Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33835 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Oggetto: procedimento civile oscurità dei motivi di ricorso conseguenze.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 10637/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE di Bari, in persona del sindaco pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 17 marzo 2021 n. 513; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti di causa sarà circoscritta alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Nel 2004 la società RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Bari l’RAGIONE_SOCIALE esponendo che:
-) era proprietaria di un immobile sito nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di Bari;
-) nel 2003 stipulò un protocollo d’intesa con l’RAGIONE_SOCIALE, propedeutico all’acquisto dell’immobile d a parte di quest’ultima, affinché fosse destinato a sede dei propri uffici;
-) il protocollo prevedeva ampi lavori di modifica e ristrutturazione dell’immobile a carico della IEA, nonché l’obbligo di questa di ottenere dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, da ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ a ‘ pubblici uffici ‘;
-) il RAGIONE_SOCIALE di Bari approvò la richiesta di variazione d’uso con provvedimento del 3.6.2003 n. 132;
-) la trattativa finalizzata all’acquisto dell’immobile si interruppe allorché la locale Procura della Repubblica avviò un ‘ indagine sulla liceità del provvedimento amministrativo di mutamento della destinazione d’uso; ciò sul presupposto che lo strumento urbanistico vigente consentiva di realizzare, nell’area ove sorgeva l’immobile, uffici pubblici solo se destinati a soddisfare esigenze della popolazione residente; tale requisito tuttavia non sussisteva con riferimento alle attività che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intendeva svolgere nell’immobile della IEA;
-) l’indagine si concluse con la confisca dell’immobile, poi revocata in sede di legittimità.
Sulla base di questi fatti la RAGIONE_SOCIALE chiese la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno , consistito nella vanificazione dell’affare e nell ‘inutilità della spesa sostenuta per ristrutturare l’immobile e renderlo conforme alle richieste dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituì e chiamò in causa il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Bari, al quale chiese di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda principale. Dedusse che il RAGIONE_SOCIALE tenne una condotta colposa nell’autorizzare un mutamento di destinazione d’uso non consentito dallo strumento urbanistico.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituì negando la propria responsabilità.
La RAGIONE_SOCIALE estese la domanda di risarcimento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 15.12.2016 n. 6457 il Tribunale di Bari accolse la domanda nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e la rigettò nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale ritenne che:
non vi era prova d’una condotta colposa del RAGIONE_SOCIALE;
la concessione di variazione d’uso n. 132/03 non era illegittima per contrarietà allo strumento urbanistico;
la suddetta concessione infatti consentì la destinazione dell’i mmobile a sede di ‘uffici finanziari’, ma il Piano Regolatore non vietava che in quell’area sorgessero uffici finanziari; semplicemente, esigeva che i pubblici uffici realizzati nell’area fossero solo quelli destinate a soddisfare esigenze della popolazione locale.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE nei soli confronti del RAGIONE_SOCIALE di Bari.
Con sentenza 17.3.2021 n. 513 la Corte d’appello di Bari rigettò il gravame. La Corte territoriale condivise il giudizio del Tribunale circa l’assenza di colpa del RAGIONE_SOCIALE; ribadì la legittimità del provvedimento di concessione di variazione d’uso; aggiunse che i divieti previsti dal Piano Regolatore non ammettevano ignoranza; che la IEA pertanto avrebbe potuto avvedersi con l’ordinaria diligenza che il provvedimento RAGIONE_SOCIALE di variazione d’uso non legittimava la destinazione dell’immobile a sede dell’RAGIONE_SOCIALE; che, in definitiva, nessun incolpevole affidamento la condotta del RAGIONE_SOCIALE aveva potuto ingenerare nella IEA, e che se questa vide sfumare l’affare ciò era imputabile solo a sua colpa.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla IEA con ricorso fondato su due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di Bari ha resistito con controricorso.
La IEA ha depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1175, 1176 e 1377 c.c..
