Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21734-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositato il 15/07/2021 R.G.N. 659/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Improponibilità opposizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con istanza n. 87, tramessa con pec del 3.12.2019, NOME COGNOME ha chiesto l’ammissione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, della somma di €. 12.019,92 (oltre €. 300,00 per spese di consulenza), a titolo di differenze retributive ed indennità dovute, in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c..
Il Commissario liquidatore, con provvedimento del 18.2.2020, comunicato al procuratore di NOME AVV_NOTAIO a mezzo pec, pervenuta il 17.4.2020, ha ammesso il credito senza indicazione di apposizione di riserva.
Con successiva nota, pervenuta con pec del 17.3.2021, il Commissario liquidatore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in risposta a precedente mail del difensore della COGNOME, AVV_NOTAIO, ha comunicato che la domanda di ammissione al passivo da questa proposta era da considerarsi effettuata con riserva, stante la pendenza del giudizio n.RG 854-2015 innanzi il Tribunale Barcellona P.G..
Con decreto del 13.7.2021, comunicato con pec il 15.7.2021 il Tribunale di Barcellona P.G. ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo della Liquidatela della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ex art. 98 e 209 l.f.), proposta avverso tale provvedimento di ammissione con riserva da NOME COGNOME, con ricorso depositato il 16.4.2021.
Avverso il decreto propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato ad un unico motivo.
Si difende con controricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in l.c.a.
Parte controricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata d’ufficio la tardività del controricorso. Va precisato che nel caso di specie non si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale. In tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, infatti, le opposizioni allo stato passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di RAGIONE_SOCIALE, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall’art. 3 cit., che, escludendo l’applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di RAGIONE_SOCIALE (in tal senso si vd. Cass. Sez. Un. n. 24665/2009, Rv. 610611-01; Cass. n. 16494/2013, Rv. 627209-01; Cass. Sez. Un. n. 10944/2017; Rv. 643946-01; Cass. n. 17953/2005, Rv. 584699-01). Nel caso di specie la notifica del ricorso risulta avvenuta a mezzo pec in data 13.8.2021 e a mezzo posta il 16.8.2021 mentre il controricorso risulta notificato l’8.10.2021 e depositato l’11.10.2021 e, dunque, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis .
Passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo si censura il provvedimento impugnato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 98, 99 e 209 l. fall. per avere il Tribunale di Barcellona P.G. ritenuto tardivo il deposito del ricorso ex art. 98 e 209 legge fallimentare, avvenuto il 16 aprile 2021, a fronte di un provvedimento impugnato, che era stato comunicato il 17 marzo 2021. La ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il termine per la proposizione dell’opposizione potesse decorrere dalla comunicazione dell’originario provvedimento di ammissione ‘pura e semplice’ (senza riserva) del 18.2.2020, comunicato il 17.4.2020, nel
quale, nel totale dei crediti ammessi al privilegio, pari ad €. 1.218.601,99, era compreso il credito di €. 12.019,92, vantato da NOME COGNOME. Evidenzia che, al contrario, solo con il provvedimento di cui alla pec del 17.3.2021, la COGNOME aveva avuto conoscenza della sopravvenuta ‘riserva’, apposta dal Commissario liquidatore. Quindi, solo da tale momento, la COGNOME era legittimata a proporre opposizione ex art. 98 e 209 l.f. ed il relativo dies a quo è iniziato a decorrere dal 18.3.2021 (giorno successivo alla notifica del 17.3.2021) e, quindi, il termine di 30 giorni, previsto per l’opposizione, è andato a scadere il 16.4.2021.
Ritiene questo Collegio di dover provvedere a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., attesa l’improponibilità dell’opposizione ex art. 98 e 209 l.fall.
2.1. Occorre, infatti, considerare che, in base alla disciplina della legge fallimentare riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, applicabile ratione temporis , nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la cui prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale, le operazioni di verifica dei crediti sono affidate al commissario liquidatore, organo estraneo alla giurisdizione, e prescindono dalla domanda di parte e dal suo contenuto (Cass. n. 2917/2016, Rv. 638553-01). La partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell’art. 208 legge fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 legge fall., è, dunque, solo eventuale ma, ove esperita, comporta l’obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse (Cass. Sez. Un. n. 6060/2015, Rv. 634846 – 01). L’atto con il quale il commissario liquidatore ‘provvede’ sulle domande dei creditori è, ai sensi dell’art. 209 l. fall., l’elenco dei crediti ammessi o respinti che egli è tenuto a redigere e comunicare ‘a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto in parte ammessa’. L’elenco, sempre a norma dell’art. 209 l. fall. diviene esecutivo con il deposito in cancelleria e può essere impugnato ai sensi dell’art. 98
l. fall.. Da tale disciplina discende che, mentre nel caso in cui il creditore chieda l’ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso nell’elenco con riserva è configurabile una situazione di soccombenza che lo legittima a proporre opposizione immediata nelle forme dell’art. 98, comma 2, l.fall., ove, invece, il credito sia stato ammesso senza riserva e sia il commissario liquidatore a voler contestare detta ammissione, egli è legittimato ma anche tenuto a proporre egli stesso impugnazione immediata avverso detto elenco ai sensi del comma 3 del medesimo art. 98 l. fall., ma non può ‘modificare’ l’elenco depositato e divenuto esecutivo (cfr. Cass. n. 268 del 09/01/2020 (Rv. 656518 – 01). Nel caso in cui, poi, l’ammissione pura e semplice del credito della COGNOME nell’elenco dei crediti fosse stata dovuta a mero errore materiale, il commissario liquidatore avrebbe potuto e dovuto fare istanza al Giudice per la sua correzione ai sensi dell’art. 98 ult. comma l. fall.
2.2. Nel caso di specie va considerato che, in conseguenza dell’istanza presentata dalla COGNOME, il commissario liquidatore ha provveduto espressamente inserendo il suo credito nell’elenco di quelli ammessi con il provvedimento del 18.2.2020, comunicato il 17.4.2020, nel quale l’ammissione risultava essere stata fatta senza alcuna apposizione di riserva e che, dunque, tale atto, non potendo assumere in alcun modo il valore di rigetto della domanda, non poteva, né tantomeno doveva, essere opposto nei termini di cui all’art. 98 l.fall. Quanto alla precisazione effettuata a mezzo mail al difensore della COGNOME il 17.3.2021, con la quale il Commissario liquidatore ‘comunicava’ che l’ammissione era da considerarsi con riserva, trattasi di atto del tutto irrituale, sia in quanto l’elenco dei crediti ammessi, una volta depositato in cancelleria, era divenuto esecutivo (art. 209 l.fall.) e non più modificabile, sia in quanto non concretizzatosi in una modifica espressa del suddetto elenco, come peraltro mostra di sapere lo stesso Commissario ove precisa che provvederà ‘al più presto ad apportare tale dicitura alla voce Osservazioni del Commissario Liquidatore’.
In altri termini, l’apposizione di una riserva effettuata a mezzo mail, a prescindere dalla sua correttezza o meno ai sensi dell’art. 96 l. fall., una volta divenuto esecutivo l’elenco come depositato, costituiva un atto del tutto improduttivo di effetti che non poteva né doveva essere opposto secondo la procedura disciplinata dall’art. 98 l. fall., tantomeno nel rispetto dei rigorosi termini di decadenza da cui quella procedura è caratterizzata, fatta salva la possibilità per il creditore di ottenere tutela in sede di reclamo ex artt. 110 e 212 l. fall. ove l’irrituale apposizione della riserva si dovesse tradurre nella mancata attuazione dello stato passivo così come depositato.
In forza di tali considerazioni, dunque, il giudice di merito avrebbe dovuto constatare che l’odierna ricorrente non era legittimata a valersi del mezzo costituito dall’opposizione allo stato passivo di cui all’art. 98, comma 2, l. fall., donde il rilievo – in questa sede, a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. – che la domanda non poteva essere proposta.
La conseguente doverosa cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato assorbe il vaglio delle censure sollevate dalla ricorrente
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, stante la rilevata improcedibilità del controricorso (cfr. Cass. n. 21105/2018, Rv. 649941-01).
Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7 ottobre 2025
LA PRESIDENTE NOME COGNOME