Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21840 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 16776/23 proposto da:
-) COGNOME NOME NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 6 marzo 2023 n. 448; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Antefatto .
NOME COGNOME e NOME COGNOME nel 2001 acquistarono un immobile dalla società RAGIONE_SOCIALE
L’immobile era stato interessato da lavori di restauro progettati e diretti da NOME COGNOME
1.1. Nel 2003 NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero dinanzi al Tribunale di Lucca NOME Giovanni COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, allegando che l’immobile presentava vizi strutturali sottaciuti dalla venditrice al momento dell’acquisto ed ascrivibili anche a responsabilità del progettista e direttore dei lavori.
Oggetto: esecuzione forzata pronuncia di condanna nei confronti di società estinta -omessa impugnazione della sentenza – deducibilità del vizio in sede di opposizione all’esecuzione – esclusione.
Chiesero la risoluzione del contratto di vendita e la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno.
1.1. In quel giudizio fu depositata una comparsa di risposta nella cui epigrafe si legge: ‘ l’Arch. NOME COGNOME, residente in Lucca ed ivi elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. NOME COGNOME per mandato in calce all’atto di citazione notificato ‘ .
Nel corpo dell’atto è costantemente usato il maschile singolare (‘ il comparente’ , ‘ dal comparente’ , ecc.).
Tuttavia gli argomenti spesi a difesa nel corpo della comparsa di costituzione sono riferibili anche alla posizione del venditore (RAGIONE_SOCIALE).
In particolare NOME COGNOME in quell’atto dichiarò che:
-) ‘ il comparente trasferì la proprietà degli immobili oggetto di causa ai sigg.ri COGNOME (comparsa di costituzione in primo grado, p. 3);
) gli acquirenti conoscevano i vizi dell’immobile ed a causa di essi
-ottennero uno sconto sul prezzo (pp. 4-5).
Concluse sostenendo che ‘ gli attori (…) sono stati posti in grado di valutare compiutamente se acquistare i fabbricati di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e se, nonostante tutti i problemi sopra evidenziati, lo hanno ugualmente fatto, dovranno assumersene ogni conseguenza, senza pretendere (…) di addebitarle al comparente ‘ .
Il Tribunale di Lucca rigettò la domanda dichiarando di provvedere nei confronti di NOME COGNOME in proprio e nella qualità’ . La sentenza fu appellata dai soccombenti.
L’appello fu notificato a NOME laudio NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE , nel domicilio eletto presso gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
2.1. In grado di appello NOME COGNOME si costituì depositando una comparsa nella cui epigrafe si legge: ‘ l’Arch. NOME COGNOME, residente in Lucca ed ivi elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso le studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. NOME COGNOME per mandato in calce all’atto di citazione notificato ‘ .
Tuttavia, nell’epigrafe d ella comparsa conclusionale, della memoria di replica e della nota spese depositate in grado di appello si legge che i suddetti atti furono depositati per ‘ l’architetto NOME COGNOME e per la RAGIONE_SOCIALE
3. La Corte d’appello di Firenze con sentenza 12.2.2016 n. 203:
-) ritenne (implicitamente ma inequivocamente ) che l’appello fu proposto sia contro NOME COGNOME in proprio, sia contro la RAGIONE_SOCIALE;
-) rigettò la domanda proposta nei confronti di NOME COGNOME ed accolse quella proposta contro la RAGIONE_SOCIALE, che condannò al risarcimento del danno.
4. I fatti del presente giudizio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù della sentenza d’appello 203/16 ricordata al § precedente iniziarono l’esecuzione forzata e notificarono il precetto a NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante e socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE
4.1. NOME COGNOME propose opposizione all’esecuzione, deducendo che:
-) il titolo esecutivo giudiziale sotteso dal precetto non conteneva alcuna statuizione di condanna nei suoi confronti;
-) la società RAGIONE_SOCIALE si era estinta prima dell’introduzione del giudizio di danno; pertanto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ‘ era inutiliter data’ ; infatti nessuno si era
costituito per la suddetta società in primo grado né in appello, mentre egli si era costituito nei due precedenti gradi di giudizio soltanto in proprio;
-) il precetto non era sottoscritto;
-) i conteggi in esso contenuti erano erronei.
Con sentenza 30.4.2020 n. 332 il Tribunale di Lucca rigettò l’opposizione ritenendo che:
-) NOME COGNOME nel giudizio presupposto si era costituito sia in proprio che quale rappresentante della Casaverde;
-) sebbene la suddetta qualità non fosse stata spesa in modo espresso, tale conclusione doveva trarsi dal contenuto oggettivo della comparsa di costituzione, riferibile anche alla Casaverde;
-) pertanto, nel giudizio concluso dalla sentenza di condanna la RAGIONE_SOCIALE fu validamente costituita e non contumace;
-) il titolo esecutivo fu, perciò, validamente notificato a NOME COGNOME quale accomandatario della Casaverde nel domicilio eletto presso il difensore, a nulla rilevando che nelle more del giudizio la Casaverde si fosse estinta.
La sentenza fu appellata dal soccombente.
Con sentenza 6.3.2023 n. 448 la Corte d’appello di Firenze rigettò il gravame. La Corte ritenne che:
-) l’atto introduttivo del primo grado del giudizio presupposto fu validamente notificato a NOME COGNOME nonostante l’estinzione della RAGIONE_SOCIALE, poiché secondo la disciplina vigente ratione temporis l’estinzione della società non produceva effetti sino all’esaurimento dei rapporti giuridici pendenti;
-) NOME COGNOME nel giudizio di danno si costituì sia in proprio che quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE né era necessario che tale qualità fosse espressamente spesa nella procura alle liti;
-) essendo la Casaverde costituita in primo grado, correttamente l’appello fu a d essa notificato presso il difensore;
N.R.G.: 16776/23
Camera di consiglio del 12 giugno 2025
-) l’estinzione della RAGIONE_SOCIALE comunque non produsse effetti sul giudizio di danno, giacché tale evento non fu mai dichiarato dal procuratore costituito;
-) vi era un errore di calcolo nel precetto.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su cinque motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c.; 2312, 2315 e 2324 c.c..
Nell’illustrazione
del motivo è esposta una tesi così riassumibile:
-) NOME COGNOME nel primo grado del giudizio presupposto, si costituì solo in proprio e non anche come legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, la quale si sarebbe dovuta ritenere contumace;
-) la sentenza impugnata ha ritenuto il contrario, muovendo dall’assunto che NOME COGNOME nel giudizio di danno, avesse conferito il mandato al difensore sia in proprio che quale accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE;
-) questa conclusione fu tuttavia erronea: sia perché la procura alle liti conferita da NOME COGNOME agli avv.ti NOME e NOME COGNOME in primo grado non conteneva riferimenti alla società RAGIONE_SOCIALE; sia perché la mancanza della spendita della qualità di legale rappresentante d’una società, da parte di chi conferisce la procura, poteva ritenersi irrilevante solo se la RAGIONE_SOCIALE fosse stato l’unico soggetto convenuto; sia perché le difese svolte nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio presupposto non erano affatto riferibili esclusivamente alla posizione della Casaverde.
1.2. Sulla base degli argomenti appena esposti il ricorrente sostiene di nulla dover pagare ai creditori della RAGIONE_SOCIALE articolando il seguente sillogismo:
la società di cui era accomandatario si estinse prima dell’introduzione del giudizio presupposto;
di conseguenza quella società non è mai stata ritualmente convenuta in giudizio; infatti rimase contumace poiché nessuno si è costituito in nome della società;
ergo, la sentenza di condanna della Casaverde sarebbe ‘ inutiliter data’ .
1.3. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta ex art. 384 c.p.c., quarto comma, c.p.c..
1.4. I creditori procedenti hanno ottenuto un titolo esecutivo giudiziale pronunciato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e tanto bastava per iniziare l’esecuzione nei confronti dell’accomandatario (il quale non ha mai invocato il beneficio d’escussione ex art. 2304 c.c.).
Qualsiasi errore eventualmente commesso dal giudice di merito nel condannare la società RAGIONE_SOCIALE non può essere fatto valere in sede di opposizione all’esecuzione, ma si sarebbe dovuto far valere impugnando la sentenza d’appello pronunciata all’esito del giudizio di danno .
Al giudice dell’opposizione non si può infatti chiedere di sindacare né se fu corretta la scelta di dichiarare contumace o costituita una delle parti; né di stabilire se fu corretta la scelta di interrompere o meno il processo; né se fu corretta la decisione di non applicare l’art. 299 c.p.c.; né se fu corretta la decisione di ritenere esistente od inesistente una procura.
È evidente, infatti, che perfino una pronuncia che si deduca irrituale perché resa nei confronti di soggetto che assume essere stato malamente evocato in giudizio non è affatto una pronuncia inutiliter data (e, come tale, suscettibile di contestazione a prescindere dalla formazione del giudicato sulla medesima), ma, essendo stata resa in esito a un procedimento in cui
quella violazione della norma processuale è stata invece esclusa, una pronuncia viziata e, in quanto tale, bisognevole di rituale impugnazione. Né ricorre l’eccezione, costituita dall’inesistenza del soggetto destinatario della domanda prima e della condanna poi fin dal momento dell’instaurazione della lite in primo grado, poiché, nella specie, l’effetto estintivo della cancellazione si è prodotto una volta già instaurato il processo di cognizione. Conforme a diritto fu, pertanto, il dispositivo di rigetto dell’opposizione .
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo il ricorrente formula più censure.
Con una prima censura torna a sostenere che la società RAGIONE_SOCIALE non si costituì nel giudizio presupposto.
Con una seconda censura deduce che il titolo esecutivo giudiziale non poteva essere messo in esecuzione nei confronti di soggetto diverso da quello in esso indicato come debitore. Il che invece sarebbe accaduto nel caso di specie, dal momento che la RAGIONE_SOCIALE non si costituì in giudizio e la sentenza non le era opponibile.
Con una terza censura il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato le regole sull’interpretazione dei contratti e dei negozi unilaterali, là dove ha ritenuto che egli avrebbe conferito il mandato difensivo, nel giudizio presupposto, anche nella veste di accomandatario della RAGIONE_SOCIALE
2.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4 : ovvero che l’opposizione all’esecuzione non è la sede nella quale far valere eventuali vizi del titolo esecutivo giudiziale.
3. Il terzo motivo.
Col terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che, essendo la società RAGIONE_SOCIALE estinta già prima della introduzione del primo grado del giudizio presupposto, tutti gli atti teoricamente compiuti in suo nome e per suo conto dall’amministratore si sarebbero dovuti ritenere tamquam non essent .
3.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4.
4. Il quarto motivo.
Anche col quarto motivo il ricorrente torna a sostenere che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto validamente costituita, nel giudizio presupposto, la società RAGIONE_SOCIALE, e altrettanto validamente conferita dall’odierno ricorrente la procura alle liti anche in nome e per conto della suddetta società.
4.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4.
5. Il quinto motivo.
Col quinto motivo il ricorrente torna a sostenere che la sentenza messa in esecuzione dei creditori fu inutiliter data , perché pronunciata nei confronti di una società estinta.
5.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4.
6. Sulle spese.
Non è luogo a provvedere sulle spese di soccombenza, in quanto il controricorso è inammissibile per tardività.
Il ricorso per cassazione è stato infatti notificato il 3 agosto 2023: il termine per il deposito del controricorso (art. 370, comma primo, c.p.c.) è dunque scaduto il 12 settembre 2023.
Il deposito del controricorso è invece avvenuto il 9 ottobre 2023.
Né è applicabile al presente giudizio la sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia esecutiva, come tale sottratta alla suddetta sospensione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
P. q. m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile