Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26443 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30290/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME E NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.C., rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30290/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME E NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.C., rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10013 del 22/6/2022 del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 1/7/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALE parti;
RILEVATO CHE:
-nell ‘ espropriazione immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Roma da Banca di Credito Cooperativo di Roma, con l ‘ intervento della medesima banca e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli esecutati venivano ammessi alla conversione del pignoramento con rateizzazione dei pagamenti;
-in vista dell ‘ udienza del 25/7/2018, fissata per la verifica dei versamenti e la redazione di un primo progetto di distribuzione, gli stessi esecutati avanzavano, in data 22/5/2018, istanza al giudice dell ‘ esecuzione affinché dichiarasse la sopravvenuta caducazione del decreto ingiuntivo azionato con l ‘ intervento (quale conseguenza del parziale accoglimento dell ‘ opposizione promossa); in seguito, nel corso dell ‘ udienza predetta, contestavano il credito di RAGIONE_SOCIALE;
-in esito all ‘ udienza del 25/7/2018 il giudice dell ‘ esecuzione così disponeva: «…vista la documentazione versata dal Custode, attestante la regolarità dei pagamenti effettuati dal debitore; preso atto della precisazione dei crediti depositata da RAGIONE_SOCIALE; ribadito che la determinazione della somma da versare in sostituzione RAGIONE_SOCIALE cose pignorate, che il giudice opera ai sensi dell ‘ art. 495 c.p.c., comporta una valutazione sommaria RAGIONE_SOCIALE pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché RAGIONE_SOCIALE spese già anticipate e da anticipare e non deve tenere conto dell ‘ esistenza o dell ‘ ammontare dei singoli crediti, indipendentemente dalle contestazioni circa la sussistenza e l ‘ ammontare dei singoli crediti e la sussistenza dei diritti di prelazione ( ex plurimis Cass. civ., Sez. 3, 03/09/2007, n. 18538; CC sez. III n. 4046); evidenziato che il
Custode, nel redigere la nuova bozza del progetto di distribuzione parziale da effettuarsi sull ‘ importo ad oggi versati dal COGNOME nell ‘ ambito della conversione, e pari ad euro 57.600,31, non dovrà tenere conto dell ‘ intervento sopra richiamato, dovrà di contro tenere conto della precisazione dei crediti effettuata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e in atti depositata, non dovrà distinguere tra i crediti privilegiati o meno, bensì esclusivamente dell ‘ ammontare del credito come precisato; visto l ‘ art. 495 c.p.c., P.Q.M. Onera il Custode a depositare nuova bozza del progetto di distribuzione parziale che tenga conto nelle indicazioni di cui alla parte motiva, entro il 3.9.2018, riservando all ‘ esito l ‘ assegnazione parziale in favore dei soggetti legittimati»;
-con ricorso in data 12/9/2018 NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avverso quest ‘ ultimo provvedimento, asserendo che il giudice dell ‘ esecuzione non aveva tenuto in considerazione le contestazioni svolte con l ‘ istanza del 22/5/2018 e all ‘ udienza del 25/7/2018;
-il giudice dell ‘ esecuzione, con ordinanza del 14/8/2019, respingeva l ‘ istanza di sospensione e fissava il termine per l ‘ introduzione del giudizio di merito;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10013 del 22/6/2022, respingeva l ‘ opposizione;
-avverso tale decisione, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, basato su quattro motivi;
-resistevano con distinti controricorsi la Banca di Credito Cooperativo di Roma e l ‘ RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE;
-sia COGNOME e COGNOME, sia Banca di Credito Cooperativo di Roma depositavano memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 1/7/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi dell ‘ impugnazione, perché l ‘ opposizione agli atti esecutivi avanzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME era ab origine inammissibile per plurime ragioni, sicché la pronuncia impugnata dev ‘ essere cassata senza rinvio a norma dell ‘ art. 382 cod. proc. civ.;
-infatti, come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14282 del 05/05/2022, Rv. 664846-01, «Possono costituire oggetto dell ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell ‘ esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell ‘ esecuzione volti all ‘ instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura – i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell ‘ azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all ‘ interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti – e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti.»;
-nella fattispecie in esame, invece, gli opponenti hanno impiegato il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. rispetto ad un atto meramente interlocutorio del giudice dell ‘ esecuzione, col quale si davano indicazioni all ‘ ausiliario per la predisposizione di una bozza di progetto di riparto, destinata ad essere esaminata successivamente; è infatti sufficiente la lettura dell ‘ ordinanza opposta per avvedersi che il giudice non dirime le questioni poste dagli odierni ricorrenti (come avviene nell ‘ opposizione distributiva, peraltro proponibile solo dopo che il progetto è stato formato e sottoposto alle parti), ma si limita a impartire istruzioni al proprio ausiliario;
-costituisce ulteriore ragione di originaria inammissibilità della causa la tardiva introduzione dell ‘ opposizione de qua , assoggettata al termine decadenziale ex art. 617 cod. proc. civ., la cui violazione «può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso,
trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d ‘ ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l ‘ azione non poteva proporsi.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8501 del 25/03/2021, Rv. 660855-01);
-difatti, nel caso in esame, gli odierni ricorrenti hanno reagito avverso l ‘ ordinanza del 25/7/2018 soltanto il 12/9/2018, ben oltre il termine decadenziale prescritto (che non soggiace a sospensione ‘ feriale ‘ , trattandosi di opposizione esecutiva);
-in conclusione, come già anticipato e per le ragioni suesposte, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. perché l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non poteva essere proposta;
-ai sensi dell ‘ art. 385, comma 2, cod. proc. civ., nel dispositivo si provvede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Roma, sulle spese del giudizio di merito, in considerazione dell ‘ inammissibilità del rimedio impiegato dagli odierni ricorrenti e configurandosi quindi una loro (solidale) soccombenza, benché in rito ed ufficiosamente rilevata, sulla loro domanda;
-alla decisione consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere a Banca di Credito Cooperativo di Roma le spese del grado di merito, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese del grado di merito, liquidate in Euro 1.900,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere a Banca di Credito Cooperativo di Roma le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,