SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2630 2025 – N. R.G. 00006869 2024 DEPOSITO MINUTA 28 07 2025 PUBBLICAZIONE 28 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6869/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME C.F. C.F.
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00142 ROMA presso il difensore avv. COGNOME P.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Sig. con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato da in data 03.06.2024, la conveniva in giudizio per sentire accogliere le presenti conclusioni: ‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e/o domande disattese: – in via preliminare: sospendere l’esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto; – sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di titolarità sia di che di in ordine al credito e/o all’azione svolta e, per l’effetto, accertare che nessuna somma è dovuta dal Sig. alle predette e, per l’effetto, revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione; -in tesi: accertare che nessuna somma è dovuta dal Sig. a e/o in forza dell’estratto azionato ex art. 50 TUB in via monitoria e comunque ad ogni altro titolo e, per l’effetto, revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione; – in ipotesi: accertare e dichiarare la vessatorietà degli articoli 7 e 8 del contratto prodotto, nonché di quelli mancanti e, conseguentemente, rideterminare la somma ritenuta come dovuta dal Sig. a e/o in ragione della elisione delle rate, delle spese e degli interessi che risulteranno non dovuti, comunque revocando e/o dichiarando nullo e comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: si chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. l’esibizione di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, dei contratti di conto corrente e di finanziamento riferibili al Sig. e di quanto altro inerente alla sua posizione. Con ogni più ampia riserva istruttori a.’.
si costituiva nel presente giudizio di opposizione con comparsa depositata in data 09.07.2024, concludendo come segue: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: – in via preliminare, rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione, confermare il decreto ingiuntivo n. 1313/2022 RGN. 3494/2022; nel merito, accertare e dichiarare l’infondatezza della domanda attorea e, per l’effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell’opponente, accertare il quantum di cui all’esposizione debitoria come risultante dall’istruttoria e per l’effetto, condannare il Sig. al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall’accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all’effettivo soddisfo; Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio’.
All’udienza cartolare del 30.07.2024, il Sig. svolgeva contestazioni alla comparsa di costituzione avversaria, e mai contestate da la quale nulla eccepiva in merito nelle memorie ex art 171 ter c.p.c. depositate.
Con o rdinanza del 30.07.2024, il Giudice: ‘accoglieva l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto; disponeva che la parte convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, esperisse il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni; fissava, ‘al fine di acquisire le informazioni relative all’esito del disposto tentativo di mediazione e di verificare l’avveramento o meno della condizione di procedibilità, l’udienza del 17 dicembre 2024 ore 12.00’.
Con provvedimento del 27.12.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta all’udienza cartolare del 17.12.2024, venivano rigettare tutte le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l’udienza cartolare del 27.05.2025, con concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per quello delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
L’attore ha fatto opposizione ai sensi dell’art. 650 Cpc al decreto n. 1313/2022 – con cui il Tribunale gli ha ingiunto di pagare alla convenuta € 37.134,38 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di restituzione di un’apertura di credito – sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 9479/2023, adducendo a motivo la vessatorietà delle clausole relative ai contratti di finanziamento stipulati con la cedente . Si è costituita in giudizio la convenuta
chiedendo il rigetto dell’opposizione.
La natura della controversia rende opportuno rilevare che nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di cassazione , con riferimento all’obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, hanno precisato che il controllo d’ufficio deve riguardare le clausole ‘rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione’, ossia quelle che ‘abbia(no) incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore’.
Come affermato dalla Suprema Corte pronunciatasi a SS.UU. con sentenza n. 9479/23 ‘ il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale’.
Il potere è pertanto circoscritto esclusivamente ai rilievi inerenti i profili di abusività non oggetto di precedente vaglio. La presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo poteva essere proposta ‘esclusivamente per fare accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione’, le altre questioni essendo coperte da giudicato, esplicito e implicito.
In secondo luogo, parte opponente si è limitata a lamentare genericamente la vessatorietà delle clausole contrattuali, prive dell’approvazione specifica mediante doppia sottoscrizione, in spregio all’art. 1341 c. 2 c.c..
