Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35100 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35100 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23332/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale EMAIL
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 185 della CORTE D ‘ APPELLO DI MESSINA, depositata il 28/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-nell ‘ espropriazione mobiliare, promossa da NOME COGNOME nei confronti del debitore NOME COGNOME, proponevano opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-sostenevano gli opponenti che i beni mobili assoggettati -colpiti dal pignoramento del 25/7/2013 -erano, in realtà, di loro proprietà in forza di atto dispositivo compiuto da NOME COGNOME (defunto il 16/10/2007), documentato dalle scritture datate 30-31/3/2005 e 11-12/11/2008;
-sospesa la procedura esecutiva, il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 101 del 2018, con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva l ‘ opposizione;
-la Corte d ‘ appello di Messina, pur correggendo alcune statuizioni del giudice di prime cure, con la sentenza n. 185 del 28/3/2022 respingeva l ‘ impugnazione avanzata dal creditore;
-in particolare, la Corte territoriale qualificava la scrittura del 30/3/2005 (recante timbro postale del giorno successivo) come testamento di NOME COGNOME a favore degli opponenti, atto avente data certa (indipendentemente dalla pubblicazione) anteriore al pignoramento, non inficiato dal mero disconoscimento operato dal COGNOME (il quale avrebbe dovuto avanzare domanda di accertamento negativo della falsità e darne prova), in forza del quale la comproprietà dei beni, originariamente del de cuius e della moglie, NOME COGNOME, era stata ceduta ai nipoti (NOME COGNOME e NOME COGNOME, figli dell ‘ esecutato) e in uso (sino al verificarsi di una condizione) alla figlia (NOME COGNOME, coniuge dell ‘ esecutato); proprio il legame familiare giustificava il rinvenimento dei cespiti presso la dimora del debitore, convivente con i beneficiari del lascito testamentario; quanto alla scrittura dell ‘ 11/11/2008, la stessa era da qualificare come negozio di esecuzione della volontà del testatore (di divisione tra i nipoti) e, anche a volerla reputare priva di data certa (circostanza che la Corte messinese escludeva, in ragione del timbro postale apposto -il 12/11/2008
-sulla prima facciata di un foglio unico), i beni staggiti erano in ogni caso da considerare estranei al patrimonio di NOME COGNOME, perché in proprietà indivisa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;
-resistevano con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-le parti depositavano memorie;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-si rileva preliminarmente che può prescindersi dalla verifica della ritualità della notifica all ‘ intimato NOME COGNOME (apparentemente invalida perché eseguita al difensore in primo grado, nonostante la contumacia in appello), in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso;
-sempre in via preliminare si osserva che la revoca del decreto ingiuntivo azionato come titolo esecutivo, avvenuta con sentenza non definitiva e impugnata (come allegato e dimostrato dal ricorrente), non assume alcuna rilevanza ai fini della presente decisione, quantomeno perché difetta idonea e rituale prova sul passaggio in giudicato della predetta decisione;
-con un ‘ unica censura, formulata ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce: «violazione e/o errata e/o falsa applicazione … delle seguenti norme: art. 513 c.p.c. …, artt. 619 c.p.c. e 832 c.c. …, artt. 621 c.p.c. e 832 c.c. …, art. 2697 c.c., …, artt. 587 c.c., 6 02 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c. e 1369 c.c. …, artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., art. 216 c.p.c. …, per
avere la Corte d ‘ Appello di Messina, in contrasto col diritto positivo ed in violazione degli uniformi orientamenti di questa Ecc.ma Corte anche in ordine ai previsti e rigorosi limiti alla prova della proprietà in materia di opposizione di terzo all ‘esecuzione, … in assoluta carenza di valida prova, la proprietà dei beni pignorati in capo ai terzi opponenti (in particolare, come detto, sulla scorta della scrittura privata del 30.3.2005 erroneamente ritenuta vero e proprio testamento utile a comprovare la proprietà in capo ai terzi opponenti dei beni mobili pignorati), di conseguenza la insussistenza del diritto del creditore opposto sui beni pignorati con correlata carenza delle condizioni dell ‘ azione esecutiva promossa dallo stesso»;
-il ricorso è inammissibile, in quanto non rispetta il requisito di contenuto-forma dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ.;
-in particolare, nell ‘ esposizione del fatto processuale, non sono chiaramente esposte le ragioni dedotte con l ‘ impugnazione in appello, impedendo così a questa Corte la verifica sulla mancata riproposizione di eccezioni avanzate in primo grado (con conseguente passaggio in giudicato della decisione in parte qua ) o sull ‘ eventuale introduzione di nuove questioni (sul punto, lo stesso ricorrente ammette di aver formulato nuove eccezioni -ad esempio, la mancata autenticazione delle firme sulle scritture -con l ‘ atto introduttivo del secondo grado);
-inoltre, il motivo difetta di specificità, come dimostra il cumulo in unica censura -oltretutto ricondotta a diversi errori ( in procedendo e in iudicando ) indicati nell ‘ art. 360 cod. proc. civ -di plurime doglianze, attinenti ad eterogenee norme sostanziali e processuali, richiamate senza un esame del loro contenuto precettivo e in assenza di un raffronto con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, ma escludendosi (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01) che possa demandarsi alla Suprema Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue
funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa;
-infine, la parte ricorrente propone una diversa lettura delle scritture private che sono state oggetto di interpretazione e qualificazione dei giudici di merito, ma omette di trascriverle o copiarle nel testo del ricorso, inammissibilmente rimettendo a questa Corte il compito di ricercarle tra i documenti prodotti;
-all ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,