Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3468/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1750/2021 depositata il 05/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
La vicenda giudiziaria qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti.
1.1. Appaltati da NOME COGNOME lavori di ristrutturazione edilizia, per il corrispettivo, quantificato a corpo, di € 54.000,00, l’impresa incaricata, RAGIONE_SOCIALE, adducendo il ritardo nel pagamento del saldo dei lavori effettuati, quantificati da un tecnico in € 19.040,00, chiese e ottenne ingiunzione di pagamento.
1.2. Proposta opposizione da parte della committente il Tribunale la rigettò.
1.3. La Corte d’appello di Palermo, riformata integralmente la sentenza di primo grado, accolta l’impugnazione di NOME COGNOME, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo.
1.4. Il diverso opinamento rispetto al Giudice di primo grado consiglia riprendere, sia pure in breve, gli argomenti decisivi posti a sostegno della decisione d’appello.
Doveva reputarsi fondata l’eccezione della COGNOME d’inesigibilità del credito azionato dall’appaltatrice, per effetto dell’art. 7 del contratto stipulato dalle parti, a mente del quale: <>. Il pagamento dei singoli
stati di avanzamento (tre in tutto) era, pertanto, da reputarsi condizionato all’erogazione del finanziamento bancario.
La clausola non poteva giudicarsi affetta da nullità, poiché non qualificabile come meramente potestativa, bensì <>.
Non si riscontrava la fattispecie di cui all’art. 1359 cod. civ., non essendo stato in alcun modo provato che il mancato avveramento fosse dipeso dal comportamento doloso o colposo della committente, che avrebbe mancato di collaborare secondo buona fede con l’istituto di credito.
In ogni caso la committente non avrebbe potuto avere interesse a ritardare il pagamento finale, così procurandosi l’effetto indesiderato di doversi ricevere un’opera incompiuta.
L’avveramento reale o per ‘fictio’ della condizione avrebbe dovuto essere provato dalla creditrice, prova che non era stata fornita.
RAGIONE_SOCIALE NOME propone ricorso sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
La controparte resiste con controricorso.
Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1354, 1419, 1322, 1655, 1366, 1367 e 1369 cod. civ.
La ricorrente riporta il contenuto della clausola che qui viene in rilievo, giudicandola incompatibile con la causa del negozio di appalto, di conseguenza, <> e come tale non meritevole di tutela. In realtà la volontà delle parti, prosegue il motivo, non era quella di condizionare il pagamento degli stati di avanzamento lavori all’effettiva erogazione del mutuo bancario, ma <>.
A una tale conclusione conduceva, conclude la ricorrente, l’interpretazione della disposizione negoziale secondo i canoni normativi evocati.
3.1. Il motivo è fondato.
Il contratto d’appalto ha come sinallagma la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso il pagamento di un corrispettivo in danaro (art. 1655 cod. civ.). In questa sede non rileva intrattenersi sulla configurabilità di un forma di corrispettivo diversa dal danaro (utilità misurabile economicamente o dazione di cosa -permuta -), restando nell’alveo della figura contrattuale codicistica.
Ciò che qui rileva è la constatazione che la causa del contratto non ha natura aleatoria. Il che vuol dire che l’appaltatore presta la sua opera imprenditoriale dietro corrispettivo certo, quale che sia il criterio contrattuale di misurazione di esso (a corpo o a misura).
Da ciò consegue che, salvo poi ad accertare la meritevolezza giuridica di un tal contratto, che, nel caso in cui le parti intendano dar vita a un contratto atipico avente natura aleatoria, peraltro ben distante dal paradigma dell’appalto, una tale volontà deve stagliarsi nitidamente.
Nel caso in esame, per contro, non è controverso che la COGNOME stipulò con la RAGIONE_SOCIALE un contratto d’appalto, avente ad oggetto una ristrutturazione d’un immobile, verso il pagamento a corpo di una somma di danaro.
Anche ad ammettere che la formula utilizzata nel contratto (<>) possa prestarsi anche all’interpretazione resa dalla sentenza impugnata, di una tale opzione deve misurarsi la tenuta alla luce della regola ermeneutica di cui all’art. 1369 cod. civ.: nel dubbio le espressioni polisense debbono <>.
Posto quanto poco sopra in premessa ricordato a riguardo della natura e dell’oggetto del contratto d’appalto la Corte di Palermo è incorsa in violazione di legge per non avere spiegato la ragione per la quale in un ‘normale’ contratto d’appalto quella espressione, piuttosto che stabilire una tempistica dei pagamenti o degli stati di avanzamento dei lavori, collegandoli all’acquisizione della liquidità da parte della committente, è stata riportata nell’alveo della condizione sospensiva mista, con la conseguenza di rendere aleatorio il corrispettivo, in quanto dipendente dal finanziamento bancario in favore della committente; finanziamento, a sua volta dipendente, anche a voler reputare piena la collaborazione della committente, dal nudo volere del terzo (l’istituto di credito). Così da giungere alla conclusione che contempla l’ipotesi che il corrispettivo possa anche giammai essere corrisposto.
È doveroso precisare che l’interpretazione del contratto, come costantemente affermato da questa Corte, resta confinato nell’apprezzamento incensurabile di merito.
Tuttavia, si è chiarito allo stesso tempo che, laddove il ricorrente individui puntualmente i canoni ermeneutici violati, correlati alle emergenze di causa, specificando in qual modo e con quali apprezzamenti il giudice si sia discostato dal criterio ermeneutico, il vizio ben può configurarsi, non vertendosi in ipotesi di mera apodittica contrapposizione all’interpretazione del giudice (ex pluribus, Cass. nn. 15381/2004, 13839/2004, 13579/2004,
5359/2004, 753/2004, 18587/2012; si veda inoltre, per la ricchezza di richiami, Cass. n. 2988/2013; da ultimo, Cass. n. 2050/2024).
Accolto il primo motivo, il secondo, con il quale la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per non avere la Corte locale dato corso, senza rendere motivazione, all’istanza d’esibizione nei confronti della banca, resta, all’evidenza, assorbito.
Tenuto conto di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio, enunciando il seguente principio di diritto, al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi: ‘ Poiché il contratto d’appalto prevede la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l’uso del nomen iuris appalto, un contratto atipico aleatorio, l’espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione ‘.
Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 marzo 2024
La Presidente (NOME COGNOME)