SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 6099 2025 – N. R.G. 00001569 2023 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
N. 1569/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 18 dicembre 2025 sono comparsi per l’opponente l’AVV_NOTAIO in sost l’opposta l’AVV_NOTAIO.
. AVV_NOTAIO, per
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il AVV_NOTAIO pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 13:15.
Il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1569/2023 R.G. promossa da:
), con l’AVV_NOTAIO COGNOME P.
contro
con gli AVV_NOTAIOti COGNOME NOME e COGNOME NOME
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 28.11.22 l’intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di della somma di € 5.458,55, oltre ad interessi e spese monitorie, a titolo di saldo per la fornitura di carne bovina detratti gli acconti già ricevuti.
Con atto di citazione in data 28.1.23 proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale dell’Ufficio adito e contestando, nel merito, l’ idoneità della fattura commerciale ai fini dell’ottenimento del provvedimento monitorio e in
(c.f.
(c.f.
opponente
P.
,
opposta
generale per la prova del credito dedotto.
La si costituiva ritualmente in giudizio e, rilevate preliminarmente l’inammissibilità ed infondatezza della svolta eccezione di incompetenza territoriale, l’improcedibilità dell’opposizione per il mancato deposito della copia notificata del provvedimento monitorio e per la mancata produzione del provvedimento stesso nel formato previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale, concludeva nel merito per il rigetto dell’opposizione e la conferma del provvedimento monitorio o, in subordine, per la condanna dell’opponente al pagamento della somma azionata a titolo di arricchimento senza causa.
Concessa l’esecuzione provvisoria al decreto opposto e scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all’udienza del 18.12.25, ex art. 281 -sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate.
Quanto alla dedotta incompetenza territoriale, l’eccezione è inammissibile giacché la competenza del Tribunale di Venezia non viene contestata sotto tutti i possibili criteri di collegamento (si veda, in tal senso, tra le molte, Cass. n. 5456/14).
Nel caso, quanto all’art. 20 c.p.c., se la competenza dell’Ufficio viene contestata con riferimento al locum destinatae solutionis , affermandosi che il credito sarebbe illiquido, nulla viene detto con riguardo al luogo dove è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio.
Nel merito l’opposizione è infondata, apparendo liquida la questione anche al di là delle eccezioni preliminari di improcedibilità sollevate dall’opposta .
L’opponente contesta l’ idoneità delle fatture prodotte ai fini della prova del credito, che viene contestato.
Tuttavia, si è osserva, da un lato la contestazione risulta oltremod o generica, dall’altro, in ogni caso, a fronte della produzione anche dei d.d.t. regolarmente sottoscritti, idonei a comprovare l’esecuzione della prestazione, l’opponente non ha mai contestato, nemmeno prima del giudizio, la ricezione della merce, la conformità della stessa agli ordini ed i prezzi applicati, di tal che può ritenersi che la creditrice-opposta abbiano adeguatamente assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante .
L’opposizione va, per l’effetto, respinta ed il provvedimento monitorio integralmente confermato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
-rigetta l’opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo
-condanna l’opponente alla rifusione dell e spese del giudizio di opposizione in favore dell’opposta, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale
Venezia, 18 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME