Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2190 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2190 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26702/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 834/2022, depositata il 20 luglio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 467/2018, accoglieva l’opposizione al decreto n. 1128/2014 con cui a RAGIONE_SOCIALE veniva
ingiunto il pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 5.203 in relazione alla fattura n. 481/2013 emessa per avere la ingiungente eseguito i traporti indicati nei DDT ad essa allegati (G14 dell’11/1/2013, G18 del 15/1/2003, G43 dell’1/2/2013) , e revocava quindi il decreto ingiuntivo, ritenendo non provato alcun tipo di contratto di trasporto tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, avendo l’opponente avuto quale interlocutore per l’espletamento dei servizi di trasporto esclusivamente NOME COGNOME, al quale aveva versato il corrispettivo per il servizio prestato.
Detta pronuncia è stata riformata dalla Corte d’appello di Lecce che, con la sentenza n. 834/2022, ha accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, ritenendo erronea la conclusione del Tribunale per non aver considerato che l’accettazione della merce consegnata dall’appellante, comprovata dai DDT versati in atti e non contestati, costituiva ex se trasferimento di tutti i diritti di NOME COGNOME e legittimava RAGIONE_SOCIALE a chiedere direttamente ad RAGIONE_SOCIALE il corrispettivo.
In particolare, la corte territoriale ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «quando il beneficiario è persona diversa dal mittente, il contratto di trasporto si configura quale contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, ove il terzo beneficiario è il destinatario della merce e può dichiarare di voler profittare degli effetti del contratto solo a trasporto avvenuto e ad avvenuta dislocazione delle cose nel luogo di destinazione; sino a tale momento (richiesta della consegna della merce al vettore da parte del destinatario) obbligato al pagamento del corrispettivo è il mittente stipulante (Cass 18300/2003)» e altresì che «la consegna delle cose a destinazione o la richiesta di consegna integra la “dichiarazione di volerne profittare” prevista dall’ art. 1411 c.c.», per cui da allora in poi «il destinatario fa propri gli effetti del contratto e il vettore può rivolgersi solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo (Cass. 22149/2021 che conferma Cass. 11744/2018)».
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, basato su due motivi e corredato da memoria, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360 n.5), incertezza ed infondatezza della domanda – inesistenza del contratto di trasporto diretto tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE – fittizia costruzione del contratto di trasporto di sub-committenza tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE – pagamento al creditore apparente -condotta colposa della resistente».
1.1 Sostiene la ricorrente che la corte territoriale, ritenendo perfezionato il rapporto obbligatorio tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE per via dalla tacita accettazione della merce, sia incorsa in errore, non avendo considerato che i DDT:
erano stati emessi da RAGIONE_SOCIALE per accompagnare la merce dallo stabilimento di Boca alla sede di Francavilla Fontana, ed essi indicavano, nei campi mittente e destinatario, RAGIONE_SOCIALE;
erano stati consegnati a tutti gli autisti inviati da NOME COGNOME per eseguire tutti i ventisei trasporti dallo stesso effettuati;
-non erano stati contestati perché «non aveva alcun senso» farlo, dato che non si riferivano «a presunti rapporti intrattenuti tra il vettore ed il mittente o il destinatario, ma esclusivamente tra il mittente ed il destinatario rappresentati in questo preciso caso dalla stessa società ricorrente».
Insiste poi la ricorrente nell’invocare l’applicazione del principio di cui all’art. 1189 c. c., argomentando sulla sua asserita buona fede e sulle ragioni per le quali la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare l ‘ asserita mala fede della controparte, la quale avrebbe fittiziamente creato la parvenza di un contratto di subcommittenza.
1.2. Il motivo è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La ricorrente si sofferma sui DDT che la Corte d’appello ha ritenuto non confutati, adducendo una giustificazione della mancata confutazione, che è, però, evidentemente elemento diverso.
Nella sostanza, invero, la ricorrente non ha compiuto alcun tentativo di confutare la sussistenza dei presupposti cui la Corte d’appello ha fatto riferimento per applicare il principio di diritto enunciato da Cass. 18300/2003. Le sue argomentazioni sono pressoché interamente volte a dimostrare la violazione o falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. Manca, tuttavia, l’articolazione di una censura che individui nella statuizione della Corte d’appello l’errore di diritto in cui essa sarebbe incorsa e che dia spessore contenutistico alla dedotta violazione di legge. L’ error in iudicando deve essere presentato non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a ben mostrare come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente a questa Suprema Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
La C orte d’appello, d’altronde, non ha mai fatto applicazione dell’art. 1189 c.c., né è stato dimostrato da parte della ricorrente che la disciplina del pagamento al creditore apparente fosse mai stata invocata; il che porta anche a ritenere nuova la doglianza, con conseguente inammissibilità pure sotto detto profilo. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione
non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, per non incorrere nella inammissibilità della censura in quanto novum , ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta portata della questione avanti al giudice del merito, ma altresì di indicare in quale atto del precedente giudizio ciò abbia fatto, onde dar modo al giudice di legittimità di scrutinare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il merito (cfr. Cass. 1/7/2024 n. 1818, in motivazione).
1.3. Non ha sorte diversa la censura ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per la ragione assorbente che non è stato adempiuto il corrispondente onere di allegazione. La censura, infatti, risulta formulata in maniera generica e senza indicare il dato extratestuale dal quale evincere l ‘ esistenza del fatto omesso nonché come e quando tale fatto sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.
2 . Il secondo motivo denuncia l’« omesso esame circa uno o più fatti decisivi del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: l’abusivo riempimento delle schede di trasporto ex art. 7 bis D.lgs. 286/2005 ed attività mistificatoria ed illecita della RAGIONE_SOCIALE».
2.1 Ciò che la ricorrente imputa al giudice d’appello è l’omessa considerazione che le schede di trasporto esibite solo in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo erano volte a dimostrare « un presunto e mai conosciuto contratto di subcommittenza, dove la resistente appare in modo malamente artefatto quale vettore dei trasporti. Più precisamente, quest’ultima, avrebbe, secondo i documenti riempiti abusivamente , ricevuto l’ordine di effettuare i trasporti in favore della RAGIONE_SOCIALE srl da NOME».
Si duole inoltre la ricorrente che la corte territoriale non abbia attribuito rilievo al fatto che, « benché le schede di trasporto alterate esibite dall’appellante in primo grado riportassero quale committente NOME, la RAGIONE_SOCIALE si opponeva inspiegabilmente alla chiamata in
manleva dello stesso proposta da RAGIONE_SOCIALE quando contrariamente estendere il contraddittorio le avrebbe garantito maggiori possibilità di recupero attraverso una eventuale condanna in solido».
2.2. Il motivo non può essere accolto.
I fatti asseritamente omessi non rientrano nel perimetro di quelli il cui omesso esame può essere denunciato, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. Questa doglianza, infatti, non considera fatto una “questione” o un “punto”, bensì un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr. Cass. 6/9/2019 n. 22397; Cass. 8/9/2016 n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/3/2015 n. 5745; Cass. 4/4/2014 n. 7983; Cass. 5/3/2014 n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla suddetta norma, le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018 n. 26305; Cass. 14/6/2017 n. 14802), una moltitudine di fatti e circostanze o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21/10/2015 n. 21439; Cass. 29/10/2018 n. 27415), sicché non possono ricondursi tale fattispecie le censure che ne esondino dal paradigma normativo oltre i limiti descritti.
Deve altresì aggiungersi che l’illustrazione della censura è anche del tutto scollegata dal percorso argomentativo della sentenza, da cui risulta che nessun rilievo è stato attribuito all’eventuale sussistenza di un rapporto di subcommittenza.
A quanto rilevato consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 16.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % e agli accessori di legge. , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dello stesso
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME