Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3884 Anno 2026
–
Civile Ord. Sez. L Num. 3884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10087-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente con mandato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 08/03/2022 R.G.N. 16326/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’8 marzo 2022, il Tribunale di Roma Sezione Fallimentare, in relazione all’opposizione proposta da NOME
Oggetto
Opposizione allo stato passivo
R.G.N. 10087/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2026
CC
–
–
–
–
COGNOME al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre ammetteva l’importo relativo all’indennità risarcitoria riconosciuta all’esito del giudizio dRAGIONE_SOCIALE stessa COGNOME promosso nei con fronti dell’RAGIONE_SOCIALE per la declaratoria di illegittimità dei successivi contratti a termine in virtù dei quali aveva prestato servizio in favore del predetto RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’analoga domanda relativamente agli altri crediti accertati all’esito del predetto giudizio a titolo di premio incentivante e spese legali del doppio grado di giudizio.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, stante la non opponibilità RAGIONE_SOCIALE procedura della sentenza che definiva il predetto giudizio, di dover condividere la statuizione resa nella parte relativa all’abusiva reiterazione dei contratti a termine ed al conseguente riconoscimento del l’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, e di non potere, viceversa, esaminare ai fini del presente giudizio la fondatezza delle ulteriori pretese in quella sede riconosciute.
Per la cassazione del decreto ricorre la COGNOME affidando l’impugnazione a due motivi . L ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.
La ricorrente ha poi presentato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamenta a carico del Tribunale il carattere meramente apparente della motivazione del decreto opposto. Rileva che il Tribunale , al di là dell’inopponibilità RAGIONE_SOCIALE procedura della sentenza resa nel pregresso giudizio, era tenuto RAGIONE_SOCIALE
–
–
–
cognizione, iuxta alligata et probata partium, delle pretese già giudizialmente accolte nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE ed in sede di opposizione al passivo riproposte a carico della procedura.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 52, 209, 98 e 99 della legge fallimentare e 115 c.p.c., la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dal Tribunale di Roma dovendo ritenersi es sere l’opposizione allo stato passivo la sede propria per l’accertamento del credito a seguito del rigetto della relativa istanza di insinuazione al passivo.
Il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento RAGIONE_SOCIALE luce dell’orientamento costantemente espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 5847/2021), secondo cui il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione da qui derivando che, nella specie, ferma l’inopponibilità RAGIONE_SOCIALE massa della sentenza resa nel giudizio pregresso, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sulla sussistenza o meno del credito sulla scorta di quanto a rig uardo allegato e provato dall’opponente mentre sul punto il Tribunale non effettua alcun accertamento risultando il giudizio di rigetto della domanda effettivamente apparente.
E’ stato già affermato da questa Corte, ed al principio va qui data continuità, che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» ( Cass. n. 1986/2025).
–
–
Il primo motivo va, dunque, accolto, restando assorbito il secondo ed il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Roma che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in diversa composizione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9.1.2026
La Presidente NOME COGNOME