Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28217 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6772-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P_IVA, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dr. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore costituito, in Roma alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e P_IVA, in persona del Curatore Fallimentare AVV_NOTAIO del Foro di Campobasso (C.F. CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
–
contro
ricorrente –
avverso il decreto n. 662/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 3 febbraio 2023, pubblicato in data 6 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Campobasso ha rigettato la opposizione allo stato passivo presentata, ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., da parte di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento del g.d., con il quale i crediti insinuati dalla banca e relativi a rapporti bancari erano stati ammessi solo parzialmente.
RAGIONE_SOCIALE, quale avente causa di BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE S.p.A., aveva infatti domandato l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE n. 8/2019 della Società ‘RAGIONE_SOCIALE dei seguenti crediti: (1) la somma di € 32.487,16 , quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. 741490057; ( 2) la somma di € 484.455,10 , quale saldo debitore in linea capitale del conto anticipi n. 23320672,29; ( 3) la somma di € 45.667,10 , quale saldo debitore del conto anticipi n. 21128372,26; e così in totale per la complessiva somma di € 562.609,36, in via chirografaria.
Il giudice delegato, dopo aver condiviso le conclusioni della curatela fallimentare, aveva ‘ ritenuto provato unicamente il credito indicato quale residua esposizione debitoria del contratto di finanziamento chirografario ‘, ritenendo invece di ‘ dover escludere la restante parte del credito, in ragione dell’avvenuta pronuncia di sentenza del Tribunale di Campobasso’ , la quale aveva indicato ‘ quale saldo del conto corrente in esame delle somme a credito della curatela correntista, nonché in ragione dell’att uale pendenza di contenzioso in appello ‘ , ciò determinando la natura contestata del credito e imponendone l’esclusione; il g.d. ammetteva, invece, come da proposta del curatore, quanto al finanziamento chirografario n. 741490057, la somma di euro 32.487,16 al chirografo, come richiesto; quanto al credito derivante dal conto anticipi n. 23320672.29, esclude va invece l’ammissione per la somma richiesta di euro 484.455,10.
Proposta opposizione allo stato passivo da parte di RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha osservato e
rilevato che: (i) l ‘eccezione circa il difetto di legittimazione attiva della banca istante, sollevata dalla curatela, doveva essere disattesa; (ii) quanto alla questione della mancanza di data certa dei contratti, la parte opponente aveva comunque provato che la data dei contratti era certa; (iii) risultava fondato invece l’ulteriore argomento agitato dalla curatela fallimentare per la esclusione dei crediti non ammessi al passivo, posto che: (a) a parte l’evenienza – già rilevata in sede di verifica dello stato passivo – che parte opponente non aveva prodotto tutti gli estratti conto del contratto di corrispondenza n. NUMERO_DOCUMENTO, tra i rapporti di conto anticipi ed il predetto conto corrente principale 561.63, su cui gli stessi erano regolati, vi era un sicuro collegamento negoziale, al punto che poteva ritenersi che unica fosse l’operazione economica di finanziamento e unico fosse il rapporto creditizio in essere; (b) e considerato anche che tutti i rapporti bancari in essere tra le parti erano stati già valut ati nell’ambito del giudizio definito con sentenza n. 254/2020, attualmente pendente in grado di appello, e rilevato che dall’esame tecnico espletato con Ctu su tutti i rapporti bancari tra le parti era risultata, conclusivamente, una posizione a credito della società fallita verso RAGIONE_SOCIALE (per euro 73.012,83), tale ultimo elemento costituiva argomento sufficiente per escludere l’ammissione dei crediti in contestazione (c) nel caso di specie, il conto corrente ordinario era certamente stato oggetto di verifica nell ‘ indicata sede giudiziale, con la conseguenza che – dovendosi ritenere che il conto anticipi aveva natura meramente accessoria (dato che le sue risultanze erano confluite nel conto corrente ordinario) – non vi erano somme ripetibili che avessero autonomia rispetto al saldo contabile (peraltro a credito del correntista), consolidatosi nella sentenza sopra citata.
Il decreto, pubblicato il 6 febbraio 2023, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‘ nullità della sentenza/del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. ‘.
1.1 La società ricorrente impugna, in primo luogo, le statuizioni di cui al decreto reso dal Tribunale di Campobasso, in quanto le stesse muoverebbero, a suo dire, da un macroscopico errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., come tale censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c.
1.2 Sostiene la società ricorrente che, invece, una corretta percezione circa il contenuto oggettivo e testuale delle prove documentali poste a fondamento della decisione impugnata, e cioè la sentenza n. 254/2020 del Tribunale Campobasso e delle perizie contabili svolte nel relativo giudizio, avrebbe comportato necessariamente l’accoglimento delle domande di COGNOME, nonché l’ammissione dei crediti insinuati come da domanda.
1.3 Il motivo così articolato è inammissibile perché, deducendo in buona sostanza un vizio di travisamento della prova, lo stesso non è stato dedotto né come vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., né tanto meno come vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Sul punto, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che « Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale » (così, Sezioni Unite civili, sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024). 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, violazione della disciplina di cui agli artt. 1853 c.c., 1241 e
cod. proc. civ., ‘ 1243 c.c. ‘.
2.1 La società ricorrente impugna, inoltre, il menzionato decreto laddove, nella fase decisionale a fronte dell’eccezione del la curatela relativa alla sussistenza di un ‘credito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Banca Monte dei
RAGIONE_SOCIALE‘ , quale fatto modificativo del diritto fatto valere da RAGIONE_SOCIALE – lo stesso avrebbe omesso qualsivoglia considerazione e statuizione in merito alla dedotta compensazione tra i rispettivi rapporti dare/avere, sia essa ‘propria’ ex art. 1241 e 1243 c.c. o ‘impropria’ ex art. 1853 c.c.
2.2 Anche il secondo motivo è in realtà inammissibile perché le censure sopra riportate non si confrontano con la ratio decidendi . Ed invero, il Tribunale ha affermato che, nel parallelo giudizio ordinario più volte ricordato, l’esame di tutti rapporti evidenziava un credito della fallita di euro 73.000 e pertanto il C.t.u. nominato nell’altro giudizio aveva atteso alla compensazione perché era giunto a quel risultato contabile, proprio in esito alla compensazione tra i molteplici saldi.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‘ per violazione dell’art. 112 c.p.c.’, sul rilievo che la questione della mancata compensazione – con conseguente mancata ammissione quantomeno per il minor credito risultante per differenza – doveva ritenersi oggetto di censura anche sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia, nei termini della v iolazione dell’art. 112 c.p.c.
3.1 La doglianza è inammissibile perché di nuovo fuori ratio decidendi ed in quanto non è data riscontrare il denunciato vizio di omessa pronuncia. Invero, il Tribunale ha implicitamente pronunciato sulla predetta questione, allorquando ha recepito gli esiti della Ctu dell’altro giudizio, che, valutando tutti i rapporti di c/c, aveva proprio riscontrato un credito finale della fallita di euro 73.000 (in tema di omessa pronuncia, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17.10.2024