SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 3573 2025 – N. R.G. 00003109 2025 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
R.G. 3109/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro Il Giudice di Milano
Dr. NOME COGNOME quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa promossa da
, con l’Avv.to COGNOME e con l’Avv.to COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO C.F.
INDIRIZZO VIBO VALENTIAINDIRIZZO
OPPONENTE
contro
, con l’Avv.to NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO C/O AVVOCATURA INPS 20122 MILANO ; P.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
All’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 13/3/2025, l opponente ‘ conveniva in giudizio al fine di proporre opposizione avverso la relazione tecnica depositata in ATP ex art. 445bis c.p.c. in data 20/01/2025, deducendo che:
a) senza alcuna motivazione della decisione, nonostante nel ricorso introduttivo venisse richiesto il riconoscimento della percentuale del 60% al fine dell ‘inserimento della ricorrente nelle graduatorie del collocamento mirato , il quesito sottoposto al nominato CTU era attinente esclusivamente all’ handicap ;
b) nel corso dell instaurazione del giudizio di opposizione, era stata allegata altra e nuova copiosa ‘ documentazione medica attestante le precarie condizioni di saluti della sig.ra , essendosi il quadro clinico aggravato risultando la stessa affetta da ‘ lesione espansiva extra-assiale della convessità frontale sinistra ‘ che l aveva costretta a subire intervento chirurgico. ‘
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«NEL MERITO
– accertare e dichiarare espressamente che la sig.ra è da considerarsi invalida civile con diritto al riconoscimento del 60% per l’iscrizione in graduatoria ai fini del collocamento mirato di lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 e successive modificazioni, nonchè dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92;
-conseguentemente, condannare l’ in persona del Presidente legale rappresentante protempore, al pagamento in favore della stessa dell’indennità economiche previste dalla legislazione vigente in materia di invalidi civili (riconoscimento 60% e/o status di persona handicappata ex art 3 comma 3 L. 104/92) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
-condannare in ogni caso l’ come pro tempore legalmente rappresentato, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde;
-condannare l’ come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CTU eventualmente disposta.
IN INDIRIZZO
– accertare e dichiarare che la sig.ra è da considerarsi invalida civile con diritto al riconoscimento del 60% per l’iscrizione in graduatoria ai fini del collocamento mirato di lavoratori
disabili o appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 e successive modificazioni, nonchè dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 ;
-condannare l’ come pro tempore legalmente rappresentato, a riconoscere in favore della ricorrente, il diritto al 60% per l’iscrizione in graduatoria ai fini del collocamento mirato di lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 e successive modificazioni, nonchè dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 -maturati dalla diversa data di riconoscimento, sempre oltre interessi legali e maggior danno dal dovuto e fino all’effettivo soddisfo ».
*
Il ricorso in opposizione proposto da appare infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
In merito alla prima questione sollevata, occorre osservate come, con r icorso per l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c. e 696bis c.p.c., la ricorrente domandava procedersi al la verifica dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del 60% per l’iscrizione in graduatoria ai fini del collocamento mirato di lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 e successive modificazioni, nonché dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92.
Costituendosi nel procedimento, con riferimento al primo dei due accertamenti richiesti, eccepiva:
1) la carenza del requisito concernente il mancato svolgimento di un’attività lavorativa e la conseguente carenza d’interesse ad agire;
2) l inammissibilità del ricorso risultando erroneamente impugnato il giudizio della Commissione ‘ deputata all’accertamento dell’invalidità civile e non il giudizio della Commissione competente alla verifica dello stato invalidante utile al collocamento mirato.
All ‘udienza di conferimento dell’incarico, i l procuratore di parte ricorrente, pur opponendosi alle eccezioni preliminari, chiedeva espressamente « concentrarsi l’accertamento sull’handicap grave », iniziativa alla quale non poteva che seguire il conferimento di incarico peritale limitatamente all ‘accertamento dell’ handicap connotato da particolare gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Non può, pertanto, parte opponente, dolersi in merito ad alcuna presunta immotivata esclusione dell accertamento, disposto sulla base dell iniziativa di parte, indipendentemente dalla valutazione della ‘ ‘
fondatezza delle eccezioni di
In merito alla presunta incidenza di patologie sopravvenute, in data 30/05/2025, questo giudice ha conferito incarico peritale integrativo, al fine di valutare l’eventuale aggravamento del quadro patologico della ricorrente e la possibile incidenza sull’accertamento dei presupposti per il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3 l. 104/1992, in relazione alla documentazione depositata .
Il CTU provvedeva a visionare la seguente documentazione:
1) copia della lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero avvenuto dal 19/02/2025 al 22/02/2025 presso l’Istituto Neurologico Carlo COGNOME di Milano: ‘…Diagnosi alla dimissione: Lesione espansiva extra-assiale della convessità frontale sinistra (esame istologico in corso che sarà comunicato con lettera di dimissione definitiva). …Condizioni alla dimissione: vigile, orientato, collaborante. in ordine. Non deficit stenici ai 4 arti. Deambulazione autonoma fisiologica. Sfinteri riferiti continenti. Apiretica ed eupnoica. Ferita chirurgica in ordine’ ;
2) copia del referto degli esami di laboratorio del 01/03/2025;
3) c opia del referto dell’esame audiometrico tonale del 05/03/2025: ‘…la paziente riferisce ipoacusia soggettiva sinistra, nota sindrome di meniere a destra per cui ha eseguito controlli fino al 2020. Recente intervento di exeresi meningioma frontale sin. mmtt integra. Esame audiometrico tonale: normoacusia sinistra, ipoacusia percettiva sui toni gravi a destra. La sintomatologia descritta dalla paziente sembra legata al recente intervento’ ;
4) c opia del referto di visita endocrinologica del 06/03/2025: ‘…Anamnesi specialistica allega esami con TSH nella norma. Riferisce comparsa di alterazioni della percezione di caldo-freddo, sbalzi di umore ed allucinazione, poi regredita ed insonnia, ipostenia. …Esame obiettivo: normale. …Conclusioni: ipotiroidismo in terapia sostitutiva in buon compenso. Consigliato controllo tra 6 mesi di TSH ed FT3 ed ecografia tiroidea. Consigliata valutazione medico aziendale prima del rientro a lavoro. …’.
In merito alla valutazione di incidenza, il CTU così concludeva:
«Ebbene, pur avuto riguardo alle certificazioni mediche portate ad integrazione di quelle analizzate in occasione dell’accertamento peritale condotto, si ritiene che il parere valutativo non muti nella sua sostanza. Infatti, per quanto desumibile dalle certificazioni mediche allegate, segnatamente la lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero avvenuto dal 19/02/2025 al 22/02/2025, non solo non risultano annotati esiti sfavorevoli dell’intervento chirurgico eseguito ma è verosimile ritenere che il successo del trattamento chirurgico ricevuto abbia migliorato la condizione preesistente. Dalla lettura delle condizioni della paziente ritratte al momento della dimissione ospedaliera non si evince alcun tipo
di alterazione psichica e/o funzionale tale da far sorgere il sospetto che la paziente possa integrare la condizione psico-fisica prevista al citato art. 3 comma 3 della Legge 104/92.
Allo stesso pari, per quanto risulti certamente limitante, la certificata ipoacusia percettiva sui toni gravi a destra, non si ritiene possa configurare di per sé (o in concorrenza con le altre menomazioni certificate e già fatte oggetto di valutazione nella consulenza depositata), condizione di soggetto che necessiti di un intervento continuativo, permanente e globale nella sfera individuale e/o di relazione».
Tale conclusione non veniva dalle parti contestata all udienza tenutasi in data odierna. ‘
Da ciò deriva l infondatezza dell opposizione. ‘ ‘
Sussistono i motivi di cui all art. 92 c.p.c., derivanti dall esistenza di sopravvenienze cliniche da ‘ ‘ valutare in termini di aggravamento del quadro patologico e incidenza sulla domanda di accertamento, per disporre l integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese di CTU andranno poste, ‘ in applicazione della medesima regola, a carico delle parti nella misura di un mezzo ciascuna.
P.Q.M.
Rigetta l opposizione ad ATP proposta da ‘ in quanto infondata; dispone l integrale compensazione delle spese di lite e la definitiva sopportazione degli oneri della CTU, ‘ liquidati come da separato provvedimento, a carico delle parti nella misura di un mezzo ciascuno. Milano, 25/07/2025
Il Giudice NOME COGNOME