L’illustrazione del motivo è così concepita:
-) dapprima è riassunto il contenuto della sentenza impugnata (pp. 810);
-) quindi, alle pp. 10-11, sono trascritti alcuni brani RAGIONE_SOCIALE sentenze pronunciate in sede penale dal Tribunale di Bari e da questa Corte ( quest’ultima sentenza è erroneamente indicata: non si tratta della sentenza n. 761 del 2010, ma della sentenza n. 33897 del 2010), con le quali furono assolti dai reati loro ascritti (la lottizzazione abusiva) l’amministratore unico della IEA e due funzionari comunali; in tali passaggi motivazionali si afferma non esservi prova dell’elemento soggettivo del reato;
-) il motivo quindi si conclude a p. 12, primo capoverso, con la seguente affermazione : ‘ il giudice a quo , incorrendo nel denunziato vizio, ha inopinatamente addossato esclusivamente al ricorrente le conseguenze di un’aspettativa erroneamente ritenuta illegittima, nella possibilità di destinare l’immobile a servizi privi di collegamento con esigenze residenziali’ .
1.1. Il motivo è inammissibile per la sua insuperabile oscurità.
In primo luogo il ricorso non spiega come ed in che modo la sentenza impugnata avrebbe violato le norme indicate in epigrafe: ovvero il dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e l’obbligo di diligenza (art. 1176 c.c.) . Oscuro, poi è il riferimento all’art. 1377 c.c. (‘trasferimento di una massa di cose’).
1.2. In secondo luogo non è chiaro il nesso logico che la società ricorrente vorrebbe stabilire a sostegno dell’impugnazione, tra il fatto che in sede penale sia stata esclusa la colpa dei funzionari comunali nel rilasciare la concessione, e il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento è stata infatti rigettata (anche) per mancanza di prova della colpa dell’Amministrazione. Le decisioni penali pertanto, lungi dal contrastare quella civile, la corroborano: anche i funzionari comunali furono assolti in sede penale per assenza di colpa.
1.3. Un motivo di impugnazione così concepito viola i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:
(a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.
Questa Corte, infatti, può occuparsi solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciato il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello ha trascurato di esaminare due fatti decisivi che, se esaminati, avrebbero dovuto condurre all’accoglimento del gravame e della domanda di risarcimento. Questi ‘ fatti ‘ sono:
(a) il certificato di agibilità rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE di Bari il 22.12.2003, nel quale si dichiarò che l’immobile ivi indicato era destinato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘; ciò dimostrerebbe – secondo la prospettazione della ricorrente -che l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE ben sapeva quale destinazione avrebbe avuto l’immobile , e che tale destinazione era incoerente con le previsioni dello strumento urbanistico;
(b) due sentenze pronunciate dai Giudici amministrativi (l’una dal TAR , l’altra dal Consiglio di Stato), dalla cui motivazione emergeva ‘ la piena
conoscenza da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della destinazione finale del bene’ .
Dopo avere affermato ciò, l’illustrazione del motivo prosegue affermando che la Corte d’appello non ha preso in esame le ‘ sentenze penali’ (p. 16, primo capoverso; il concetto è ribadito a p. 18, penultimo capoverso); quindi trascrive alcuni passi RAGIONE_SOCIALE suddette sentenze penali ( ibidem , secondo e terzo capoverso); poi ancora trascrive una nota della RAGIONE_SOCIALE Regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2004 in cui si afferma che l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria aveva esortato il RAGIONE_SOCIALE di Bari (non si sa quando) ad ‘ adottare misure in ter mini di parcheggi’ .
L’illustrazione del motivo si conclude sottolineando che effettivamente il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile non era consentito dallo strumento urbanistico e costituiva un abuso.
2.1. Il motivo quale che fosse l’effettiva portata della censura, che questa Corte nonostante le ripetute letture non riesce a cogliere – è inammissibile.
In primo luogo la censura di ‘omesso esame’, del fatto decisivo non è consentita dall’art. 360, quarto comma, c.p.c., essendovi state due decisioni esattamente conformi nei gradi di merito in punto di fatto.
In secondo luogo i ‘fatti’ di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame non sono in realtà circostanze di fatto, ma fonti di prova: e le SS.UU. di questa Corte hanno stabilito che ‘ l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo ‘ (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In terzo luogo, il motivo è intrinsecamente contraddittorio: esordisce affermando che la Corte d’appello non avrebbe esaminato ‘le decisioni del giudice amministrativo’ (p. 15), e quindi prosegue affermando che la Corte d’appello non avrebbe esaminato ‘le sentenze penali’ (p. 16 e poi ancora p. 18).
In quarto luogo, quel che più rileva, lo stabilire se determinati documenti offrissero o meno la prova d’una condotta colposa della pubblica
RAGIONE_SOCIALE è un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE in liquidazione alla rifusione in favore del RAGIONE_SOCIALE di Bari RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)