Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2301 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2301 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso N. 22957/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1021/2023 del la Corte d’appello di Salerno, depositata
l’1
.8.2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del giorno 3.12.2025 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 178/2015 R.G.E., avviata nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE in forza di mutuo ipotecario, chiedendo accertarsi e dichiararsi la parziale nullità, ai sensi degli artt. 1815 e 1419 c.c, del contratto stesso, per l’usurarietà del tasso applicato, con condanna della banca alla restituzione delle somme; in via subordinata chiese di accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato al piano di ammortamento, con conseguente nullità della clausola; sempre in via subordinata chiese accertarsi e dichiararsi la violazione della normativa antitrust , nonché la nullità del parametro di riferimento Euribor, con la condanna della banca alla restituzione degli interessi e competenze indebitamente percepiti; in via ancor più subordinata chiese accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole determinative degli interessi perché in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., per indeterminatezza e indeterminabilità del loro oggetto; per effetto delle invocate declaratorie di nullità e/o di illegittimità chiese di determinare l’esatto dare -avere tra le parti, chiese anche dichiararsi l’invalidità di eventuali ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, così come la invalidità parziale dei titoli rilasciati in garanzia ed infine dichiararsi la presenza di difformità urbanistiche dell’immobile ipotecato, come accertate dal C omune di COGNOME e per l’effetto provvedere, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 117 e 127 TUB, a ridurre proporzionalmente il mutuo in relazione al valore effettivo dell’immobile.
Con ordinanza del 15.3.2016 il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito. Espletato l’incombente e costituitasi l’opposta, venne disposta CTU contabile e, all’esito del deposito della relazione, con sentenza del 15 .7.2021 n. 963/21 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettò l’opposizione , condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
NOME COGNOME propose dunque gravame e la Corte d’appello di Salerno, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lo rigettò con sentenza dell’1.8.2023. Osservò la Corte territoriale che , quanto ai primi due motivi d’appello (concernenti, rispettivamente, la pretesa abusiva concessione del credito e il preteso superamento del limite di finanziabilità), gli stessi non fossero congruenti con le domande avanzate in primo grado, sicché erano da considerare inammissibili per novità , ponendosi in violazione dell’art . 345 c.p.c.; quanto al terzo motivo d’appello (concernente la chiesta riduzione del mutuo in considerazione del carattere abusivo dell’immobile concesso in garanzia) , che lo stesso era infondato, non essendo stata data idonea prova della asserita abusività dell’immobile stesso.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di due motivi, cui resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Col primo motivo si lamenta ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.345 Cpc), nella parte in cui la sentenza impugnata dichiara che l’appellante ha introdotto domande nuove in appello ‘. Si sostiene che la Corte salernitana non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità de i motivi di gravame concernente l’abusiva concessione del credito e il superamento del limite di finanziabilità, trattandosi di nullità del contratto rilevabile in ogni stato e grado.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui manca la firma digitale del giudice/i e/o del cancelliere ‘. Si sostiene che, poiché la sentenza impugnata è dotata di ‘firma manuale’ e non digitale, sia da parte de i giudici, sia del cancelliere, essa sarebbe da considerare inesistente, così come lo sarebbe ‘ anche la nomina dei magistrati da parte del presidente della Corte d’appello civile di Salerno ‘.
2.1 -Preliminarmente, come già disposto dal Presidente di questo Collegio decidente con decreto del 22.10.2025 , va disattesa l’istanza del procuratore della ricorrente, AVV_NOTAIO, depositata il 21.10.2025, con cui si è chiesto disporsi ‘ la prosecuzione del giudizio nello stato in cui si trovava al momento della interruzione, fissando una nuova udienza con termine per notifica alle controparti costituite ‘, tanto sul presupposto che il presente giudizio di legittimità si sia interrotto a seguito di vicende disciplinari che hanno investito il predetto procuratore , con relativa sospensione dall’Albo .
Invero, è ben noto che, stante la natura officiosa del giudizio di legittimità, una volta che sia stato regolarmente avviato, l’istituto dell’interruzione non può operarvi (v. ex multis , Cass. n. 6642/2024), sicché la circostanza che il
procuratore della ricorrente abbia subito uno o più periodi di sospensione dall’esercizio della professione forense , per ragioni disciplinari, non incide affatto, se non altro di per sé solo, sulla sua prosecuzione e, tanto meno, sulla sua definizione.
3.1 -Ciò posto, il primo motivo è infondato, benché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta in parte qua , ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., essendo comunque conforme a diritto la statuizione di inammissibilità dei primi due motivi d’appello della COGNOME .
A parte ogni altra considerazione sulla pretesa nullità delle pattuizioni contrattuali in discorso , la Corte d’appello avrebbe in realtà dovuto dichiarare la inammissibilità dei due motivi non tanto perché genericamente affetti da novità ex art. 345 c.p.c. (alla stregua, cioè, di un ordinario contenzioso), ma tenendo nel dovuto rilievo la circostanza per cui la controversia attiene ad opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Come è noto, questa Corte è ferma nel ritenere che l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. configura una azione di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il cui oggetto è individuato dalle ragioni poste a base della contestazione di quel diritto, stante la natura eterodeterminata dell’azione così spiegata (Cass., Sez. Un., n. 28387/2020; Cass., Sez. Un., n. 25478/2021; Cass. n. 9226/2022; Cass. n. 11237/2022; Cass. n. 31363/2023; Cass. n. 23216/2024; Cass. n. 8419/2025); da ciò consegue che, nel caso di opposizione pendente executione ex art. 615, comma 2, c.p.c., le ragioni esternate nel ricorso introduttivo della fase sommaria dinanzi al g iudice dell’esecuzione individuano necessariamente il thema decidendum ,
precludendone qualsiasi modifica nel prosieguo. Pertanto, con l’introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., non è di per sé consentita l’introduzione di motivi ulteriori o diversi rispetto a quelli fatti valere col ricorso originario ex art. 615, comma 2, c.p.c. , salva l’eventuale sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (questione, peraltro, rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, ove questa non sia stata ancora definita). E se tanto vale con riferimento al giudizio di primo grado, nel passaggio dalla fase sommaria a quella di merito , a maggior ragione non può non valere per il giudizio d’appello , quanto alla devoluzione rispetto al giudizio di primo grado.
4.1 -Il secondo motivo è inammissibile, anzitutto perché aspecifico.
La ricorrente propugna addirittura l’inesistenza della sentenza impugnata, per essere stata redatta in modalità analogica ed essere stata così firmata da presidente ed estensore, anziché con modalità informatica e con firma digitale. Tuttavia, la ricorrente stessa non indica perché, a fronte di un provvedimento depositato in cancelleria con timbro di deposito a firma del cancelliere, sarebbe addirittura impossibile ricondurre il provvedimento stesso all’Autorità Giudiziaria da cui promana, tanto più che esso è stato certamente estratto -per stessa ammissione della ricorrente -dal fascicolo d’ufficio.
Incomprensibile, poi, si rivel a l’affermazione per cui sarebbe addirittura inesistente la nomina dei magistrati (è da ritenere, quelli componenti il Collegio decidente) da parte del Presidente dell’Ufficio .
5.1 In definitiva, il primo motivo è rigettato, previa correzione della motivazione nei termini illustrati, mentre il secondo è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso , può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, con correzione della motivazione, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 10.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 3.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME