Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8882 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7295-2023 proposto da:
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Tempestività dell ‘ opposizione Onere di allegazione e prova a carico dell ‘ opponente -Necessità Conseguenze sul giudizio di legittimità
R.G.N. 7295/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 25/11/2024
COGNOME ASSUNTA, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO ROMA, in persona del l’amministratore e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso da ll’A vvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 13775/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 21/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 25/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 13775/22, del 21 settembre 2022, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., dalla stessa proposta avverso il provvedimento ex art. 512 cod. proc. civ., con il quale è stato assegnato al Condominio di INDIRIZZO, in Roma (d’ora in poi, anche solo ‘il Condominio’) l’importo di € 20.589,26.
Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver subito -ad opera di un creditore diverso dal Condominio -il pignoramento di due suoi immobili, così incardinandosi una procedura espropriativa, nel corso della quale interveniva il predetto Condominio, per far valere due crediti in forza di altrettanti decreti ingiuntivi, per gli importi, rispettivamente, di €. 10.450,13 ed € 10.139,13.
Conclusasi tale procedura con la liberazione dal vincolo pignoratizio di uno dei due beni e la vendita all’incanto dell’altro, in relazione al ricavato di questa veniva redatto un progetto di distribuzione ex art. 512 cod. proc. civ., in forza del quale risultavano soddisfatti tutti i creditori, con retrocessione alla Tralicci della residua somma di € 56.397,26. L’odierna ricorrente, tuttavia, si opponeva al piano di riparto, limitatamente alle somme liquidate al Condominio, e ciò in quanto il progetto di d istribuzione non aveva defalcato l’importo di € 4.392,63, ad essa spettante nei confronti del medesimo, in forza di un titolo giudiziale, costituito da sentenza passata in giudicato.
Nell’opporsi al piano di distribuzione, la COGNOME a riprova della fondatezza dell’eccezione di compensazione ex art. 1241 cod. civ. -deduceva di aver notificato al Condominio atto di precetto, in uno con il suddetto titolo giudiziale, per il ridetto i mporto di € 4.392,63. Senonché, essendo stato tale atto di precetto oggetto, a propria volta, di opposizione da parte del Condominio di INDIRIZZO, opposizione in relazione alla quale risultava intervenuta sentenza del Giudice di pace di Roma -che si assumeva passata in giudicato -di accoglimento della stessa, la domanda della Tralicci ex art. 617 cod. proc. civ. era rigettata.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 512 e 617 cod. proc. civ.
In via preliminare, la COGNOME ‘insta per la rimessione degli atti in primo grado dal momento che non è stato acquisito il fascicolo della fase esecutiva’, adempimento che la giurisprudenza di questa Corte -si sottolinea -indica come ‘necessario per giu dicare sulla legittimità sostanziale o formale dell’esecuzione medesima’ (viene richiamata Cass. Sez. 3, sent. 4 settembre 1985, n. 4612, Rv. 442071-01).
Si assume che ‘l’acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva era doverosa dal momento che il GE avrebbe avuto contezza del piano di riparto dal quale era possibile evincere che tutti i debitori erano stato soddisfatti e che vi era una somma da ret rocedere all’esecutata pari ad € 56.397,26’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 324 cod. proc. civ., nonché dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e dell’art. 2697 cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata per aver dato rilievo ad un supposto ‘giudicato’ di accoglimento dell’opposizione, vittoriosamente esperita dal Condominio di INDIRIZZO in relazione al precetto con il quale essa COGNOME gli aveva intimato il pagamento del credito dalla stessa poi eccepito in compensazione, a fondamento della sua opposizione al piano di distribuzione.
Deduce, al riguardo, l’odierna ricorrente che ‘l’eccezione di giudicato presuppone che l’eccipiente fornisca la prova, ex art. 2697 cod. civ., della definitività del titolo posto a supporto dell’eccezione de qua ‘. Si sottolinea, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione’
Orbene, nella fattispecie in esame, la sentenza del Giudice di pace Roma era sfornita di prova del passaggio in giudicato in parola.
Non solo, tale sentenza -all’esito di gravame si assume essere stata annullata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 17323/22, del 22 novembre 2022.
Nel presente giudizio è intervenuto il Condominio, che deve ritenersi, però, solo intimato, dal momento che ‘l’atto di costituzione del nuovo difensore’, depositato il 24 luglio 2023, non può valere quale controricorso, sia in ragione della sua
tardività (il ricorso è stato notificato al Condominio in data 21 marzo 2023, nonché depositato il successivo 4 aprile), sia in ragione della carenza d ei contenuti propri dell’atto ‘ de quo ‘ . Il difensore, infatti, si è limitato a richiedere di ‘poter ricevere tutte le comunicazioni anche quella relativa alla fissazione dell’udienza’.
5 . La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
7.1. La ricorrente, infatti, non ha soddisfatto l’onere di allegare ritualmente e dimostrare la tempestività dell ‘ opposizione da essa proposta, nonché -almeno compiutamente -i motivi della stessa come formulati nel solo rilevante ricorso introduttivo della fase sommaria dell’opposizione formale .
La prima delle due carenze è, peraltro, assorbente, giacché ‘in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., l’opponente ha l’onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecut ivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione’ (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2024, n. 19932, Rv. 671817-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2012, n. 7051, Rv. 622630-01).
Per tale ragione, dunque, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, dovendosi ritenere il Condominio di INDIRIZZO -per le ragioni già illustrate -quale mero intimato.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare , al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della