Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28641 Anno 2024
SENTENZA
sul ricorso N. 29481/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO come da procura in atti, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Area Legale Territoriale Centro, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, come da procura a margine del controricorso, domicilio digitale ;
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale EMAIL
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresenta ta e dife sa dall’AVV_NOTAIO come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di NOME)
– intimati – avverso la sentenza n. 1490/2022 del Tribunale di Foggia, depositata in data 30.5.2022;
udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 30.5.2022, il Tribunale di Foggia – quale giudice del rinvio a seguito di Cass. n. 6587/2021 accolse l’opposizione agli atti esecutivi proposta da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza di
N. 29481/22 R.G.
assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 29.1.2015, emessa dal g.e. foggiano (nella procedura iscritta al N. 9355/2013 R.G.E.) in favore del creditore pignorante NOME COGNOME e in danno dell’esecutato NOME COGNOME, a carico solidale di tutti i terzi pignorati (oltre alle predette società, anche di RAGIONE_SOCIALE Carime s.p.a., RAGIONE_SOCIALE Popolare dell’Emilia -Romagna soc. coop. e Findomestic RAGIONE_SOCIALE s.p.a.). Il giudice del rinvio, in particolare, revocò l’ordinanza opposta in quanto il pignoramento presso terzi non era stato notificato al debitore esecutato, e cond annò il pignorante alla restituzione della somma di € 25.577,04 in favore di B anca RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e di € 19.194,16 in favore di RAGIONE_SOCIALE, nonché i procuratori del COGNOME alla restituzione alla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE di quanto da queste pagato per spese legali; infine, regolò le spese dell’intero giudizio.
Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di tre motivi, cui resistono con autonomi controricorsi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Gli altri intimati non hanno resistito. Il ricorrente, nonché tutte le controricorrenti, tranne RAGIONE_SOCIALE, hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte (confermate nella discussione orale, nell’odierna pubblica udienza) , chiedendo l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 della legge 890/1982, 2697 c.c., 24 e 111 Cost., 392 e 393 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto ‘la ritualità’ della notifica al creditore procedente COGNOME NOME, dell’atto di citazione
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introduttivo del giudizio di rinvio, operata da RAGIONE_SOCIALE, per l’effetto dichiarandone la contumacia, perché non costituitosi. Osserva il ricorrente che, invece, detta notifica, richiesta all’UNEP presso il Tribunale di Foggia da RAGIONE_SOCIALE a mezzo del servizio postale, non si è mai perfezionata.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1292, 1294, 1306 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice del rinvio accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., condannando alle restituzioni NOME COGNOME (ed i suoi legali distrattari), nonostante il giudicato già formatosi a carico di tale banca; essa, infatti, non aveva impugnato per cassazione la sentenza N. 1858/2017 del Tribunale di Foggia, che aveva totalmente rigettato la sua opposizione ex art. 617 c.p.c., confermando l’ordinanza di assegnazione somme emessa il 29 .01.2015 dal g.e. nel procedimento N. 9355/2013 R.G.E., con cui le era stato imposto il pagamento in via solidale con gli altri terzi pignorati in favore del creditore procedente NOME COGNOME.
1.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della costituzione in giudizio da parte di RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE), non rilevata d’ufficio dal giudice del rinvio, derivante dalla mancanza agli atti della procura speciale abilitante la asserita procuratrice speciale al rilascio del mandato ad litem .
2.1 Premesso che, complessivamente, il ricorso in esame rispetta i requisiti previsti dall’art. 366, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , essendosi offerta una più che sufficiente esposizione dei fatti sostanziali e
processuali ed essendosi chiaramente indicate le censure svolte riguardo a specifiche statuizioni adottate dal Tribunale foggiano, osserva la Corte che, con riguardo al primo motivo, non appare condivisibile la denunciata non autosufficienza del mezzo ventilata sia dal P.G., nonché sostanzialmente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per non essere stato riprodotto il contenuto della relata di notifica e dell’avviso di ricevimento.
Infatti, è stato condivisibilmente affermato che ‘ In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti ‘ (Cass. n. 1150/2019). Ebbene, dall’esame del mezzo – come pure sottolineato dal ricorrente in memoria – risultano idoneamente tutti gli elementi che consentono a questa Corte di valutare la potenziale decisività della censura in parola già sulla base di quanto riportato in ricorso, sicché l’eccezione deve essere disattesa.
2.2 Il motivo è però infondato.
L ‘atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. , a seguito della cassazione con rinvio della prima sentenza di merito, è stato notificato da RAGIONE_SOCIALE (quale parte processuale) a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 890/1982. Stante l’assenza del destinatario NOME COGNOME, accertata dall’ufficiale postale all’atto del tentativo di consegna del plico, ne è stato disposto il deposito presso
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l’ufficio postale e si è data informativa al NOME con spedizione di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) ai sensi dell’ art. 8 della legge n. 890/1982.
Ora, è noto che, in base all’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 10012/2021, la notifica a mezzo del servizio postale, in caso di irreperibilità del destinatario, si perfeziona a seguito della effettiva ricezione della CAD; il che può avvenire o mediante consegna effettiva della raccomandata a mani del destinatario (o di persona legittimata a riceverla) , oppure mediante consegna ‘legale’ (ossia, nelle forme di legge, diverse dalla consegna a mani) e dunque (trattandosi di raccomandata) nelle forme del regolamento postale: occorre cioè, che – se la CAD non viene consegnata a mani del destinatario – la raccomandata venga depositata presso l’ufficio postale, intendendosi perfezionata la consegna (in caso di mancato ritiro del plico presso l’ufficio postale) una volta maturato il tempo di compiuta giacenza della raccomandata. In mancanza di tale supplemento procedurale, la notifica ex art. 8 non ha modo di perfezionarsi.
Ora, dal doc. 5 allegato al ricorso, risulta che la CAD non è stata consegnata a mani (come è pacifico), ma che ad essa ha fatto seguito il deposito del plico che la conteneva presso l’ufficio postale, ai fini del perfezionamento della notifica, in ultima analisi, per compiuta giacenza. Risulta, in altre parole, che l’agente postale ha emesso l’avviso di giacenza e che effettivamente la racc omandata contenente la CAD è rimasta giacente presso l’ ufficio postale per il periodo prescritto dal regolamento postale di cui al d.m. 1.10.2008 e comunque per almeno dieci giorni, ai fini del perfezionamento per compiuta giacenza, termine esplicitamente previsto da ll’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 , cui qui può farsi ricorso per analogia, trattandosi (quella in esame) di questione simile
ed in tutto equiparabile a quella esplicitamente disciplinata: la ricezione ‘ legale ‘ della CAD da parte del COGNOME, dunque, può dirsi sussistente, e con essa il perfezionamento della notifica dell’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. , posto che, dovendo computarsi il dies a quo nella data del 11.6.2021, indicata nell’avviso di ricevimento quale data di deposito e spedizione della racc. contenente la CAD (senza che, in proposito, risulti presentata alcuna querela di falso, facendo dunque fede detta attestazione a tutti gli effetti di legge), la restituzione al mittente effettuata il 23.6.2021 è avvenuta certamente dopo il perfezionamento della consegna. Il motivo è dunque rigettato.
3.1 Il secondo motivo è invece fondato, nei termini che seguono.
Occorre però premettere che il Tribunale foggiano, in sede di rinvio, ha non solo annullato tout court – accogliendo le opposizioni agli atti esecutivi promosse e/o proseguite da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’opposta ordinanza di assegnazione, ma ha anche provveduto alla condanna di NOME COGNOME alla restituzione di quanto conseguito in esecuzione di detta ordinanza, ritenendo di tanto poter disporre, anche d’ufficio quale giudice del rinvio, come effetto immediatamente derivante dalla cassazione della sentenza impugnata, operata nella specie dalla citata Cass. n. 6587/2021.
Nel far ciò, però, il Tribunale pugliese non ha considerato che la pronuncia sulle opposizioni formali ha natura meramente rescindente, principio su cui è ferma la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. n. 28926/2023, ove altri e compiuti riferimenti), sicché al giudice del merito non è consentito andare oltre -in caso di accoglimento dell’opposizione stessa – la pronuncia di annullamento dell’atto opposto. In alcun modo, dunque, il Tribunale avrebbe potuto disporre
le restituzioni che, stante l’impossibilità che, in proposito, provvedesse il g.e. (non dotato di un simile potere), avrebbero dovuto costituire oggetto di autonome azioni di ripetizioni d’indebito, da parte dei solventes ; tuttavia, salvo quanto si dirà infra nello scrutinio del secondo mezzo, non è possibile statuire al riguardo in questa sede, stante la natura vincolata del giudizio di legittimità e l’assenza di specifiche censure al riguardo, da parte di alcuno.
3.2 Ciò chiarito, e venendo alla inusuale assegnazione ‘ in solido ‘ di tutti i crediti dichiarati dai terzi pignorati ex art. 547 c.p.c., operata dal g.e. con l’ordinanza opposta, ritiene la Corte di poter condividere il percorso prospettato dal P.G., nel senso che detta assegnazione ‘solidale’ non comporta, in realtà, una effettiva solidarietà tra terzi pignorati, in vantaggio del creditore assegnatario NOME COGNOME: ciascun rapporto di debito-credito intercorrente tra il debitore esecutato NOME COGNOME e ciascuno dei terzi pignorati ha indubbiamente una autonomia strutturale e funzionale del tutto incompatibile con la solidarietà passiva ex art. 1292 c.c., che non può in alcun modo sorgere né per effetto del pignoramento (trattandosi, in caso di pluralità di terzi pignorati, di plurime ed autonome azioni esecutive), né con l’ordinanza di assegnazione , difettando per definizione (almeno) l’ eadem causa obligandi, se non anche l’ idem debitum .
In realtà, per effetto di una simile assegnazione, il g.e. ha finito col generare (certamente, esorbitando dai suoi poteri , che non comprendono l’immutazione oggettiva dei rapporti oggetto del processo esecutivo da lui diretto) un fascio di obbligazioni alternative ex latere debitoris in favore di NOME COGNOME COGNOME ma il terzo costretto a paga re l’importo assegnato non può comunque avere regresso verso
gli altri , proprio per l’assoluta autonomia del rapporto obbligatorio che lo lega al l’esecutato e, per effetto della cessione forzosa del credito, ex art. 2928 c.c ., al creditore pignorante assegnatario (considerazioni in tutto analoghe possono muoversi, ovviamente, con riguardo agli altri terzi pignorati, destinatari di detta ordinanza). Una volta che il creditore – in consimili situazioni – abbia effettuato l’ electio, rivolgendosi ad uno specifico debitor debitoris , il solo effetto che questi consegue, adempiendo il proprio obbligo in favore dell’assegnatario , è quello di liberarsi corrispondentemente nei confronti del debitore esecutato, non altro (beninteso, salvo l’effetto estintivo, se del caso anche solo parziale, di tale solutio , opponibile dagli altri terzi debitores debitoris che fossero in séguito compulsati per l’adempimento dal creditore assegnatario, già procedente) .
3.3 Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte è ampiamente ricevuto il principio per cui l’adozione di un provvedimento abnorme da parte del g.e. non esime il soggetto interessato dall’onere di proporre l’opposizione formale ex art. 617 c.p.c. , pena l’inoppugnabilità dell’atto, benché affetto da abnormità (v. Cass. n. 28562/2023; Cass. n. 11698/2024).
Ora, ove si consideri che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha coltivato l’opposizione spiegata ex art. 617 c.p.c. in relazione all’ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 29.1.2015, non ricorrendo per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1858/2017 (poi cassata da questa Corte con sentenza n. 6587/2021, ma su rico rso di altri terzi pignorati, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), che aveva respinto detta opposizione, risulta di tutta evidenza che essa non può che restare vincolata agli effetti dell’atto , originariamente opposto (benché, a quanto pare, per ragioni diverse
da quella prima descritta), ma oramai definitivamente consolidatosi nei suoi confronti (a differenza delle altre due banche appena citate, che invece sono risultate vittoriose, sia nel precedente giudizio di legittimità, che all’esito del giudizio di rinvio) e, per di più, con l’autorità della cosa giudicata . In altre parole, la pronuncia rescindente del giudice del l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., contrariamente a quanto opinato dal giudice del rinvio, può giovare solo a chi abbia proposto e coltivato utilmente l’opposizione stessa, non anche nei confronti delle altre parti del processo esecutivo, rimaste inerti, benché lese nella propria posizione dagli effetti dell’atto esecutivo da altri opposto .
Ha dunque in ogni caso errato il Tribunale nel condannare NOME COGNOME (e i suoi legali distrattari) alla restituzione di quanto ricevuto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché nei suoi confronti l’ordinanza di assegnazione era da considerare ormai inoppugnabile, né può in alcun modo rilevare che essa – in accoglimento dell’opposizione formale da altri proposta – sia stata annullata e/o revocata.
4.1 Il terzo motivo è infondato.
Come risulta ampiamente dalla documentazione allegata al controricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e comunque ivi riprodotta, la procura speciale indicata nella comparsa di costituzione in appello quale fonte del potere rappresentativo di NOME COGNOME (procura in notar NOME AVV_NOTAIO COGNOME in data 14.4.2021, rep. 6745, racc. 4737) è stata regolarmente prodotta dinanzi al Tribunale di Foggia in sede di rinvio, ed in essa risulta – tra gli altri – quale procuratore speciale nominato, la predetta NOME COGNOME.
Tanto basta, ai fini del rigetto della censura in esame, giacché gli ulteriori profili agitati dal ricorrente in memoria tendono ad ampliarne – inammissibilmente – la
portata, noto essendo che con la memoria il ricorrente ‘ non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione ‘ ( ex plurimis , Cass. n. 8949/2023).
5.1 In definitiva, sono rigettati il primo e il terzo motivo, mentre è accolto il secondo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione senza rinvio, sebbene limitatamente al capo di condanna restitutoria in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ferma nel resto, non occorrendo ulteriormente statuire in proposito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore degli importi riconosciuti oggetto delle rispettive pretese, seguono la soccombenza e, nei rapporti tra il ricorrente da un lato e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vanno poste, quanto al giudizio di legittimità, a carico di NOME COGNOME; nei rapporti tra il ricorrente e RAGIONE_SOCIALE vanno poste, sia per il giudizio di merito, che per questo giudizio di legittimità, a carico di quest’ultima.
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso e accoglie il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata, senza rinvio.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che liquida rispettivamente in € 5.500,00 ed in € 6.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge; condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese dell’intero giudizio in favore di
N. 29481/22 R.G.
NOME COGNOME, spese liquidate in € 4.050,00 per compensi per il giudizio di primo grado, € 4.050,00 per compensi per il giudizio di rinvio ed € 5.500,00 per compensi per il giudizio di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno