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Codice Civile
Codice Penale

Modificazione della domanda a norma dell’art. 183 c.p.c.

Modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi.

Pubblicato il 05 April 2023 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione

monocratica, in persona del Giudice Dott. , ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 262/2023 pubbl. il 21/03/2023

nella causa iscritta al n. 3377 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2019 e promossa da:

XXX;

ATTORE

Contro

AVV. YYY (C.F.), nella sua qualità di amministratore di sostegno di ZZZ, rappresentato e difeso dall’avv.;

CONVENUTO

CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 27.10.2022;

PER PARTE CONVENUTA, come da note autorizzate del 28.10.2022.

OGGETTO: ALTRI CONTRATTI ATIPICI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX adiva il Tribunale di Rimini in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale n. 951/2019 con cui YYY, nella sua qualità di amministratore di sostegno di ZZZ, gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 297.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di indebito trasferimento di titoli di Stato.

Allegava, in particolare, parte opponente che:

– Il decreto ingiuntivo doveva ritenersi carente dei presupposti richiesti per la sua emissione ai sensi dell’art. 633 c.p.c. In particolare, parte opposta aveva agito in sede monitoria al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 297.000,00, mentre il trasferimento contestato aveva ad oggetto titoli di Stato (beni fungibili determinati) e non somme di denaro liquide;

– In ogni caso, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato in quanto XXX non si era illegittimamente impossessato dei titoli in quanto l’opposta era a conoscenza dell’operazione di trasferimento (che non si era perfezionata online bensì direttamente presso l’istituto bancario);

– XXX si era sempre occupato della madre, assistendola in ogni esigenza, anche economica e sostenendo in via autonoma ogni esborso. Il trasferimento dei titoli trovava giustificazione nella volontà dell’opposta di ristorare il figlio delle spese sostenute ed a titolo di gratitudine.

Si costituiva in giudizio parte opposta la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Allegava, in particolare, parte opposta che:

– Il trasferimento dei titoli era avvenuto online in assenza dell’autorizzazione della titolare;

– Parte opponente non aveva negato di aver effettuato l’operazione di trasferimento dei titoli di Stato (valore nominale di euro 297.000,00) in proprio favore. L’operazione de qua doveva altresì ritenersi provata all’esito dell’accertamento compiuto dall’intestato Tribunale nel procedimento di sequestro conservativo;

– Non vi era prova che il trasferimento fosse avvenuto per volontà dell’opposta di beneficiare il figlio al fine di rimborsarlo delle spese da questo sostenute in suo favore ovvero a titolo di gratitudine. Con Ordinanza del 18.11.2020, il Giudice rigettava l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando come a fronte di un trasferimento di titoli non potesse ottenersi un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del controvalore in denaro.

Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte opposta modificava le domande e conclusioni già proposte, formulando in via principale richiesta di condanna di XXX alla restituzione dei titoli di Stato ovvero, in via subordinata, chiedeva la condanna dell’opponente al risarcimento dei danni subiti da ZZZ, quantificati in euro 297.000,00. In proposito, parte opponente eccepiva l’inammissibilità di tali domande qualificandole come mutatio libelli e, in ogni caso, riteneva non provato il danno.

La causa veniva istruita documentalmente e con assunzione dell’interrogatorio formale di XXX.

All’udienza del 2.11.2022, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice

tratteneva la causa in decisione.

***

L’opposizione deve ritenersi fondata e va pertanto accolta per i seguenti motivi.

1. Sull’ammissibilità delle domande formulate da parte opposta in sede di prima memoria istruttoria.

Preliminarmente, rileva il Tribunale come debbano ritenersi ammissibili le domande di restituzione dei titoli ovvero di risarcimento del danno formulate dall’opposta in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

In proposito assume rilievo la distinzione tra domanda nuova (implicitamente vietata ai sensi dell’art. 183, comma 5 c.p.c.) e domanda modificata.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali” (vedi Cass. S.U. n. 12310 del 2015; in senso conforme anche Cass. S.U. n. 22404 del 2018, che ha esteso l’applicabilità del principio anche in presenza di una domanda subordinata formulata in occasione della prima memoria istruttoria).

In altre parole, non può ritenersi sussistente un’ipotesi di mutamento della domanda (rientrante nelle preclusioni di cui al codice di rito), quando restino immutate le parti nonché il bene della vita in relazione al quale è richiesta la tutela (e quindi vi sia una connessione tra la domanda formulata con l’introduzione del giudizio e quella successiva). Ancora, non incorre nella limitazione imposta dal codice di rito la modifica della domanda che non determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali.

In applicazione di tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all’uopo prevista dall’art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., della iniziale domanda di condanna al pagamento dell’importo di euro 297.000,00 in domanda di restituzione dei titoli oggetto del trasferimento ovvero, in via subordinata, nella domanda di risarcimento del danno causato dal trasferimento privo di autorizzazione dei suddetti titoli da parte dell’opponente, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, le domande formulate dall’opposta con la prima memoria istruttoria si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, hanno alla base gli stessi fatti costitutivi e si rivolgono alle stesse parti in causa.

In secondo luogo, tali domande attengono al medesimo bene della vita, inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale che, originariamente si presentava come restituzione di una somma di denaro parametrata al controvalore dei titoli indebitamente sottratti, successivamente come restituzione materiale dei titoli e, infine, come il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, tali domande risultano finalizzate ad ottenere il medesimo risultato, consistente nella reintegrazione dell’equilibrio preesistente (rispetto alla condotta posta in essere dall’opponente che, secondo la prospettazione dell’opposta le ha indebitamente sottratto utilità derivanti dall’incasso dei titoli) tra i patrimoni dei soggetti coinvolti.

Infine, le relative azioni sono legate da un rapporto di connessione in termini di incompatibilità rispetto alla domanda originaria ed altresì di subordinazione (tra “nuova” domanda principale e domanda subordinata) che ne giustifica la proponibilità all’interno del medesimo giudizio. Ancora, la proposizione di tali domande non determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte né l’ampliamento del thema decidendum.

In conclusione, ritiene il Tribunale ammissibile sia la domanda di restituzione dei titoli sia la domanda di risarcimento del danno proposte da parte opposta, rispettivamente in via principale ed in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

2. Nel merito, sulle domande formulate dall’opposta e sulla fondatezza dell’opposizione. Ciò chiarito, rileva il Tribunale come non siano condivisibili le argomentazioni prospettate dall’opposta, per le seguenti ragioni.

Quanto alla domanda di restituzione dei titoli, la stessa deve ritenersi infondata in quanto entrambe le parti concordano nell’ammettere che i suddetti titoli (dei cui documenti di legittimazione non vi è traccia in atti) sono scaduti nel giugno 2022. Ne deriva l’impossibilità per le parti di conseguire mediante il giudizio il risultato pratico, in astratto giuridicamente apprezzabile, della restituzione degli stessi. Tra l’altro, dalla stessa ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata dall’opposta, si evince come i titoli siano stati oggetto di successive operazioni di investimento da parte di XXX, “al netto delle spese che il medesimo aveva anticipato per la madre nell’ultimo periodo” (vedi pag. 9 comparsa di costituzione).

Quanto alla domanda subordinata di accertamento della sussistenza di una condotta contra ius posta in essere dall’opponente, con conseguente diritto in capo all’opposta di ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 2043 c.c., si rileva quanto segue.

Preliminarmente, nel caso di specie, assume rilievo il c.d. principio della “ragione più liquida”, che consente al Giudice di prendere in considerazione una questione di più agevole risoluzione (laddove sia idonea a definire il giudizio), nonostante quest’ultima sia successiva, nella progressione logico-giuridica, rispetto ad altre questioni.

In applicazione di tale principio, ritiene il Tribunale opportuno esaminare preliminarmente la questione relativa all’esistenza in concreto di un danno conseguenza eventualmente da risarcire, prima di accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte opposta (quali l’esistenza di un fatto illecito ovvero la presenza, nel caso in esame, di un’autorizzazione di ZZZ idonea a rendere lecito l’atto di disposizione effettuato da XXX o, ancora l’esistenza di una diversa causa in concreto posta a fondamento dell’atto de quo).

Quanto all’onere della prova, il danno conseguenza, al pari degli altri elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, deve essere provato dal soggetto danneggiato che ne lamenti la lesione e ne domandi il ristoro.

In proposito, non si assiste ad una alcuna “presunzione di danno”, essendo sempre necessario che il soggetto danneggiato dimostri di aver in concreto subito un danno (peraltro ingiusto) in conseguenza della condotta, dolosa o colposa, del soggetto che reputa responsabile. Tale prova deve essere fornita a prescindere dalle valutazioni che possono essere svolte sull’esistenza dell’illecito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l’onere di provare l’esistenza del danno deve essere assolto dal danneggiato anche nell’ipotesi in cui si sia formato il giudicato in conseguenza di una condanna generica di risarcimento al danno per fatto illecito emessa ai sensi dell’art. 278 c.p.c. (vedi Cass. n. 21326 del 2018).

