Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25260 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27005-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’ Avvocato COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 374/2018 del TRIBUNALE DI LATINA, depositato il 16/7/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 9/7/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE chiedendo di esservi ammessa per la somma complessiva di €. 253.306,90.
1.2. L’opponente, a sostegno della domanda, ha dedotto , per quanto ancora importa, che: – la società RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di contratto in data 8/2/2012, le aveva concesso in subaffitto, per il periodo tra il 9/2/2012 e il 15/10/2017, l’azienda , di cui era affittuaria dalla RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto del 23/11/2011, per il corrispettivo di un canone costituito, in parte, da ll’ importo fisso di €. 168.000,00 all’anno ; -l’opponente aveva provveduto al pagamento dei canoni, dapprima alla concedente, fino al mese di dicembre del 2012, e poi, dopo il fallimento della stessa, direttamente al curatore; in data 1/8/2013, l’INPS, quale proprietario d ell’immobile, sul presupposto di non essere a conoscenza della conduzione dei locali in questione da parte dell’opponente, l’ aveva diffidata al pagamento della somma di €. 297.000,00 a titolo d’indennità di occupazione; il contratto d’affitto in favore della società poi fallita era, di conseguenza, nullo perché, come emerso solo dopo il fallimento, era risultato inesistente il contratto di locazione dei locali presso i quali l’attività era esercitata, ed era, di conseguenza, nullo anche il contratto di subaffitto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, e la società opponente; l’opponente , pertanto, aveva il diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate prima e dopo il fallimento.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, chiesto che, accertata la nullità del contratto di affitto, il suo credito fosse ammesso allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE per la somma complessiva di €. 253.306,90, di cui: -€. 185.546,90 , in collocazione chirografaria, a titolo di restituzione delle somme indebitamente pagate prima del fallimento e/o a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento perpetrato dalla società poi fallita; €. 67.760,00 , in prededuzione, in ragione
delle somme altrettanto indebitamente versate al curatore dopo la dichiarazione di fallimento.
1.4. Il Fallimento ha resistito all ‘ opposizione, chiedendone il rigetto.
1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l ‘ opposizione.
1.6. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, affermato che: – la domanda di nullità da cui derivano le pretese creditorie azionate con l’istanza di insinuazione era inammissibile, in quanto nuova rispetto a quella formulata con la domanda di ammissione al passivo; – la pretesa che l’istante aveva fatto valere con tale domanda, infatti, era fondata esclusivamente sul presupposto della risoluzione, per inadempimento colposo della controparte, del contratto di subaffitto dell’azienda; -nel giudizio d’opposizione allo stato passivo, in effetti, non possono essere introdotte domanda nuove rispett o a quelle già avanzate in sede d’insinuazione al passivo , ‘ né, d’altra parte, può ritenersi che sia indifferente la modifica dei fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa creditoria ‘; – il diritto di credito, infatti, essendo un diritto eterodeterminato, richiede, ai fini dell’individuazione delle ragioni della domanda, ‘ l’espressa indicazione dei fatti sui quali è fondata la causa petendi ‘.
1.7. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto che, in ogni caso, non sussistessero i presupposti per la declaratoria di nullità del contratto di subaffitto, sul rilievo , tra l’altro, che: l’esistenza del contratto di locazione avente ad oggetto i locali in cui ha sede l’attività aziendale emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio, come la copia del contratto di locazione ad uso commerciale, richiamato sia dal contratto di affitto, sia dal contratto di subaffitto d’azienda , concluso in data 30/6/1989; –
il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, conduttrice dell’immobile, ‘ dispone di altri rami d’azienda della medesima tipologia (fra cui quello oggetto del predetto contratto) per il tramite di proprie società controllate (nella specie la concedente RAGIONE_SOCIALE ‘, ‘ rende verosimile che la stessa RAGIONE_SOCIALE … subentrata nel rapporto di locazione instauratosi fin dal 1989 e di cui si dà atto nei contratti di affitto e subaffitto di azienda ‘; – tale contratto, peraltro, prevedeva espressamente la rinnovazione tacita del rapporto sicché, non risultando alcun diniego di rinnovo da parte del locatore, doveva ritenersi che ‘ il rapporto si protratto nel tempo almeno fino al momento in cui la Sidis Roma e la odierna opponente concluso il contratto di subaffitto di azienda dell’8/2/2012 ‘; -‘ la documentazione proveniente dal proprietario ‘, d’altra parte, ‘ non sufficiente a sminuire la portata degli … elementi da cui si desunta l’esistenza, al momento della conclusione del contratto di subaffitto dell’azienda, del rapporto di locazione indicato nello stesso contratto di subaffitto ‘; – non ricorreva, dunque, il ‘ difetto genetico del contratto ‘ che l’opponente aveva lamentato, per cui, in definitiva, la domanda di nullità non poteva, in ogni caso, trovare accoglimento.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 17/9/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.9. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.10. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1325 c.c. e 1421 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo in ragione dell’affermata inammissibilità, perché nuova, della
domanda fondata sulla nullità del contratto di affitto e, dunque, di quello di subaffitto dell’azienda , omettendo, tuttavia, di considerare che: l’eccezione di nullità era già stata formulata con il ricorso per ammissione al passivo, lì dove era stata richiesta la restituzione delle somme ex indebito percepite ex art. 2033 c.c.; – la questione della nullità del contratto è, comunque, rilevabile ex officio a norma dell’ art. 1421 c.c..
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, travisando il contenuto dei documenti prodotti in giudizio, ha ritenuto la sussistenza del contratto di locazione dei locali, senza, per contro, considerare che, in realtà , tali documenti consentivano senz’altro di affermare la nullità del contratto per difetto di causa e/o di oggetto.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare che l’insussistenza del contratto di locazione poteva essere desunta, come sostenuto dall’opponente, dal fatto che il proprietario del locale non aveva mai percepito alcunché dalla società poi fallita, né aveva mai avanzato domanda di ammissione al passivo per tali canoni.
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.5. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale, al pari del giudice dell’appello, può rilevare, anche d’ufficio, una nullità contrattuale che non sia stata invocata dalle parti nel giudizio innanzi al giudice delegato, a condizione,
tuttavia, che i relativi fatti storici, costitutivi di tale effetto, siano stati ritualmente allegati in giudizio (cfr. Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 28983 del 2023).
2.6. Nel caso in esame, come visto, il tribunale ha ritenuto che la domanda d ‘ ammissione al passivo del credito restitutorio (asseritamente) conseguente alla invocata nullità del contratto di subaffitto dell’azienda fosse inammissibile sul rilievo, non censurato dalla ricorrente con la dovuta specificità, che, a fronte dell’intervenuta ‘ modifica ‘ in sede d ‘ opposizione ‘ dei fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa creditoria ‘ (e cioè la dedotta mancanza del contratto di locazione quale presunta causa della nullità del contratto di affitto dell’azienda e, dunque, di quello di subaffitto della stessa), la domanda in questione, così formulata solo nel ricorso ex artt. 98, comma 2°, e 99 l.fall., fosse nuova rispetto a quelle (di restituzione per indebito, senz’altro compatibili con altre domande di impugnazione negoziale, come la risoluzione del contratto di subaffitto dell’azienda per inadempimento colposo della controparte) già avanzate nel giudizio di verifica innanzi al giudice delegato.
2.7. Il tribunale, d’altra parte , ha escluso la sussistenza della nullità del contratto di subaffitto dell’azienda, invocata dall’opponente in ragione del dedotto ‘ difetto genetico del contratto ‘ per mancanza del contratto di locazione, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente: -l’esistenza del contratto di locazione avente ad oggetto i locali in cui ha sede l’attività aziendale emerge va dalla documentazione prodotta in giudizio, come la copia del contratto di locazione ad uso commerciale, richiamato sia dal contratto di affitto, sia dal contratto di subaffitto d’azienda, concluso in data 30/6/1989; -il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, conduttrice dell’immobile, ‘ dispone di altri rami d’azienda della medesima tipologia
(fra cui quello oggetto del predetto contratto) per il tramite di proprie società controllate (nella specie la concedente RAGIONE_SOCIALE) ‘, ‘ rende verosimile che la stessa RAGIONE_SOCIALE … subentrata nel rapporto di locazione instauratosi fin dal 1989 e di cui si d atto nei contratti di affitto e subaffitto di azienda ‘; – tale contratto, peraltro, prevedeva espressamente la rinnovazione tacita del rapporto sicché, non risultando alcun diniego di rinnovo da parte del locatore, doveva ri tenersi che ‘ il rapporto si protratto nel tempo almeno fino al momento in cui la RAGIONE_SOCIALE e la odierna opponente concluso il contratto di subaffitto di azienda dell’8/2/2012 ‘; -‘ la documentazione proveniente dal proprietario ‘, d’altra parte, ‘ non sufficiente a sminuire la portata degli … elementi da cui si desunta l’esistenza, al momento della conclusione del contratto di subaffitto dell’azienda, del rapporto di locazione indicato nello stesso contratto di subaffitto ‘; – non ricorreva, in definitiva, il ‘ difetto genetico del contratto ‘ che l’opponente aveva lamentato.
2.8. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento in fatto che, come tale, è suscettibile di essere sindacato in cassazione esclusivamente per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di accertamento della fattispecie concreta: – a) omesso del tutto l’ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla
stessa proposta; b) supposto l’esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta.
2.9. Resta, pertanto, fermo che: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (e cioè, nel caso in esame, l’effettiva sussistenza di un collegamento teleologico tra le operazioni di cessione degli immobili in favore della società istante e il contratto di locazione stipulato tra quest’ultima e la società in amministrazione straordinaria), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che (come nei casi nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ‘, nella ” motivazione apparente ‘, nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘) si sia tramutata in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
2.10. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è accaduto nel caso in esame , nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
2.11. Il decreto impugnato, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla procedura opposta, ha, infatti, ritenuto (motivando il proprio convincimento sul punto in un modo del quale la ricorrente non ha espressamente contestato né la mera apparenza, né la perplessità o la contraddittorietà) che l’esistenza del contratto di locazione, al momento della conclusione del contratto di subaffitto dell’azienda, emerge sse dalle prove raccolte in giudizio.
2.12. Tale apprezzamento, per contro, non è stato efficacemente censurato dalla ricorrente (nell’unico modo a tal fine possibile, e cioè), a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per aver
il tribunale supposto l’inesistenza (o, per converso, l’esistenza) di uno o più fatti storici controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso ed emergente dagli atti allo stesso allegati, nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) dal testo della stessa pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli atti del relativo processo ed aventi carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia (nel senso che, ove percepiti o, rispettivamente, esclusi, avrebbero senz’altro impos to al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da integrare il fondamento materiale della domanda proposta o dell’eccezione invocata nel giudizio di merito dalla parte poi ricorrente).
2.13. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che il contratto di locazione fosse sussistente al momento della conclusione del contratto di subaffitto dell’azienda, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che lo stesso ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto dell’eccezione di nullità del contratto sollevata dall’opponente in ragione della sua affermata insussistenza nonch é (per l’effetto) della domanda proposta dalla stessa in quanto volta, appunto, all’ammissione al passivo del credito al la restituzione dei canoni (a suo dire) indebitamente versati alla (sub)concedente poi fallita e, dopo la sentenza dichiarativa, al suo Fallimento.
Il ricorso è, dunque, inammissibile
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13,
comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME