Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 644 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 644 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
Oggetto
Rapporto lavoro privato -guardia giurata -orario di lavoro
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 26/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 12344-2022 proposto da: dall’avvocato
COGNOME NOME, rappresentato e difeso NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 713/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 539/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda del predetto, guardia giurata, di condanna della società RAGIONE_SOCIALE al pagamento quale orario di lavoro del tempo di viaggio tra la sede della società e il luogo della prestazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con cinque motivi. La società datoriale ha resistito con controricorso, illustrata da memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cpv. c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Si riportano i motivi come riassunti nel ricorso:
Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione, falsa o errata applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: sentenza del 10/09/2015 causa C-266/2014; sentenza del 21/02/2018 causa C-518/2015; violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 2, 15, 17 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché degli artt. 3 e 36 della Costituzione -sul diritto del lavoratore a vedere retribuite le ore di viaggio verso il luogo distante e mai pattuito.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La Corte territoriale ha accertato: che il contratto tra le parti individuava il ‘luogo di lavoro’ con la seguente espressione: «la sua prestazione dovrà svolgersi nelle ore e nei luoghi di lavoro indicati dall’addetto ai servizi. Ai fini contrattuali, si intende come – normale località di lavoro – il territorio di competenza
dell’istituto»; che, pur essendo il lavoratore formalmente privo di una sede fissa, di fatto, nel periodo oggetto di causa (dicembre 2013/aprile 2016), la sua prestazione si era svolta in via pressoché esclusiva presso l’ outlet The Mall , sito nel Comune di Reggello (FI); che, per disposizione datoriale, il lavoratore raggiungeva il posto di lavoro utilizzando un veicolo aziendale che doveva prelevare la mattina, presso la sede della società, sottoscrivendo un apposito registro, e restituire nel medesimo posto al rientro serale.
1.3. I giudici di appello, dopo aver analizzato la direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla Corte di giustizia (sentenza CC.OO. contro RAGIONE_SOCIALE del 10 settembre 2015, C-266/14; sentenza Ville de Nivelles c. NOME COGNOME del 21 febbraio 2018, C.518/15), hanno escluso che il tempo di viaggio impiegato dall’appellante per spostarsi tra la sede della società (ove prelevava l’auto aziendale) e il luogo della prestazione (l’ outlet The Mall ) costituisse orario di lavoro.
1.4. Occorre premettere che, per quanto attiene alla nozione di orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, la Corte di giustizia ha più volte affermato che tale direttiva definisce detta nozione includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni esclude l’altra (sentenze Jaeger , C-151/02, punto 48; COGNOME e a. , C-14/04, punto 42, nonché ordinanze Vorel , C-437/05, punto 24, e Grigore , C258/10, punto 42); inoltre, che l’articolo 2 della medesima direttiva non figura tra le disposizioni di quest’ultima alle quali è consentito derogare (v. ordinanza Grigore, C-258/10, punto
45), posto che l’art. 17 limita la possibilità di deroga agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 e per le attività specificamente contemplate.
1.5. La sentenza RAGIONE_SOCIALE stabilisce che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.
A tale conclusione la sentenza giunge all’esito di una dettagliata analisi degli elementi costitutivi della nozione di «orario di lavoro».
Riguardo al primo elemento, secondo il quale il lavoratore deve essere nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, la CGUE rileva che «gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituivano lo strumento necessario per l’esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti. Non tenere conto di tali spostamenti comporterebbe che un datore di lavoro, quale la RAGIONE_SOCIALE, possa rivendicare che solo il tempo impiegato nell’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza rientri nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, il che avrebbe l’effetto di snaturare tale nozione e compromettere l’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori» (sentenza punto 32).
Sul secondo elemento costitutivo della nozione di orario di lavoro, in base al quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo, la Corte di giustizia considera determinante «il fatto che il lavoratore sia costretto
ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza RAGIONE_SOCIALE e a ., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel , C-437/05, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63)» (punto 35); osserva che, nel caso esaminato, la RAGIONE_SOCIALE fissava l’elenco e l’ordine dei clienti nonché l’orario degli appuntamenti; che durante gli spostamenti i lavoratori erano sottoposti alle istruzioni del loro datore di lavoro il quale poteva cambiare l’ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento (punto 39).
In ordine al terzo elemento, secondo cui nel periodo preso in considerazione il dipendente deve essere al lavoro, la Corte rileva che «se un lavoratore privo di un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico presso i clienti del loro datore di lavoro» (punto 43).
1.5. Sulla base di tali premesse in diritto, la Corte d’appello ha correttamente escluso la ricorrenza, nella fattispecie oggetto di causa, dei tre elementi valorizzati nella sentenza RAGIONE_SOCIALE e ciò avendo appurato in fatto che «la prestazione dell’appellante era di piantonamento del cliente (negozio Prada collocato all’interno del centro commerciale), attività che quindi presupponeva una postazione fissa per l’intero orario di lavoro e sempre costante per ogni giornata lavorata in quel luogo, e ovviamente non
richiedeva la disponibilità di alcun veicolo. Lo spostamento da e per il luogo di lavoro non era soggetto ad alcun controllo da parte della società e nel corso del medesimo tragitto il lavoratore non poteva, né doveva, ricevere direttive di sorta sui tempi e i modi di spostamento o della sua destinazione». Sulla base di tali caratteristiche concrete della prestazione, i giudici di appello hanno escluso che, negli anni oggetto del giudizio, il lavoratore potesse essere considerato privo di un luogo fisso e abituale di lavoro.
1.6. A conclusioni analoghe conduce l’esame della più recente sentenza della Corte di giustizia Stas-IV c. Vaersa del 9 ottobre 2025, C-11024, concernente i dipendenti di quest’ultima società che fornisce i suoi servizi in micro riserve naturali. Questi lavoratori si recano con mezzi propri dai loro domicili alla ‘base’, luogo dove devono trovarsi alle ore 8:00. Una volta giunti alla base, un veicolo è messo a loro disposizione dalla società datoriale, nel quale si trova il materiale necessario all’esecuzione dei lavori. Dalla base essi si recano a bordo di tale veicolo, guidato da un dipendente della Vaersa, fino alla sede di destinazione interessata. Alle ore 15:00, i lavoratori terminano di lavorare presso la sede di destinazione e sono trasferiti con il veicolo di servizio menzionato alla base. Dalla base, essi rientrano al loro domicilio con mezzi propri (punto 9).
La pronuncia in esame ha interpretato l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE «nel senso che il tempo dedicato ai tragitti di andata e ritorno che i lavoratori sono tenuti ad effettuare, insieme, a un’ora definita dal loro datore di lavoro e con un veicolo appartenente a quest’ultimo, per recarsi da un luogo preciso, determinato da tale datore di lavoro, al luogo in cui è fornita la prestazione caratteristica prevista dal contratto di lavoro concluso tra tali lavoratori e detto datore di lavoro, deve
essere considerato «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione».
In relazione ai tre elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro, la sentenza del 2025 rimarca come «le modalità relative al trasferimento dei lavoratori in causa addetti alla biodiversità sono previste dal datore di lavoro di questi ultimi, che designa, in particolare, il mezzo di trasporto utilizzato per tale spostamento, il punto di partenza e di ritorno di quest’ultimo, l’orario di partenza di detto spostamento nonché il luogo di arrivo, vale a dire una sede di destinazione. Di conseguenza, detti lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso e abituale. Essi devono necessariamente spostarsi al fine di fornire le prestazioni previste dal contratto di lavoro concluso con tale datore di lavoro, nel rispetto delle modalità di spostamento imposte da questi» (punto 27); essi pertanto «devono essere considerati nell’esercizio delle loro attività o delle loro funzioni durante il tempo di spostamento» (punto 28).
Inoltre, «durante i loro spostamenti dalla base fino al luogo in cui è fornita la prestazione … e viceversa …i lavoratori interessati sono obbligati a seguire le istruzioni del loro datore di lavoro. Infatti, è tale datore di lavoro che richiede al suo personale di ritrovarsi alla base, la cui ubicazione è determinata da detto datore di lavoro, ad un’ora definita, per recarsi insieme, in un veicolo appartenente allo stesso datore di lavoro, guidato da un dipendente di quest’ultimo, fino a detto luogo» (punto 32), risultando così a disposizione del loro datore di lavoro (punto 34).
Ancora, «poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico … presso i clienti del loro datore d i
lavoro (sentenza del 10 settembre 2015, RAGIONE_SOCIALE del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, punto 43)», dal che discende che «durante tali spostamenti, i suddetti lavoratori devono essere considerati al lavoro» (punti 35, 37).
1.7. Alla luce delle pronunce richiamate, che sostanziano e delimitano la nozione eurounitaria di orario di lavoro, deve affermarsi che la Corte di merito ha correttamente applicato le norme di legge nazionale, interpretate in coerenza con la direttiva e con le decisioni della Corte di giustizia, escludendo che il lavoratore, attuale ricorrente, potesse considerarsi, nel periodo oggetto di causa, privo di un luogo fisso di lavoro e anche che il medesimo, negli spostamenti tra la sede aziendale ove prelevava l’auto e il centro commerciale presso cui svolgeva l’attività di piantonamento, fosse al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni. Ciò, in particolare, sul rilievo in fatto, accertato dai giudici di merito, dell’esistenza, nel periodo in considerazione, di un luogo fisso di lavoro coincidente con il centro commerciale ove il ricorrente eseguiva la prestazione e della assenza di forme di eterodirezione sulle modalità di trasferimento del medesimo dalla sede aziendale al luogo della prestazione atteso che detto trasferimento, se pure svolto con l’uso di un’auto aziendale, non era tuttavia regolato quanto a orario di partenza e di ritorno nel luogo di prelievo dell’auto, percorso da seguire, necessità di ricevere disposizioni o istruzioni dal datore durante il tragitto, avendo il dipendente, comunque, la possibilità di determinare liberamente la distanza che separa la sede aziendale dal luogo abituale di inizio e di fine della giornata lavorativa.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo – nullità della sentenza ex artt. 132 co. 2 n. 4, 112, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per l’assenza di un’idonea motivazione e quindi per motivazione meramente apparente circa i punti decisivi della controversia -l’asserita mancanza di eterodir ezione da parte del datore di lavoro durante lo spostamento (persino) in merito alla destinazione del lavoratore con la conseguente esclusione delle ore di viaggio dall’orario di lavoro, l’asserita esclusione dell’eterodirezione da parte del lavoratore durante lo spostamento, anche con riferimento all’intervenuta violazione dell’art. 6 della CEDU, dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 2094 c.c.
2.1. Il motivo non è fondato.
2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) hanno statuito che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”. Si è inoltre precisato che di motivazione apparente oppure perplessa e incomprensibile può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far
conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., n. 22232 del 2016).
Simili anomalie non si rinvengono nella decisione impugnata in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito: peraltro, esso è pienamente conforme a diritto come dimostrato dal rigetto del primo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., error in procedendo -violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte di Appello rigettato la domanda del lavoratore per un motivo diverso rispetto a quelli dedotti dalle parti.
3.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il vizio di “ultra” ed “extra” petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua ” potestas decidendi “, resta libero non solo d’individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, bensì di rilevare altresì, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (v. Cass. n. 12265 del 2003).
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di diritto ad una fattispecie concreta ricostruita in
base alle allegazioni delle parti e si sottrae a qualsiasi censura di ultra o extra petizione.
Con il quarto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al titolo di utilizzo del veicolo aziendale e della rilevanza o irrilevanza della questione.
4.1. Il motivo è inammissibile per effetto della disciplina cd. della doppia conforme, prevista dall’art. 348 -ter c.p.c. e successivamente dall’art. 360, comma 4 c.p.c., non avendo il ricorrente neppure allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo e di secondo grado (cfr. Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).
Con il quinto motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per non aver il Tribunale e soprattutto la Corte di Appello compensato le spese di lite.
5.1. Il motivo è inammissibile atteso che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando -invece – nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite e ciò tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nelle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c., così come rientra nella discrezionalità del giudice di merito provvedere alla quantificazione delle spese, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi stabiliti dalle tabelle vigenti (v. Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017; n. 4782 del 2020).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza nei confronti della controricorrente, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nell’adunanza camerale del 26.11.2025
Il Presidente NOME COGNOME