Sul punto, deve osservarsi che la vessatorietà prevista dall’art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola.
Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è poi onere dell’attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952) e dunque le circostanze per le quali le stesse devono ritenersi ‘di importo manifestamente eccessivo’ o comportanti un ‘significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto’.
Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato provato da parte opponente avendo censurato genericamente la vessatorietà delle clausole deducendone la mancata sottoscrizione. D’altro canto, dalla disamina del contratto in atti, non si rinvengono profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d’ufficio trattandosi, nella specie, di condizioni e costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva.
L’eccezione va pertanto rigettata.
A ciò si aggiunga quanto alla censurata mancata specifica sottoscrizione che al riguardo i contratti di finanziamento oggetto dell’odierna pretesa creditoria sono stati infatti espressamente sottoscritti dal Sig. A tale riguardo la Corte di cassazione ha statuito quanto segue: La doglianza incentrata sulla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione è infondata, risultando, nella specie, la clausola correttamente richiamata, in conformità al principio affermato da Cass. n. 22984/2015, secondo cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest’ultimo non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. La Corte d’appello, con accertamento di fatto, ha rilevato che nel contratto la clausola in esame risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del
contenuto, così risultando rispettata l’esigenza di tutela codificata nell’art. 1341 cod. civ., dovendo reputarsi essere stata l’attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole (Cass., sez. 6 -3, 02/04/2015, n. 6747). Deve, infatti, negarsi l’idoneità di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (ex multis, Cass., 29/02/2008, n. 5733; Cass., 11/06/2012, n. 9492; Cass., sez. 6 3, 09/07/2018, n. 17939) ‘ .
Nel caso di specie, dal documento in atti contenente le ‘ condizioni generali di contratto ‘ , si evince come talune delle condizioni generali di contratto siano state specificamente approvate mediante doppia sottoscrizione e come tali clausole siano state riportate con l’indicazione non solo dell’articolo di riferimento, ma anche con la descrizione benché sintetica del contenuto delle stesse. Inoltre, il sottoscrittore ha espressamente dichiarato di avere ricevuto copia integrale delle informazioni di base sul credito ai consumatori e dell allegato contratto. ‘
Non è, quindi, riscontrabile alcun deficit informativo del mutuatario in ordine al contenuto del contratto imputabile alla mutuante, che, al contrario, ha posto la controparte in condizione di prendere visione delle condizioni generali del finanziamento, che sono state debitamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Dall’applicazione di questo principio al caso di specie discende il rigetto dell’opposizione, perché l’attore si è limitato a sostenere la vessatorietà delle clausole di cui agli art. 7 e 8 dei contratti, senza prospettare in alcun modo le conseguenze di essa rispetto alla pretesa in concreto fatta valere dalla convenuta, in qunto l’attore ha riportato il testo delle clausole suindicate e ha sostenuto, in modo del tutto generico, che le stesse sono ‘ di tutta evidenza vessatorie, in quanto determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia ai sensi del Codice del Consumo, articolo 33, sia dell’art. 1845 c.c. per mancato rispetto del termine minimo ivi previsto, sia ancora ai sensi dell’art. 1341 C.c. ‘
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Irrilevanti, inoltre, per le motivazioni precedentemente espresse, sono le questioni relative alla carenza di legittimazione attiva o difetto di titolarità del credito nonché alla carenza di prova dello stesso perché nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, con riferimento alla fase esecutiva, che il giudice dell’esecuzione ‘dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per far
accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo’; in ordine alla fase di cognizione, che il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 Cpc, di conseguenza, è investito dell’opposizione ‘solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali’.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 3.809 per compenso (in relazione ai valori minimi della tabella di riferimento).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta l’opposizione proposta da
nei confronti
di
;
2.condanna il signor
a rimborsare alla società
le spese di lite, liquidate in 3.809,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella
misura del 15%, Cpa e Iva
Firenze, 28 luglio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME