Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ex art. 186-quater – Rinuncia alla sentenza – Impugnabilità
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 30/11/2023 CC Cron.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ORDINANZA
sul ricorso 36671/2019 proposto da:
NOME COGNOME DI RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI 1999/2019 depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Bari, per mezzo della sentenza che si riporta in epigrafe, ha accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE -presso una cui dipendenza la RAGIONE_SOCIALE era titolare di un rapporto di conto corrente di corrispondenza in relazione al quale aveva esercitato in danno della banca un’azione di conto e di pagamento -ed ha conseguentemente riformato l’ordinanza ex art. 186quater cod. proc. civ. che, a conclusione dell’istruttoria e su istanza della correntista, aveva disposto la condanna della banca al pagamento della somma di euro 5.112.601,00, oltre gli accessori di rito.
In particolare a conforto del decisum la Corte distrettuale, per quel che qui ancora rileva, si è data primariamente cura di rigettare l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall’appellata sul rilievo che, applicandosi alla specie, ratione temporis, il comma 4 della noma citata nel testo risultante dall’art. 39quater , comma 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 263 convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, non era più consentito all’intimata di rinunciare alla pronuncia della sentenza, cosa a cui aveva invece proceduto la banca notificando questa sua volontà alla controparte in data 10.12.2015; e ciò, perché in un sistema rivolto a favorire la definizione del processo mediante ordinanza, anche nel vigore del richiamato testo normativo, «non vi è motivo per non ricollegare alla volontà espressa dalla parte l’effetto di anticipare la trasformazione dell’ordinanza in sentenza attraverso la notifica della rinuncia», tanto più tenendo conto che, diversamente, l’ordinanza nelle more del termine di quiescenza ora previsto avrebbe potuto essere posta in esecuzione senza che l’intimato potesse chiederne la sospensione.
Quindi nel merito, preso atto delle domande esperite dalla correntista, le ha rigettate motivandone le ragioni considerando che, attesa la natura di contratto unitario del conto corrente bancario, che dà luogo ad unico rapporto giuridico anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi insuscettibili perciò di dar luogo all’esistenza di partite creditorie e partite debitorie prima della chiusura, e stante altresì la persistenza del rapporto, «che in costanza di rapporto di conto corrente oggetto di causa non era possibile disporre il pagamento in favore della correntista dell’eventuale saldo a lei favorevole».
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla soccombente sulla base di due mezzi, ai quali resiste con controricorso l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso, per mezzo del quale si contesta la decisione impugnata per aver ritenuto ammissibile il gravame, quantunque esso fosse stato proposto prima del termine di trenta giorni previsto dall’art. 186quater , comma 4, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis , è infondato e va pertanto disatteso.
2.2. La tesi della ricorrente muove dalla considerazione che nel testo attualmente vigente ed applicabile temporalmente alla specie in discussione, non essendo più prevista la facoltà per l’intimata di rinunciare alla pronuncia della sentenza, in quanto ora la norma prevede che non sia manifestata la volontà che essa sia pronunciata, la rinuncia non sia più possibile ed, ove vi sia, è improduttiva di effetti sino a che non sia decorso il termine di trenta giorni, sicché non sarebbe possibile proporre l’appello prima di detto termine, che andrebbe per questo dichiarato inammissibile.
2.3. Il collegio non condivide questa tesi, ma valga ad ogni buon conto il vero.
L’iniziale comma 4 dell’art. 186quater cod. proc. civ., nel testo risultante dall’art. 7 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella l. 20 dicembre 1995, n. 534 recitava: “La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all’altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data di deposito dell’atto notificato, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza”; nel testo attualmente vigente il comma 4 prevede, invece, ora che “L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza non impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza”.
Le modifiche ora risultanti per effetto della sua novellazione non hanno alterato l’assetto originario assunto dalla norma, ed anzi, a ben vedere, ne hanno rafforzato la funzione impressale nel disegno legislativo di partenza di assicurare, a chi sull’evidenza della prova abbia ragione, uno strumento di sollecita soddisfazione delle proprie pretese, così da evitare di dover attendere i tempi, talora biblici, per conseguire il riconoscimento delle proprie istanze con la pronuncia della sentenza. In questa logica il passaggio -o come si è detto da taluno in dottrina, la trasformazione -dall’esplicitazione di un contegno attivo, traducentesi nella rinuncia, alla valorizzazione di un contegno quiescente, che si risolve nel non manifestare la volontà che sia pronunciata la sentenza, consente di stabilizzare gli effetti di una decisione normalmente interlocutoria -com’è naturale per la forma in cui è assunta, oltre che per testuale disposto di legge -senza che sia necessaria alcuna determinazione da parte dell’intimato. In buona sostanza quello che un tempo si rendeva conseguibile per mezzo di una rinuncia espressa, ora è possibile -come ancora si è osservato in dottrina -in forza di una rinuncia
tacita, nel senso che la quiescenza dell’intimato di fronte al provvedimento equivale, quanto a conferire a questo l’efficacia della sentenza impugnabile, in tutto alla rinuncia espressa.
Se è cosi, non si vede appunto ragione, come ha bene notato la Corte d’Appello -additando anche una ragione non secondaria nel fatto che l’ordinanza è immediatamente esecutiva -per dubitare che quello che è possibile ottenere per mezzo di una rinuncia tacita non sia conseguibile anche per mezzo di una rinuncia esplicita, tanto più considerando che proprio per effetto dall’esecutività dell’ordinanza le ragioni dell’intimato potrebbero subire un pregiudizio talora irredimibile nelle more del termine previsto dalla norma.
3.1. Il secondo motivo di ricorso, per mezzo del quale si contesta la decisione impugnata per aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato dato che, sebbene fosse stata proposta una domanda di rendiconto, la Corte d’Appello aveva ritenuto di trovarsi in presenza di una domanda di pagamento delle somme addebitate in conto corrente, è inammissibile per genericità della censura.
3.2. La Corte d’Appello, nell’esercitare il potere che le compete in quanto giudice del merito di qualificare la domanda secondo gli indici obiettivi della causa petendi e del petitum , che a lei solo compete apprezzare esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede, ha ravvisato nel proponimento attoreo l’esplicazione di un’azione di rendiconto, a cui si accompagnava una domanda di pagamento delle somme iscritte a credito. In coerenza con questa impostazione, ha conseguentemente respinto la prima domanda considerando che, stante la natura unitaria del rapporto che ha luogo per mezzo della stipulazione di un contratto di conto corrente, nessuna azione intesa alla sua rendicontazione risulta praticabile sino a chiusura dello stesso, giacché la contabilizzazione a credito o a debito delle singole voci non è realmente rappresentativa in capo
alla parte che ne beneficia o che n’è pregiudicata di una effettiva condizione creditoria o debitoria, dal momento che la parte inizialmente risultante debitrice ben potrebbe risultare successivamente creditrice in ragione dei saldi maturati alla chiusura del rapporto.
È evidente, allora, che così statuendo la Corte d’Appello non ha affatto travisato la domanda di rendicontazione esercitata dall’attore, ma l’ha trattata esattamente come tale, solo che ha ritratto da essa tutti doverosi e necessari corollari che essa, anche implicitamente, racchiudeva in sé. E dunque, quando la ricorrente ipotizza che così sia stato violato l’art. 112 cod. proc. civ., si duole di un vulnus a cui la sentenza impugnata non ha minimamente dato luogo, non specificando infatti il ricorrente perché mai la domanda avrebbe dovuto essere interpretata nel senso da essa proposto, onde di conseguenza il rilevato difetto di specificità della doglianza.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese possono essere compensate in ragione della novità della questione posta con il primo motivo di ricorso.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 30.11.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME