Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8888 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11411/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrenti – e contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1106 del 29/3/2023; Dott. NOME COGNOME
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere lette le memorie del ricorrente e dei controricorrenti COGNOME e COGNOME
RILEVATO CHE
-nell ‘ esecuzione immobiliare promossa, innanzi al Tribunale di Bari, da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME era sottoposta a pignoramento la piena proprietà dell ‘ immobile censito al C.F. di Mola di Bari al foglio 46, part. 2179, sub. 16;
-a seguito dello svolgimento delle operazioni affidate all ‘ esperto stimatore, il giudice dell ‘ esecuzione disponeva darsi avviso ex art. 599 c.p.c. a NOME COGNOME individuato quale comproprietario di un vano catastalmente annesso all ‘ unità immobiliare pignorata;
-sopravvenuto il fallimento della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario (NOME COGNOME, la curatela si costituiva nella procedura esecutiva in data 14/10/2014;
-in data 13/11/2014 il curatore fallimentare spiegava opposizione ex art. 619 c.p.c. per rivendicare la comproprietà dell ‘ immobile pignorato e avanzava istanza di sospensione del processo esecutivo;
-il giudice dell ‘ esecuzione respingeva l ‘ istanza e, nel prosieguo della procedura, l ‘ immobile staggito era aggiudicato il 24/6/2016 e trasferito con decreto del 19/11/2016;
-l ‘ opposizione di terzo veniva respinta con la sentenza n. 3875/2017 del Tribunale di Bari, in seguito confermata dalla sentenza n. 636/2020 della Corte d ‘ appello pugliese, fatta oggetto di ricorso per cassazione (ancora pendente al momento dell ‘ introduzione di questo giudizio, ma poi estinto, ex artt. 380bis e 391 c.p.c., con decreto in data 16/1/2024).
-in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita, il RAGIONE_SOCIALE COGNOME Marco RAGIONE_SOCIALE avanzava pretese sulla somma da ripartire, invocando la propria parziale titolarità del bene alienato, e chiedendo quantomeno la sospensione del riparto in ragione della pendenza della controversia ex art. 619 c.p.c.;
-con l ‘ ordinanza del 14/2/2020, il giudice dell ‘ esecuzione negava qualsivoglia diritto della curatela sulla somma da distribuire, attesa
l ‘ indimostrata contitolarità dell ‘ immobile pignorato (già esclusa con la succitata pronuncia del Tribunale);
-la predetta ordinanza era impugnata con tempestiva opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c.;
-il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1106 del 29/3/2023, rigettava l ‘ opposizione;
-avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario (NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
-resistevano con distinti controricorsi sia NOME COGNOME e NOME COGNOME sia NOME COGNOMEche chiedeva pure la condanna del ricorrente per lite temeraria);
-sia il Fallimento ricorrente, sia i controricorrenti COGNOME e COGNOME depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 5/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. – art. 295 c.p.c.)»;
-il motivo è inammissibile per plurime ragioni;
-in primis , in violazione dell ‘ art. 366 c.p.c., l ‘ atto introduttivo omette di specificare se e quando, nel grado di merito, è stata avanzata un ‘ istanza di sospensione per pregiudizialità;
-in secondo luogo, non è neanche astrattamente configurabile un nesso di pregiudizialità tra la lite in cui si controverte della titolarità del bene staggito e quella riguardante la distribuzione del ricavato dalla sua vendita, atteso che l ‘ eventuale accoglimento della prima non spiega alcun effetto diretto sul riparto, ma -casomai -consente alla parte rivendicante risultata vittoriosa di far valere le proprie ragioni (secondo la regola dell ‘ art. 620
c.p.c.) sulla somma ricavata, se non ancora distribuita, o con ripetizione dai creditori;
-in ogni caso, non è comunque configurabile una pregiudizialità concreta e attuale: non solo non è stata documentata dal ricorrente – in violazione dell ‘ onere su di quello incombente – la persistente pendenza del giudizio che si pretende pregiudicante, ma, anzi, si ha la prova – acquisibile d ‘ ufficio in quanto riguardante una pronuncia di questa stessa Corte – che l ‘ opposizione ex art. 619 c.p.c. promossa dalla curatela fallimentare è stata definita con la sentenza -sfavorevole all ‘ opponente -n. 636/2020 della Corte d ‘ appello di Bari, da qualificarsi passata in cosa giudicata formale, dato che il giudizio di legittimità avverso tale decisione è stato estinto col decreto della Prima Sezione di questa Corte n. 1654 del 16/01/2024;
-col secondo motivo si deduce «omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c. – titolarità terza di parte del bene staggito)»;
-sostiene il ricorrente che «La pronuncia del Tribunale è altresì censurabile laddove, omettendo qualsivoglia esame della documentazione offerta, nega il diritto dell ‘ opponente all ‘ accantonamento per difetto di prova della proprietà del bene pignorato, sicché non sussisterebbe l ‘ ipotesi di cui agli artt. 499 ult. comma e 510 III comma c.p.c.»;
-il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l ‘ omesso esame di fatti decisivi, non già delle prove offerte o richieste dalle parti;
-inoltre, l ‘ originaria domanda di accantonamento di una somma ex artt. 499 e 510 c.p.c. (qui richiamata a fondamento della censura) era palesemente inammissibile, posto che le citate disposizioni non contemplano alcuna possibilità di accantonare il ricavato se, in conseguenza dell ‘ opposizione, non è disposta la sospensione della distribuzione;
-le norme, difatti, attengono esclusivamente all ‘ intervenuto sine titulo , disconosciuto dal debitore e in particolari e ben delimitati casi, nella pendenza del giudizio intrapreso per munirsi del titolo esecutivo, ma non anche a qualunque altra pretesa, ancora solo eventuale, che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore;
-col terzo motivo si deduce «violazione ex art. 360 n. 4 cpc (erroneità percettiva)»;
-oltre che generico e incomprensibile, il motivo -che prospetta inammissibilmente un errore percettivo, da denunciare con revocazione ex art. 395 c.p.c. e non con ricorso per cassazione -si risolve nella sottoposizione a questa Corte di legittimità di risultanze istruttorie, asseritamente non adeguatamente vagliate dal giudice di merito;
-col quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. -artt. 91 e 92 c.p.c.)»;
-la censura è manifestamente infondata (e, come tale, inammissibile ex art. 360bis c.p.c.), sia perché proprio l ‘ art. 91 c.p.c. fonda la decisione del giudice di merito di condannare alle spese l ‘ opponente soccombente, sia perché non vi è alcun diritto di conseguire la compensazione dei costi del giudizio;
-con la memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. (che amplia argomenti già esposti nell ‘ atto introduttivo) il ricorrente si schermisce asserendo che l ‘ opposizione ex art. 512 c.p.c. era necessaria per salvaguardare gli interessi collettivi sottesi alla procedura concorsuale, perché -in difetto di impugnazione del riparto -l ‘ eventuale accoglimento dell ‘ opposizione ex art. 619 c.p.c. avrebbe comunque impedito la ripetizione delle somme attribuite ai creditori;
-si tratta, comunque, di un ‘ argomentazione inconsistente, perché l ‘ accoglimento dell ‘ opposizione comporta -nonostante la prosecuzione del processo di espropriazione forzata con la distribuzione del ricavato dalla vendita -il travolgimento, in via derivata, del riparto e non determina il venir meno della tutela spettante all ‘ opponente vittorioso (arg. da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21860 del 02/08/2024, Rv. 672050-01);
-in conclusione, il ricorso è inammissibile;
-consegue all ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per far luogo alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente NOME COGNOME le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,