Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29423 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 11210/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE), con sede legale in SondrioINDIRIZZO INDIRIZZO, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio n. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del suo procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
F allimento di ‘NOME COGNOME‘ (C.F. CODICE_FISCALE e P.IVA P_IVA), in persona del curatore AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato, in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 267/2022, pubblicata in data 19/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 22.8.2019.
Con sentenza del 22.8.2019, il Tribunale di Palermo – in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – aveva infatti dichiarato inefficaci, ai sensi dell’art. 44 l. fall., nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti eseguiti dalla banca in relazione a svariati titoli cambiari e, per l’effetto, aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE (nella quale si era fusa per incorporazione il RAGIONE_SOCIALE), al pagamento in favore della curatela fallimentare della s omma di € 18.500,00, oltre interessi al tasso legale dal pagamento di ciascuna cambiale al soddisfo.
La Corte di appello, nel rigettare il gravame così proposto, ha ricordato, osservato e rilevato che: (i) il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, esponendo che COGNOME NOME, dichiarato fallito con sentenza del 3/7 maggio 2007, nel periodo compreso tra settembre 2008 e aprile 2012, aveva pagato alla RAGIONE_SOCIALE la somma complessiva di € 42.247,00 , in parte tramite bonifici ed in parte tramite cambiali; (ii) la curatela aveva dunque dedotto, in primo grado, che, ai sensi dell’art. 44 l. fall., erano inefficaci, rispetto ai creditori, tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui effettuati dopo la dichiarazione di fallimento e che, comunque, il pagamento effettuato dalla banca era indebito; (iii) il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva, poi, restituito bonariamente l’importo delle somme bonificate , mentre si era rifiutata di restituire quello delle cambiali; (iv) anche il secondo motivo di gravame era infondato, in quanto il pagamento oggetto di causa, ancorchè
eseguito dal terzo (banca), era da equiparare, ai fini dell’applicazione dell’art. 44 l. fall., al pagamento effettuato dal medesimo fallito, essendosi comunque riflesso sul patrimonio del debitore soggetto alla procedura concorsuale, impoverendolo; (iv) il versamento delle somme necessarie per il pagamento delle cambiali, delle quali non fosse provato il titolo di acquisizione, importava, infatti, che le somme costituivano bene sopravvenuto al fallito durante il fallimento e, pertanto, si consideravano automaticamente acquisite alla massa, ai sensi dell’art. 42 , secondo comma, l. fall., con la conseguenza che la banca era tenuta a restituirle al fallimento che ne faceva richiesta, senza poter dedurre l’ammontare dei pagamenti che essa , su ordine (inefficace) del fallito, aveva eseguito in favore di terzi.
La sentenza, pubblicata il 19/02/2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento di ‘NOME COGNOME‘ ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo la banca ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione ‘ degli artt. 42, 44 l.f. e 2033 c.c. omesso esame circa un fatto decisivo. art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. ‘ , sul profilo della legittimazione passiva all ‘ azione dichiarativa dell ‘ inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 44 l. fall. e all ‘azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove aveva ritenuto che ‘il pagamento in questione (id est: delle cambiali in argomento), ancorché eseguito dal terzo (banca), è da equiparare, ai fini dell’applicazione dell’art. 44 l.f., al pagamento effettuato dal medesimo fallito essendosi comunque riflesso sul patrimonio del debitore soggetto alla procedura concorsuale ‘ (pagg. 5-6 della sentenza impugnata).
1.1 Sempre secondo la ricorrente, risultava incontestato che l’impresa fallita avesse provveduto al pagamento delle cambiali domiciliate presso l’Agenzia di Partinico della Banca, versando, di volta in volta e brevi manu, il contante necessario, contante che, dunque, non era transitato da alcun conto riferibile
al fallito. In altri termini, il pagamento delle cambiali in argomento sarebbe stato eseguito dal terzo (il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in funzione di Banca domiciliataria) con mezzi posti a sua disposizione dal fallito. La suddetta circostanza avrebbe evidenziato che il predetto pagamento era riconducibile al fallito stesso, perché effettuato con suo denaro, con la conseguenza che diversamente da quanto erroneamente affermato nella sentenza impugnata -l’odierna resistente avrebbe dovuto esperire l’azione di inefficacia ex art. 44 l. fall . contro il creditore soddisfatto, ossia l’ accipiens , e non anche contro il soggetto in ipotesi deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell’art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della “par condicio creditorum” vanno proposte nei confronti dell'”accipiens”, che è l’unico legittimato passivo, essendo l’effettivo beneficiario dell’atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 334 del 16/01/1991; Sez. 3, Sentenza n. 18222 del 03/07/2008).
La sentenza impugnata non si è attenuta al principio di diritto qui ora ricordato e riaffermato e va dunque cassata, con rinvio alla Corte di appello competente per un nuovo esame. Il giudice del rinvio si uniformerà al detto principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME