Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29424 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29424 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
a quo
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 9/10/2025 CC
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 20480 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (anche , ‘KAI’), in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO COGNOME, con sede in Roma, INDIRIZZO, C.F. P_IVA rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME del Foro di Isernia, NOME COGNOME del Foro di Torino e NOME COGNOME del Foro di Roma, anche disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (anche, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO per procura in atti.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria
-intimata –
avverso la sentenza n. 3755/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 28 aprile 2022, pubblicata in data 1° giugno 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma -decidendo sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. – ha rigettato il gravame proposto nei confronti della sentenza n. 24062/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data 17.1.2019.
Con atto di citazione del 17 luglio 2017, RAGIONE_SOCIALE aveva infatti convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Roma, per sentire dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44 l. fall., il pagamento di Euro 3.743.000,00 eseguito il 29 agosto 2008 da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., su ordine di RAGIONE_SOCIALE, in favore di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), a mezzo bonifico bancario tratto sul conto corrente n. 30.63 intestato ad RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., e per l’effetto condannare quest’ultima ovvero RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) alla restituzione della predetta somma.
Nella resistenza di NOME – che si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree ed eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva – il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra indicata, ha accolto le domande di RAGIONE_SOCIALE dichiarando inefficace ai sensi dell’art. 44 l. fall. il pagamento di Euro 3.743.000,00 eseguito da RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME e ha condannato quest’ultima al rimborso, in favore d ella prima, del predetto importo. Il Giudice di prime cure ha, preliminarmente, rigettato l’eccezione di NOME relativa al difetto di legittimazione passiva, ritenendo raggiunta la prova
dell’esistenza dell’asserito pagamento e della ricezione dello stesso da parte di NOME. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto (i) che al caso di specie gli effetti di cui all’art. 44 l. fall. si dispiegavano immediatamente (dal 29 agosto 2008, data del provvedimento di apertura della procedura di amministrazione straordinaria) e dunque a prescindere dalla consapevolezza, in capo al creditore, dell’intervenuta sottoposizione del debitore inadempiente alla procedura concorsuale; (ii) non applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria il principio generale di cui all’art. 16 l. fall.; (iii) che il dies a quo, ai fini dell’inefficacia ai sensi dell’art. 44 l. fall., dovesse fissarsi nella data di ammissione di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria piuttosto che in quello della data di iscrizione del decreto di apertura della procedura nel Registro delle Imprese.
Con atto di citazione in appello, NOME proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado. Si costituivano la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., che insisteva sul suo difetto di legittimazione passiva e RAGIONE_SOCIALE che dispiegava appello incidentale tardivo condizionato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE MPS, chiedendo, cioè, che, in ipotesi di accoglimento dell’impugnazione di NOME e di declaratoria di difetto di legittimazione passiva di essa, l’istituto di credito fosse riconosciuto legittimato passivo.
La Corte di appello ha, dunque, rigettato l’appello di NOME e dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato proposto da RAGIONE_SOCIALE.
5.1 La Corte di appello ha rilevato ed osservato che: (i) in ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, doveva ritenersi corretta la motivazione già espressa dal Tribunale, per aver quest’ultimo ritenuto raggiunta la prova del pagamento oggetto della domanda di declaratoria di inefficacia, e ciò in ragione, da un lato, della dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di RAGIONE_SOCIALE (dichiarazione secondo cui sarebbero stati intrattenuti rapporti di fornitura tra le parti) e, dall’alt ro, della documentazione prodotta in giudizio; (ii) l’avvenuto pagamento della somma oggetto della domanda ex art. 44 l. fall. alla data del 29.8.2008 e la ricezione della stessa da parte di RAGIONE_SOCIALE integravano altrettanti elementi costitutivi della domanda, con la conseguenza che sarebbe stato onere di RAGIONE_SOCIALE allegare fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto azionato da parte
attrice; (iii) in ordine, poi, alla contestata inapplicabilità del principio affermato da ll’art. 16 l. fall., era anche in tal caso condivisibile la soluzione sposata dalla sentenza di primo grado, in quanto l’inefficacia dei pagamenti scattava immediatamente al momento dell ‘ emissione del decreto di apertura della procedura di a.s., in applicazione dell’art. 2, comma 2, della Legge Marzano; (iv) considerato il fatto che in data 29.8.2008 (data di ammissione con decorrenza immediata di RAGIONE_SOCIALE alla procedu ra di a.s.) l’RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito in favore di NOME l’impugnato pagamento , a mezzo di bonifico bancario disposto dal conto corrente intrattenuto presso la banca appellata, il pagamento doveva pertanto essere dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 44 l. fall.; (v) quanto all’ulteriore profilo della continuità dei rapporti contrattuali tra RAGIONE_SOCIALE e NOME, dopo l’ammissione alla procedura concorsuale, affinchè maturasse il diritto all’integrale pagamento del prezzo, ai sensi dell’art. 74 l. fall., anche per le prestazioni anteriori all’ammissione all’amministrazione straordinaria, occorreva che il contratto fosse inquadrabile tra quelli ad esecuzione periodica o continuata e che il commissario fosse subentrato nel contratto stesso, circostanza quest’ultima rimasta invece indimostrata in giudizio.
6. La sentenza, pubblicata in data 1 giugno 2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria, intimata, non ha svolto difese.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ . per aver la Corte d’Appello omesso di esaminare il fatto – decisivo per la definizione della controversia – che RAGIONE_SOCIALE non era il dante causa di NOME e aver, di conseguenza, rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione proposta da NOME.
1.1 Sostiene la ricorrente che, nei precedenti gradi di giudizio, aveva dato atto del fatto che dall’estratto conto della banca MPS contenente i movimenti bancari dell’agosto 2008 sul conto corrente di RAGIONE_SOCIALE sarebbe risultato – al
più – un pagamento a favore della società RAGIONE_SOCIALE e non già della società RAGIONE_SOCIALE (ora KAI), vale a dire un’entità soggettiva del tutto distinta rispetto ad essa odierna ricorrente. In ogni caso, il citato documento si sarebbe limitato ad indicare che RAGIONE_SOCIALE aveva dato istruzioni per l’invio del bonifico e che tale operazione sarebbe stata presa in carico da RAGIONE_SOCIALE, ciò non costituendo pertanto idonea prova dell’avvenuto pagamento.
1.1 Il primo motivo è inammissibile perché non corrisponde al vero che la Corte di appello non si sia pronunciata sul dedotto profilo della diversità tra i soggetti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ora KAI). Ed invero, i giudici del gravame hanno, al contrario, accertato, tramite l’esame della documentazione in atti, che il pagamento oggetto della domanda ex art. 44 l. fall. era stato ricevuto in data 29.8.2008 proprio da RAGIONE_SOCIALE, dante causa dell’odierna ricorrent e KAI.
La doglianza, così articolata sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. si risolve, dunque, in una inammissibile richiesta di rivisitazione della quaestio facti , tramite la rilettura diretta da parte di questa Corte di legittimità della documentazione già scrutinata dai giudici del merito, sindacato quest’ultimo inibito, come noto, alla Corte di cassazione (Cass. sez. Un. n. 8054/2014).
Con il secondo mezzo KAI censura la sentenza impugnata, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ . per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per aver la Corte di merito erroneamente considerato che essa ricorrente aveva omesso di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa di RAGIONE_SOCIALE e aver, di conseguenza, rigettato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da KAI.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il
giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del l’attuale a rt. 360 n. 5 cod. proc. civ.) (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; vedi anche: Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).
Ebbene, nel caso di specie non vi è stato alcun ribaltamento del riparto degli oneri probatori, che peraltro non è stato neanche denunciato nella sostanza da parte della ricorrente, che, diversamente, vorrebbe un nuovo scrutinio in ordine alla verifica della sussistenza o meno del presupposto fattuale del pagamento che, tuttavia, per quanto già sopra osservato, non è ammissibile in questo giudizio, e ciò a fronte, peraltro , di un accertamento in fatto operato da parte della Corte di appello in ordine all’identità soggettiva dell’ accipiens della prestazione oggetto dell’azione ex art. 44 l. fall. e dell’effettività del pagamento effettuato tramite bonifico bancario.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 l. fall. , nonché degli artt. 2 e 6 della Legge Marzano e dell’art. 44 l. fall. per aver la Corte d’Appello di Roma (i) erroneamente escluso l’applicazione del principio generale di cui all’art. 16 l. fall. all’amministrazione straordinaria e (ii) erroneamente identificato il dies a quo per l’azione di inefficacia ex art. 44 l. fall.
3.1 Il terzo motivo è infondato.
Dispone l’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, conv. con l. n. 39/2004 : « con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all’articolo 1 all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro». Il successivo comma 2bis , introdotto dall’art. 4 -bis d.l. n. 119/2004 dispone che « il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 247. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario straordinario».
L’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, nel momento in cui fa rinvio all’art. 38 d. lgs. n. 270/1999, denominato « decreto legislativo n. 270» ex art. 1 d.l. n. 347/2003, rinvia anche alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa (stante il rinvio operato dall’art. 36 d. lgs. n. 270/1999 a tale disciplina) e, conseguentemente, all’art. 200 l. fall., che prevede, per quanto qui rileva, che « dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo».
Ne consegue che, già a mente dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, deve farsi applicazione per l’amministrazione straordinaria della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 200 l. fall., laddove estende alla liquidazione coatta amministrativa gli effetti previsti dall’art. 45 l. fall. con decorrenza dalla data del provvedimento amministrativo che la dispone, e non da quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non discrimina tra soggetti coinvolti nella procedura concorsuale e nel fallimento (Cass., n. 17290/2014; Cass., n. 605/2013; Cass., n. 15960/2007).
Tale disposizione ha, peraltro, superato indenne il vaglio del giudice delle leggi in relazione al dedotto vulnus della conoscibilità da parte dei terzi, osservandosi che il terzo interessato può « assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l’esistenza e il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell’impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via d’accesso informale (art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352). In compiuta analogia a quanto previsto per la sentenza ed in attuazione dei principi di trasparenza che devono informare l’azione della pubblica amministrazione» (Corte cost., n. 337/1998).
Parimenti, si è osservato che « l’inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall’inefficacia conseguente all’utile esercizio
dell’azione revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della procedura fallimentare» (Corte cost., n. 234/1998; Corte cost., n. 248/2014), dandosi rilievo decisivo al momento dello spossessamento del debitore ai fini dell’inefficacia dei pagamenti nei confronti dei terzi e, di converso, alla emissione del decreto di nomina del commissario liquidatore.
A fronte di questo quadro interpretativo, implicitamente richiamato dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, il comma 2bis d.l. cit. – nella parte in cui dispone che ‘ il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente» e che «determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47» l. fall. – ha ulteriormente specificato che è dalla data del decreto di nomina del commissario straordinario che si determinano gli effetti di cui all’art. 44 l. fall. Ne consegue che i pagamenti eseguiti dal debitore ai propri creditori ex art. 44, primo comma, l. fall. successivamente alla nomina del commissario straordinario sono inefficaci dalla data del decreto di nomina dell’organo commissariale.
La diversa interpretazione, secondo cui l’efficacia nei confronti dei terzi del decreto di nomina del commissario straordinario decorrerebbe dalla pubblicazione sul registro delle imprese per applicazione analogica dell’art. 16 l. fall., come avviene per la nomina del curatore nel fallimento (Cass., n. 7477/2020), si scontra oltre che con la lettera delle citate disposizioni, con l’interpretazione che ne è stata data anche dal Giudice delle Leggi, secondo il quale l’efficacia immediata nei confronti dei ter zi del decreto di nomina del commissario straordinario costituisce una scelta del legislatore, non manifestamente irragionevole e incensurabile sul piano della legittimità costituzionale.
Ne consegue che deve farsi applicazione alla disciplina dell’amministrazione straordinaria del principio della cd. zero hour rule , secondo cui gli effetti dell’apertura della procedura concorsuale si producono sin dall’ora zero del
giorno dell’apertura della procedura (v., da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020) , avuto riguardo, ai fini dell’inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l. fall., alla data di pubblicazione del provvedimento che dispone la nomina del commissario straordinario a termini dell’art. 2 d. l. n. 347/2003. Deve, pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:
«ai pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato ad amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003, conv. con l. n. 39/2004, si applica l’art. 44, primo comma, l. fall., computando gli effetti dell’inopponibilità dei pagamenti sin dall’ora zero del giorno della emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, essendo a tale data ascrivibili gli effetti nei confronti dei terzi dello spossessamento del solvens ».
Con il quarto motivo COGNOME censura la sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ . per violazione e falsa applicazione dell’art. 44 l. fall. per aver la Corte d’Appello di Roma erroneamente individuato la data rilevante per la declaratoria di inefficacia ex art. 44 l. fall.
4.1 Ricorda la ricorrente che, già in sede di appello, aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva errato nel giudicare che l’asserito pagamento era stato effettuato in data 29 agosto 2008 – ossia il giorno in cui il pagamento sarebbe stato registrato contabilmente nel conto corrente di RAGIONE_SOCIALE -, anziché già il 27 o il 28 agosto 2008, vale a dire quando RAGIONE_SOCIALE avrebbe disposto invece l’ordine di bonifico alla banca MPS, se non addirittura il 25 agosto 2008, come sarebbe risultato dalla stessa documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE. Secondo la società ricorrente, occorreva prendere in considerazione il momento in cui RAGIONE_SOCIALE aveva disposto l’ordine di bonifico, vale a dire quando quest’ultima si era definitivamente spossessata della somma, con la conseguenza che quand’anche si fosse ritenuta provata l’esistenza e l’effettiva ricezione da parte di NOME (o vvero del suo dante causa) del pagamento – comunque si sarebbe dovuto ritenere che detto pagamento era stato posto in essere prima del 29 agosto 2008, cioè prima dell’ammissione di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria. 5. Con il quinto motivo COGNOME censura la sentenza impugnata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per nullità della medesima per omissione e incongruenza delle
motivazioni addotte dalla Corte territoriale, nell’aver erroneamente rigettato
le sue argomentazioni e ritenuto che il pagamento era stato posto in essere il 29 agosto 2008, senza tuttavia motivare la propria decisione e limitandosi a statuire che non aveva fornito prova della riconducibilità del pagamento ad una data anteriore.
5.1 Il quarto e quinto motivo – investendo le medesime questioni in fatto ed in diritto – possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati.
Le doglianze presentano, allo stesso tempo, profili di inammissibilità e profili di infondatezza.
Quanto ai primi, le censure tentano, ancora una volta, di far ripetere in questo giudizio di legittimità valutazioni ed accertamenti in fatto, in ordine alla determinazione temporale dell’atto solutorio, impugnato ex art. 44 l. fall., rispetto al momento d ell’ammissione della società solvens alla procedura concorsuale (29 agosto 2008).
Ne consegue l ‘ irricevibilità di tali doglianze.
Sul punto va, infatti, ricordato che la Corte di appello ha svolto un accertamento in fatto in ordine al profilo temporale del contestato pagamento, rilevando, da un lato, che l’accredito del pagamento era avvenuto in favore dell’ accipiens il 29 agosto e, dall’altro, che la società appellante nulla aveva dimostrato, già in primo grado, in senso contrario a tale accertamento. Sotto altro profilo, va ricordato che nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il quale consiste nell’accreditamento di una somma di denaro da parte di una banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare l’anteriorità o la posteriorità dell’operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso, è rilevante la cosiddetta “data contabile”, e cioè quella in cui è avvenuta l’annotazione dell’accredito sul conto, con la conseguenza che l’accreditamento successivo alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell’art. 44 l. fall. (così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3519 del 24/03/2000; Cass. n. 1846/1998).
6. Con il sesto mezzo si censura la sentenza impugnata, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 50 D. Lgs. 270/1999 e dell’art. 1 bis del D.L. 134/2008, conv. dalla L. 166/2008,
per avere la Corte d’Appello di Roma erroneamente ritenuto non provato il subentro nel contratto di fornitura de quo del commissario straordinario e la conseguente inefficacia del pagamento ex art. 44 l. fall.
6. Il sesto mezzo è inammissibile perché, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, si vuole rimettere in discussione, ancora una volta, un accertamento in fatto operato dalla Corte di appello, e cioè che non era stata fornita la prova da parte dell’odierna ricorrente dell’espressa volontà di subentro del commissario nel contratto di fornitura di carburante, circostanza quest’ultima solo in presenza della quale sarebbe stato possibile predicare il legittimo pagamento anche delle prestazioni maturate precedentemente all’ammissione alla procedura concorsuale.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME