Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7663 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7663 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 628-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
Banca d’Italia , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Genova, depositato il 23/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2018 dal Consigliere NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’avvocato NOME COGNOME per il ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’avvocato NOME COGNOME che si è riportata al controricorso.
FATTI DI CAUSA
1.11 presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso straordinario ex art. 111 Cost. notificato il 23.12.2016 da NOME COGNOME alla Banca d’Italia per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova depositato il 23 maggio 2016 con il quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 195 t.u.f. avverso il provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria di euro 21.500,00 a seguito di accertate irregolarità nell’organizzazione e nei controlli imputabili al RAGIONE_SOCIALE COGNOME quale componente pro-tempore del consiglio di RAGIONE_SOCIALE amministrazione di RAGIONE_SOCIALE
2.11 ricorso si articola in un unico motivo di impugnazione, cui ha resistito con controricorso la Banca d’Italia.
3.Parte ricorrente ha altresì’ sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 e 34 del d.lgs 150/2011 con riferimento agli artt. 3,76 e 111 Cost..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo si deduce la violazione degli artt. 54 I.n.69/2009 e 6 d.lgs.150/2011 , 414 e 415 cod. proc.civ. per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile l’art. 195 comma
4 t.u.f. nella scansione procedurale che prevede nell’ambito
del ricorso alla corte d’appello avverso il provvedimento che applica la sanzione, la preventiva obbligatorietà della notifica alla Banca d’Italia e (solo) successivamente il deposito dell’opposizione. Al contrario, ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe dovuto optare per un’interpretazione costituzionalmente orientata ed integrata con il rito del lavoro secondo le linee tracciate dall’art. 54 I.n. 69/2009.
1.1.11 ricorrente censura la conclusione della corte d’appello secondo la quale laddove l’art. 6 del d.lgs 150/2011 stabilisce l’applicabilità del rito del lavoro alle controversie di cui all’art. 22 1.689/1981 non ricomprende le opposizioni alle sanzioni applicate dalla Banca d’Italia, disciplinate secondo il procedimento speciale delineato nell’art. 195 t.u.f., non abrogato dalla riforma sulla c.d. riduzione e semplificazione dei riti civili, attuata mediante la delega al governo di cui all’art. 54 1.69/2009 ed il d.lgs. 150/2011.
1.2.Ad avviso del ricorrente, tale conclusione che si fonda sul tenore letterale dell’art. 195 cit. contrasterebbe con la ratio della riforma sulla semplificazione dei riti, espressione della volontà legislativa di ricondurre tutte le diverse tipologie di opposizioni alle sanzioni amministrative allo schema processuale fissato nell’art. 6 del. d.lgs 150/2011, rapportato al rito del lavoro e contraddistinto dal previo deposito del ricorso nei trenta giorni dalla comunicazione della sanzione e dalla successiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, seppure in questo caso da parte della cancelleria.
1.3.Inoltre, osserva ancora il ricorrente, l’art. 54 della I.n. 69/2009, contenente la delega al governo, non prevedeva fra le materie sottratte al provvedimento semplificatorio l’art. 195 t.u.f. come invece ritenuto dalla corte territoriale.
1.4. La doglianza non è fondata.
1.5. Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 6 d.lgs 150/2011 limitatamente al segmento procedurale riguardante la modalità di introduzione del giudizio mentre non contesta, ed anzi segue, per il resto il procedimento così come regolato dall’art. 195 t.u.f e scandito da incontestati profili di specialità anche rispetto a quello “generale ” delle opposizioni alle sanzioni amministrative (competenza, poteri istruttori e modello decisionale ).
1.6.La ricostruzione proposta non trova, però, omenti GLYPH arg testuali in suo favore ed inoltre re smentita dalla GLYPH appa successione normativa che ha interessato la materia delle sanzioni amministrative applicate dalla Banca d’Italia secondo le disposizioni del Titolo II del t.u.f. .
1.7.Con riguardo alla possibilità di rinvenire disposizioni legislative utili a sciogliere il dubbio, non si ritiene condivisibile l’assunto che vorrebbe desumere dal mancato riferimento da parte dell’art. 54 al procedimento di cui all’art. 195 t.u.f. , un argomento a favore della sua assimilazione, nella delega, ai procedimenti di opposizioni di cui all’art. 22 della I. 689/1981.
1.8. Che non sia così, infatti, lo dimostra l’art. 34 comma 1 del d.lgs 150/2011, emesso sulla base della delega e con il quale si modifica il medesimo articolo 22 comma 1 1.689/1981 nel senso che «Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150», così chiarendo quale sia l’ambito
di applicazione del rito previsto dal’art. 6 cit. e dal quale sono escluse le fattispecie cui si riferisce l’inciso iniziale.
1.9. Ebbene, il riferimento all’art. 133 del d.lgs.104/2010 (e ad altre disposizioni di legge) riguarda proprio i ricorsi avverso le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, la cui cognizione era stata attribuita con il d.lgs. n. 104/2010 alla giurisdizione esclusiva del G.A.; tale giurisdizione è, peraltro, venuta meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma ad opera della Corte cost. sentenza n. 94/2014, con conseguente riespansione di quella ordinaria.
1.10.Ecco che allora l’art. 34 del d.lgs 150/2011 costituisce un’importante conferma testuale della immutata specialità del procedimento di cui all’art. 195 t.u.f. rispetto al procedimento di cui all’art. 22 1.689/1981 ed ora art.6 d.lgs 150/2011.
1.11. Si tratta della medesima pecialità riconosciuta l GLYPH s GLYPH a procedimento di opposizione alle sanzioni irrogate dalla Consob in virtù dell’art. 187 ter comma 1 f., nel quale pure GLYPH t.u. l’opposizione deve essere effettuata mediante ricorso da GLYPH notificare alla Consob e successivamente da depositare nella cancelleria (cfr. Cass. 1023/2018) .
1.12.Un ulteriore e rilevante argomento a favore della sopravissuta specialità del procedimento de quo alla c.d. riduzione e semplificazione dei riti civili, e della conseguente correttezza dell’applicazione fatta dell’art. 195 comma 4 dalla corte territoriale in relazione alla valutazione della notifica del ricorso, deriva dalla successione legislativa che ha interessato la disposizione in oggetto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 comma 15 del d.lgs 72/2015.
1.13.Le modifiche normative in esame intervengono sul testo dell’art. 195 t.u.f. e presuppongono inequivocabilmente che la
norma continui a disciplinare un procedimento diverso da quello dell’art. 6 di cui al d.lgs 150/2011.
1.14.L’articolo 5, peraltro, riguarda ficamente l’onere GLYPH speci della notifica e, confermando l’iter della obbligatoria previa notificazione dello stesso all’autorità che ha emesso la sanzione ed il successivo deposito in cancelleria, dispone che esso debba avvenire a pena di decadenza nei trenta giorni dalla comunicazione della sanzione, così esplicitando la natura del termine assegnato per la proposizione del ricorso.
1.15. Dalle complessive considerazioni sin qui esposte, emerge ad avviso del collegio, la correttezza della conclusione della corte territoriale con conseguente rigetto del ricorso.
2.Parte ricorrente ha anche sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 e 34 del d.lgs 150/2011 con riferimento agli artt. 3,76 e 111 Cost.
2.1. Viene prospettato un eccesso di delega per avere regolato diversamente l’opposizione a sanzioni che si riconoscono avere identità di natura.
2.2.La questione prospettata come sopra già sottolineato con esclusivo riguardo alle modalità di introduzione del giudizio appare manifestamente infondata rispetto a tutti i parametri indicati.
2.3.Con riguardo alla legge delega, occorre ricordare che la materia all’epoca dell’esercizio della delega risultava rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e quindi fuori dai riti civili.
2.4. Si tratta altresì di una materia connotata da oggettivi profili di specialità, anche sostanziale, non considerati dal ricorrente che appunta la sua censura esclusivamente sulla modalità di introduzione del giudizio, non ravvisando, invece, dubbi di irragionevole disparità di trattamento nella pur
speciale competenza in unico grado della corte d’appello GLYPH unico, sui poteri istruttori officiosi e sul modello decisionale (con possibilità di pubblicazione anticipata del dispositivo).
2.5. Il Collegio ritiene dunque che i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente siano manifestamente infondati e che alla stessa conclusione debba giungersi con riguardo all’art. 111 Cost. atteso che – come risulta dal provvedimento impugnato – alle parti è stato assicurato il contraddittorio avanti ad un giudice imparziale in pubblica udienza.
3. In conclusione, l’esito del giudizio e l’applicazione del principio di soccombenza, comportano che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
4.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in euro 2700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2018.
Il consigliere est.
NOME COGNOME
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Il Presidente NOME COGNOME
Ric. 2017 n. 00628 sez. 52 – ud. 09-05-2018 -7-
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, GLYPH 19 MAR. 2019