SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6230 2025 – N. R.G. 00024642 2023 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. NOME COGNOME ai sensi del terzo comma dell’art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24642/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
( , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Treviso P.
ATTRICE OPPONENTE
E
( NOME COGNOME del Foro di Trento C.F.
rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell’udienza di discussione del 9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso di , il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma di € 26.835,12, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo relativo alla realizzazione e posa in opera di arredi su misura destinati a clienti della stessa CFA.
La si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole deducendo, in sintesi: a) che essa opponente, nell’ambito di una più ampia attività di ristrutturazione edilizia di cui aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori, aveva effettivamente commissionato al la realizzazione e posa in opera di alcuni arredi su misura da collocarsi presso l’immobile dei propri clienti, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME; b) che, tuttavia, il aveva richiesto il pagamento del corrispettivo anche in relazione ad alcuni manufatti mai ordinati da essa opponente ed, in particolare,
due specchi, una prolunga per tavolo, uno zoccolo per la cucina, un cestone per la raccolta differenziata ed un miscelatore con la conseguenza che non era dovuto il domandato importo complessivo di € 774,70; c) che, inoltre, in relazione all’ ‘isola’ in abete il prezzo concordato era, al netto dell’IVA, di € 2.550,00 e non di € 2.630,00 come domandato dal con la conseguenza che non era dovuto l’ulteriore importo di € 97,60; d) che, ancora, in relazione agli arredi realizzati dal essa opponente aveva contestato a quest’ultimo la presenza di una serie di vizi e difetti, quali crepe nelle porte del mobile del salotto, un buco nella cappa, macchie, problemi di finiture del tavolo in corian e buchi nel mobile della lavanderia con conseguente diritto di essa opponente ad ottenere una riduzione del prezzo; e) che il aveva, poi, realizzato i due tavoli in corian ed in abete in maniera difforme rispetto a quanto preventivato poiché non aveva realizzato la prevista struttura interna in ferro ed acciaio con conseguente diritto di essa opponente ad ottenere un’ulteriore riduzione di prezzo in misura pari ad almeno € 9.594,08; f) che essa opponente, in data 4.10.2018, si era vista notificare dai propri committenti, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME un ricorso per accertamento tecnico preventivo; g) che, a seguito di tanto, si era interrotto ogni rapporto con i medesimi committenti anche in relazione alla progettazione e fornitura del mobilio.
La Contractor instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che nulla era dovuto al . In subordine perché la pretesa del fosse ridotta nella misura che sarebbe risultata di Giustizia.
, costituitosi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) che tutti gli arredi commissionati ad esso opposto erano stati regolarmente realizzati e consegnati ai clienti della entro il mese di luglio del 2018; b) che, in relazione ai medesimi arredi realizzati da esso opposto, la CFA aveva già ricevuto il relativo corrispettivo, peraltro di importo notevolmente maggiore, dai propri clienti finali; c) che il cestone per la raccolta differenziata ed il miscelatore erano espressamente ricompresi nel secondo ordine emesso dalla CFA nel febbraio 2018 ed erano stati regolarmente forniti da esso opposto; d) che i due specchi così come lo zoccolo della cucina erano stati ordinati verbalmente dalla ; e) che la differenza di 80 euro applicata alla panca si riferiva a dei cuscini accessori pure richiesti verbalmente dalla ; f) che i presunti vizi e difetti indicati dalla controparte, in relazione ai quali erano, comunque, intervenute sia la decadenza che la prescrizione, consistevano, in realtà, in marginali dettagli esecutivi segnalati dai committenti ‘principali’ e prontamente risolti prima della definitiva consegna dei manufatti; g) che i due tavoli erano stati realizzati esattamente come preventivato e, dunque, non presentavano alcuna difformità. Part Part Part
Il instava, pertanto, per il rigetto dell’opposizione.
Tutto ciò premesso, per le ragioni che seguono, l’opposizione proposta non può dirsi fondata e va, pertanto, respinta.
Quanto ai componenti di arredo, dal modesto prezzo complessivo di € 774,70, che secondo la prospettazione di parte opponente non sarebbero stati da essa ordinati è sufficiente osservare: a) che il cestone per la raccolta differenziata ed
il miscelatore sono espressamente indicati nel secondo ordine conferito dalla CFA in data 8.2.2018 (cfr. doc. n. 7 in produzione di parte attrice opponente; b) che dal contenuto degli scambi di messaggi wathsapp intervenuti tra le parti e prodotti in atti dal convenuto opposto (cfr. doc.ti n.ri 12 e 13 in produzione di parte convenuta opposta) può effettivamente evincersi che anche gli altri componenti di arredo indicati dalla CFA come non ordinati siano stati, in realtà, effettivamente commissionati da quest’ultima sia pure verbalmente.
Parimenti, poi, quanto alla differenza di prezzo (€ 80 più IVA) applicata in relazione all’ ‘isola + panca’ , deve rilevarsi che nel già richiamato ordine dell’8.2.2018 è, in relatà, espressamente prevista l’applicazione di un importo aggiuntivo in relazione alla possibile fornitura di cuscini e che tale fornitura sia di fatto avvenuta non è stato specificamente contestato dall’attrice opponente.
Quanto, poi, alla dedotta esistenza di vizi, difetti e non conformità, deve, in primo luogo, rilevarsi che risulta circostanza assolutamente pacifica tra le parti che il contratto tra di esse intercorso, sia che debba qualificarsi in termini di appalto sia che debba qualificarsi in termini di contratto d’opera manuale, è certamente un subcontratto, essendo, appunto, pacifico che i componenti di arredo commissionati dalla CFA fossero, in realtà, destinati ai clienti finali della stessa che, a loro volta, li avevano commissionati all’odierna opponente.
Ciò posto, quanto alla dedotta esistenza di vizi e difetti, deve, allora, in primis rilevarsi, che, così come dedotto dal convenuto opposto, le comunicazioni promananti dai committenti ‘principali’ indicate dalla CFA (ci si riferisce alle comunicazioni di cui al documento n. 10 in produzione di parte attrice opponente) non consistono, in realtà, in vere e proprie denunce di difetti constatati dopo la definiva presa in consegna dei mobili per i quali è lite, apparendo piuttosto riferite a taluni modesti rilievi di dettaglio avanzati dai medesimi committenti ‘principali’ allorquando la consegna ed il montaggio in opera dei mobili era ancora in corso.
A fronte di tanto, l’attrice opponente non ha, poi, minimamente dato atto dell’esistenza di ulteriori comunicazioni, successive alla definitiva consegna dei manufatti, provenienti dai committenti ‘principali’ e relative a quei medesimi (lo si ribadisce modesti) rilievi.
Ed, allora, considerato altresì che la stessa attrice opponente ha dedotto e documentato che i committenti ‘principali’ hanno avanzato (anche) nei suoi confronti una domanda di ATP e che, tuttavia, tale invocato accertamento ha ad oggetto questioni del tutto estranee alla fornitura di mobili su misura di cui si discute, deve, in definitiva, ritenersi che, così come dedotto dal convenuto opposto, quei modesti rilievi di dettaglio di cui si è detto siano stati risolti in corso d’opera e che i committenti ‘principali’ abbiano, in realtà, accettato l’opera stessa senza riserve.
Quanto, poi, alla dedotta esistenza di difformità nella realizzazione dei due tavoli, deve rilevarsi, in senso ancor più assorbente, che l’attrice opponente non ha minimamente dato atto dell’esistenza al riguardo di qualsivoglia doglianza da parte dei committenti ‘principali’, dovendosi conseguentemente escludere in
radice qualsivoglia diritto della CFA, quale subcommittente, all’invocata riduzione di prezzo.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, l’opposizione proposta deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nella condotta processuale dell’attrice opponente non si rinvengono gli estremi della mala fede o della colpa grave, non potendosi, in particolare, identificare quest’ultima nella mera infondatezza delle tesi difensive proposte.
La domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto opposto va, pertanto, respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta, contrariis reiectis , così provvede:
1. rigetta l’opposizione proposta dalla e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8690/2023;
2. condanna la al rimborso, in favore di , delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da . Milano, lì 25.7.2025
Il Giudice (dott. NOME COGNOME