Ciò chiarito, osserva il Tribunale come, pur volendo ammettere sussistente un evento di danno, inteso come lesione di una situazione soggettiva tutelata dall’ordinamento, nel caso di specie deve escludersi che sia stata fornita prova del c.d. danno conseguenza, che rappresenta, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’unico aspetto risarcibile.

Sul punto, parte opposta non ha fornito elementi idonei a far ritenere provato, in punto di quantum, il pregiudizio di cui richiede il risarcimento.

Innanzitutto, non risulta agli atti la documentazione relativa all’acquisto dei titoli di Stato oggetto dell’operazione di trasferimento pacificamente effettuata da XXX in data 25.7.2016 (come confermato non solo dal contenuto degli atti di causa, ma anche dall’espletamento dell’interrogatorio formale dell’opponente, nel corso del quale quest’ultimo non negava di aver effettuato l’operazione di trasferimento dei titoli). Pertanto, al Giudice è preclusa la possibilità di conoscere le caratteristiche di tali titoli e di effettuare qualsivoglia valutazione sulla congruità o meno di quanto richiesto da parte opposta a titolo di risarcimento del danno ovvero di procedere ad una valutazione utilizzando altri criteri, eventualmente di natura equitativa, di quantificazione del danno.

Inoltre, a fronte di una specifica contestazione in tal senso mossa da parte opponente, parte opposta non ha preso posizione circa la contestazione relativa all’avvenuto accreditamento degli utili derivanti dalle cedole dei titoli periodicamente accreditate in favore di ZZZ.

La documentazione offerta in atti contiene due estratti conto da cui si ricava l’elenco dei titoli in possesso delle parti alla data del 31.12.2002 (vedi doc.ti nn. 10 e 11 allegati dall’opponente). Tuttavia, in tale elenco non vi è menzione dei titoli oggetto di causa. Quanto alla documentazione prodotta con deposito del 5.11.2020 da parte opposta e relativa all’operazione di trasferimento dei titoli di Stato, dalla stessa si ricava esclusivamente il codice interno di riferimento dei titoli ed il loro importo nominale. Manca, in particolare qualsiasi ulteriore indicazione in merito alle caratteristiche giuridico-economiche dei titoli. Dunque, in assenza degli elementi sopra indicati, non risulta in concreto possibile accertare l’andamento, sul mercato, dei titoli di Stato oggetto di causa e l’eventuale discrasia tra il controvalore nominale, gli utili effettivamente percepiti dall’opposta fino al 25.7.2016 ed il quantum che avrebbe eventualmente conseguito in assenza dell’atto dispositivo effettuato da XXX.

Rileva il Tribunale come tale prova non potesse essere raggiunta con l’espletamento della consulenza tecnica richiesta da parte opposta in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. In difetto di produzione della documentazione relativa ai titoli ed al regime giuridicoeconomico che li connota, infatti, la suddetta CTU, finalizzata a determinare il controvalore dei titoli di Stato transitati dal conto intestato a ZZZ in quello di XXX in data 25.7.2916, con specifica individuazione del valore e del rendimento dei medesimi alla data in cui è stato eseguito il trasferimento nonché la variazione del loro valore da tale data, avrebbe avuto connotazione meramente esplorativa.

Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento ai capitoli di prova formulati da parte opposta. Tali capitoli avevano prevalentemente ad oggetto circostanze pacifiche tra le parti (l’operazione di trasferimento dei titoli di Stato dal conto deposito di ZZZ a quello di XXX ovvero la gestione economica da parte di quest’ultimo, in virtù di apposita delega, del patrimonio della madre o, ancora, la patologia di cui soffre quest’ultima). Quanto ai capitoli di prova formulati con riferimento all’esistenza di un danno subito dall’opposta in conseguenza dell’atto di disposizione realizzato da XXX (vedi capitoli da n. 10 a 13), gli stessi risultano formulati in modo generico e, in ogni caso, vanno ritenuti inammissibili in quanto valutativi e non circostanziati.

In conclusione, in assenza di prova circa l’esistenza di un danno conseguenza subìto dall’opposta, XXX non può essere condannato al risarcimento del danno e le domande formulate da parte opposta devono pertanto essere rigettate. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3. Quanto alle spese di lite.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate a carico di parte opposta. Nella determinazione delle stesse si tiene conto dei valori medi di tutte le fasi, alla luce dell’attività difensiva resasi in concreto necessaria ai fini della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXX contro YYY nella sua qualità di amministratore di sostegno di ZZZ, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

– Accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

– Rigetta le domande proposte da parte opposta;

– Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, determinate in euro 634,00 per anticipazioni ed euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Rimini, il 21 marzo 2023.

Il Giudice

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