Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25841 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14648/2022 R.G. proposto da:
COGNOMENOME e COGNOMENOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’avv. NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
DEL GIUDICE VINCENZA, rappresentata e difesa d all’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
ACQUAVIVA CONCETTA, COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME
– controricorrenti – nonché contro
D’NOME COGNOME e D’NOME COGNOME
– intimati –
nonché sul ricorso iscritto al n. 14872/2022 R.G. proposto da: COGNOMENOME COGNOME e COGNOMENOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
DEL GIUDICE COGNOME, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
ACQUAVIVA CONCETTA, COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
D’NOME e D’NOME
– intimati –
entrambi proposti avverso la sentenza n. 1357/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 15.1.2021 COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio Del Giudice NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi la Corte di Appello di Napoli, proponendo opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza n.
233/2009, emessa dal medesimo ufficio giudiziario, con la quale era stato ordinato l’arretramento di un fabbricato sito in Comune di Ottaviano. Gli attori esponevano di aver acquistato, insieme a COGNOME NOME, giusta atto del 23.2.1984 per notar COGNOME, la proprietà della quota pari ai 4/6 del totale della proprietà di un terreno sito in Ottaviano da COGNOME NOME, che si era riservato per sé la restante quota dei 2/6 del totale del cespite. Con successiva scrittura privata del 6.3.1984, autenticata nelle firme dal notar COGNOME, i comproprietari dividevano tra loro la proprietà del fabbricato in corso di costruzione sul predetto terreno, con assegnazione, in particolare, a COGNOME NOME e COGNOME NOME di due immobili, per totali 120 mq. circa, sito al primo piano dell’edificio. Il 3.12.2020 gli attori ricevevano una raccomandata a firma dell’avv. COGNOME che li informava che il giorno successivo avrebbe avuto luogo un accesso del C.T.U., nominato dal Tribunale di Nola nell’ambito del procedim ento esecutivo n. 2697/2018, con il quale era stata portata in esecuzione la sentenza n. 223/2009 della Corte di Appello di Napoli, concernente appunto l’ordine di arretrare il fabbricato nel quale si trovano le unità immobiliari degli attori. Da successive verifiche gli attori avevano appreso che detta decisione, emessa a seguito di rinvio disposto con sentenza n. 13338/2006 della Corte di Cassazione, era stata confermata dalla sentenza n. 10318/2016 della predetta Corte di legittimità ed era quindi defini tiva. Dall’esame dei fascicoli processuali, gli attori apprendevano che il giudizio definito con la sentenza posta in esecuzione era stato intrapreso, con citazione del 28.2.1990, da COGNOME NOME, proprietaria di un edificio vicino a quello degli attori, nei soli confronti di COGNOME NOME, per violazione delle distanze tra i fabbricati. A quel giudizio, gli attori erano rimasti
sempre estranei, nonostante essi fossero comproprietari dell’edificio oggetto di causa. Invocavano quindi l’inopponibilità, nei loro confronti, della decisione oggetto dell’opposizione e la sospensione della sua esecuzione.
Si costituiva Del Giudice NOME resistendo alla domanda ed eccependo di aver intrapreso il giudizio non già con l’atto di citazione del 28.2.1990, bensì con il precedente ricorso per denuncia di nuova opera, proposto nel 1982, che era stato semplicemen te riassunto con l’atto del 1990 di cui anzidetto.
Si costituivano anche gli eredi di COGNOME NOME, i quali esponevano di aver a loro volta proposto giudizio di opposizione di terzo avverso la medesima decisione e si associavano alle richieste degli attori.
I due giudizi venivano riuniti e decisi con la sentenza impugnata, n. 1357/2022, con la quale la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibili le opposizioni, sul presupposto che gli opponenti non fossero terzi, ma aventi causa di COGNOME NOME, e dunque successori, pro quota, nel diritto controverso.
Hanno proposto ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME, radicando il ricorso n. 14648/2022, articolato in un unico motivo, con il quale contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1171, 2909 c.c., 689, 102, 111 e 404 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il giudizio intrapreso dalla COGNOME avesse avuto inizio nel 1982, con il ricorso per denuncia di nuova opera, e non invece con la citazione del 1990, nonostante il fatto che solo con quest’ultimo atto l’attrice avesse proposto, per la prima volta, domanda di
abbattimento o arretramento del fabbricato ove si trovano le proprietà degli odierni ricorrenti.
In detto giudizio, si sono costituiti con controricorso, da un lato Del COGNOME NOMECOGNOME e dall’altro gli eredi di COGNOME Domenico.
Sono invece rimasti intimati COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME i quali hanno proposto separato ricorso avverso la medesima sentenza, distinto dal n. 14872/2022, egualmente articolato in un unico motivo, con il quale si contesta la falsa applicazione degli artt. 404, 102, 99, 111, 112, 163, 688, 689, 690 c.p.c., 873, 949, 1171, 2907 e 2563 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sempre per le medesime ragioni sostenute dagli altri ricorrenti.
In questo giudizio si sono costituiti con controricorso, da un lato Del Giudice NOME e dall’altro gli eredi di COGNOME NOME. Sono invece rimasti intimati COGNOME NOME e COGNOME NOME
A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel ricorso n. 14872/2022, i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME Raffaele hanno presentato istanza di decisione.
In prossimità dell’adunanza camerale, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che i due ricorsi vanno riuniti, essendo proposti avverso la medesima sentenza della Corte di Appello di Napoli. Di conseguenza, il primo ricorso, radicato da COGNOME NOME e COGNOME NOME va considerato principale,
mentre quello successivamente proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME va configurato come ricorso incidentale.
Sempre in via preliminare, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Corte n. 9611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
P assando all’esame dei motivi di impugnazione, c on l’unic a censura articolata in ambedue i ricorsi, principale ed incidentale, viene contestata la falsa applicazione degli artt. 404, 102, 99, 111, 112, 163, 688, 689, 690 c.p.c., 873, 949, 1171, 2907 e 2563 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il giudizio intrapreso dalla Del Giudice avesse avuto inizio nel 1982, con il ricorso per denuncia di nuova opera, e non invece con la citazione del 1990, nonostante il fatto che solo con quest’ultimo atto l’attrice avesse proposto, per la prima volta, domanda di abbattimento o arretramento del fabbricato ove si trovano le proprietà degli odierni ricorrenti. Secondo i ricorrenti, il giudizio concluso con la sentenza oggetto di opposizione di terzo avrebbe dovuto essere ritenuto a loro non opponibile, poiché essi avevano acquistato la proprietà con
atto del notar COGNOME in data 23.2.1984, anteriore rispetto alla proposizione della domanda di arretramento del fabbricato in cui le loro proprietà immobiliari sono comprese. Di qui, la loro qualità di terzi, rispetto alle vicende di quella causa, e la fondatezza della domanda da essi medesimi pro posta nelle forme di cui all’art. 404 c.p.c.
Le censure sono inammissibili.
La Corte di Appello ha ritenuto inammissibile l’opposizione di terzo, perché la parte opponente aveva acquistato il suo diritto sul cespite oggetto di causa soltanto dopo l’inizio del giudizio definito con la sentenza oggetto di opposizione. La causa presupposta era stata infatti introdotta nel 1982, con ricorso per nunciazione ex artt. 1171 e 1172 c.c., ed il giudizio era rimasto sospeso sino al 1988, quando la Del Giudice aveva depositato ricorso per la sua prosecuzione, introducendo poi, nel 1990, il giudizio di merito, all’esito della fase sommaria. Secondo i ricorrenti, poiché soltanto in sede di proposizione del giudizio di merito la Del Giudice aveva formulato domanda di abbattimento o arretramento dell’edificio realizzato in violazione delle norme in tema di distanze (cfr. pagg. 30 e s. del ricorso), il loro acquisto, debitamente trascritto, avrebbe dovuto essere ritenuto salvo, poiché risalente ad epoca anteriore.
La stessa parte ricorrente, tuttavia, evidenzia che sin dal 1982 la Del Giudice si era ‘riservata’ sin dalla fase nunciatoria il diritto di invocare l’abbattimento o arretramento delle costruzioni di cui è causa (cfr. pag. 30 del ricorso, in calce) e non considera che il giudizio di nunciazione, al pari di quello possessorio, presenta una struttura bifasica, all’interno della quale la conclusione del primo segmento avviene per mezzo di ordinanza, contenente il cd. interdetto, mentre la seconda fase, introdotta dalla richiesta di una
delle parti e destinata alla prosecuzione del processo, si collega alla precedente in base al disposto dell’art. 703, ultimo comma, c.p.c . Di conseguenza, l’inizio del procedimento suindicato va individuato nel momento in cui viene presentata la domanda introduttiva della prima fase sommaria, che nella specie risale al 1982, e dunque ad una data anteriore a quella in cui gli odierni ricorrenti avevano acquistato il loro diritto sul cespite oggetto del giudizio.
La statuizione del giudice di merito, secondo cui il rimedio dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. non poteva essere proposta, è dunque corretta, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui ‘Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell’impugnazione proposta dall’avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com’è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest’ultimo, mentre è esclusa l’esperibilità da parte sua dell’opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma c.p.c.’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007, Rv. 597173; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21492 del 31/08/2018, Rv. 650314; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11757 del 19/05/2006, Rv. 590827). Sia i ricorrenti principali che quelli incidentali, quindi, non rivestivano la qualità di terzi, essendo successori a titolo particolare nella proprietà del cespite interessato dalla domanda proposta, sin dal 1982, dalla Del Giudice.
In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili, perché la decisione impugnata è conforme ai precedenti di questa Corte, dai quali non vi è ragione per discostarsi.
Le spese di lite sono integralmente compensate nel rapporto tra ricorrente principale ed incidentale, in ragione della reciproca soccombenza, mentre seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al rapporto processuale intercorrente tra i predetti soggetti ed i controricorrenti.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. , con conseguente condanna della sola parte ricorrente incidentale, destinataria della proposta di definizione anticipata formulata in relazione al ricorso n. 14872/2022, al pagamento, in favore di tutte le parti controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge -in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali.
Condanna le predette parti, ricorrenti principali ed incidentali, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì COGNOME NOME e COGNOME NOME , ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile in data 18 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME