pagamento e quindi dell’unica ragione di debito verso il prenditore dell’assegno.
6.- Il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione degli artt. 1845, 1855, 1334 c.c. 9 e 9 bis L.n. 386/90, poiché l’estinzione della convenzione di assegno discenderebbe non dalla chiusura del conto di traenza – come ritenuto dalla Corte territoriale – ma dal recesso dal contratto di apertura di credito da parte della banca o del cliente « che richiede comunque un atto recettizio quale il preavviso di revoca » revoca che, comunque, non avrebbe consentito alla banca di provvedere al pagamento dell’assegno in presenza di provvista.
6.1- Il motivo è inammissibile poiché non si misura con la ratio decidendi : si è già visto che il giudice di merito non ha affatto ritenuto che il contratto di conto corrente fosse stato oggetto di recesso dall’una o dall’altra parte.
7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite liquidate nell’importo di 7.900,00 euro, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/06/2024.