Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4186 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4186 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
Oggetto:
APPALTO
R.G. 10883/2024
C.C.4-2-2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 10883/2024 proposto da:
NOME, BATZU MILENA, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante AVV_NOTAIO NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 69/2024 della Corte d ‘Appello d i Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, pubblicata in data 21/02/2024; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 13.4.2021, revocava il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto a NOME COGNOME e NOME COGNOME il pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 50.694,80 (oltre IVA al 4% e interessi commerciali) quale residuo ancora dovuto del
corrispettivo relativo al contratto di appalto concluso tra le parti per la costruzione di una casa di abitazione; condannava gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società, dell’importo di euro 38.647,12, quale credito residuo al netto dei costi per eliminare i vizi accertati in corso di causa, e rigettava le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, di ripetizione di indebito (per asseriti pagamenti in eccesso eseguiti) e di pagamento di somme a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell’opera.
Il Tribunale evidenziava che il corrispettivo originariamente pattuito era stato indicato solo presuntivamente dalle parti nel contratto di appalto ed era stato superato dagli accordi successivi; che i committenti avevano chiesto di apportare modifiche alle opere commissionate e di realizzarne di ulteriori extracontratto; che il c.t.u. aveva quantificato il costo delle opere complessivamente eseguite in euro 159.661,13 (di cui euro 127.154,64 per quelle previste originariamente nel contratto ed euro 32.506,49 per quelle di finitura ed extracontratto) ed erano stati eseguiti pagamenti per complessivi euro 92.884,61; che il termine previsto dal contratto per la consegna dell’opera era da ritenersi superato a causa della necessità di attendere la realizzazione delle opere affidate a terze imprese e delle opere extracontratto, sicché nessuna penale per il ritardo era dovuta; che i vizi individuati dal c.t.u. erano gravi e, dunque, inquadrabili nell’ambito dell’art. 1669 c.c. (non essendo, per l’effetto, i committenti incorsi i n alcuna decadenza nella loro denuncia) e le lavorazioni necessarie per la loro eliminazione ammontavano complessivamente a euro 28.129,40.
2. Sull’impugnazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, la Corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame, affermando che il Tribunale non era incorso in un illegittimo superamento dei limiti della domanda giudiziale, avendo la RAGIONE_SOCIALE chiesto, nel giudizio di opposizione, l’accertamento mediante c.t.u. delle opere complessivamente eseguite e del relativo valore; che, quanto alla prova dei lavori eseguiti dall’appaltatrice, quest’ultima aveva prodotto due computi metrici (relativi alle opere previste in contratto e a
quelle extracontratto) e gli stessi erano stati confermati dai testi escussi e dagli accertamenti compiuti dal c.t.u., laddove i committenti, con la lettera del 15.1.2010, avevano invocato i costi per l’eliminazione dei vizi riscontrati nell’immobile, ma n on avevano contestato la tipologia delle opere realizzate dall’appaltatrice ; che la valutazione compiuta dal c.t.u., quanto ai costi per l’eliminazione dei vizi, concerneva tutti i difetti riscontrati e non era stata oggetto di una specifica contestazione da parte degli allora opponenti; che, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio, i committenti dovevano essere considerati la parte maggiormente soccombente, con la conseguenza che si giustificava la loro condanna al rimborso delle spese processuali.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
All’esito della camera di consiglio del 4-2-2026 il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 -bis, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che la società appaltatrice aveva agito per ottenere (solo) il riconoscimento della somma indicata nel decreto ingiuntivo di euro 50.694,80 (al netto degli acconti già ricevuti); quindi, era da quella somma che il giudice di prime cure avrebbe dovuto detrarre il costo per l’eliminazione dei vizi accertati in co rso di causa, anziché riconoscere all’appaltatrice un credito residuo per lavorazioni (al netto degli acconti) di euro 66.776,52.
1.1. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 24/03/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023, per tutte) si è evoluta nel senso che, in tema di opposizione a decreto
ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa anche per incompatibilità a quella originariamente proposta; ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c. nel giudizio ordinario.
Il petitum sostanziale è, come noto, rappresentato dal bene della vita che si intende perseguire e non è revocabile in dubbio che l’appaltatrice intendesse conseguire la condanna dei committenti al pagamento del corrispettivo a essa dovuto per tutte le lavorazioni eseguite, al netto degli acconti medio tempore percepiti.
In quest’ottica, correttamente il Tribunale, prima, e la C orte d’appello, poi, hanno valorizzato la circostanza che la società avesse chiesto, nel giudizio di opposizione, l’accertamento mediante c.t.u. delle opere complessivamente eseguite e del relativo valore; infatti, era su quell’importo che doveva essere calcolata l’incidenza dei vizi lamentati dai committenti e perciò calcolato il corrispettivo residuo spettante e richiesto d all’appaltatrice per tutti i lavori eseguiti.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che il giudice di primo grado aveva disposto una ulteriore (rispetto all’a.t.p.)
indagine tecnica per accertare non già il valore delle opere che l’appaltatrice avrebbe comunque dovuto dimostrare in punto di an debeatur , ma quale fosse il valore di tutte le opere dalla stessa eseguite, nonostante quest’ultima non avesse assolto l’onere probatorio a suo carico.
2.1. Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7871 del 25/3/2025, per tutte).
Del resto, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme, avendo la sentenza d’appello integralmente confermato la sentenza di primo grado e non avendo i ricorrenti neppure dedotto che le decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni inerenti ai fatti, la doglianza concernente aspetti motivazionali sulla ricostruzione in fatto è preclusa. Invece, non è senz’altro configurabile il denunciato difetto assoluto di motivazione, perché quella resa dalla corte di merito si pone ben al di sopra del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/4/2014).
Inoltre, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29-5-2018, per tutte).
Nella fattispecie in esame, la Corte cagliaritana non ha posto a carico dei committenti l’onere di dimostrare le opere in concreto eseguite, ma ha ritenuto che l’appaltatrice -opposta avesse assolto a siffatto onere (cfr. pagg. 14-15 della sentenza) non solo attraverso la produzione dei computi metrici del 9.5.2008 (relativo alle lavorazioni già previste nel contratto di appalto) e del 6.4.2009 (relativo alle opere extracontratto), ma anche mediante le deposizioni testimoniali (le quali avevano confermato la presenza costante dei committenti sul cantiere, impartendo direttive e facendo richieste di lavori extra all’impresa posa in opera delle mattonelle, del gocciolatoio e delle soglie di granito, spostamento della porta del bagno e realizzazione di tutti gli intonaci interni ed esterni -).
Da ultimo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice di merito abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/9/2020). Ebbene, una volta che la committente-opposta ha assolto, come visto, l’onere probatorio su di essa gravante, la consul enza tecnica d’ufficio disposta dal T ribunale non si rilevava, all’evidenza, meramente esplorativa.
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per difetto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione a un fatto decisivo per la controversia, per non aver la corte territoriale considerato che, all’esito dell’accertamento tecnico preventivo esperito ante causam , il tecnico all’uopo nominato aveva quantificato le opere di ripristino in euro 26.314,37 e il deprezzamento dell’immobile derivante da vizi e difetti di impossibile o eccessivamente oneroso ripristino in euro 24.186,50.
3.1. Il motivo è infondato.
Va premesso che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come
riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, non è integrato dall’omesso esame, di per sé, della relazione redatta dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo e ritualmente prodotta nel giudizio di merito, non trattandosi di un fatto storico bensì di un mero elemento istruttorio, sebbene dalla stessa sia possibile trarre la prova del “fatto storico”, principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34787 del 28/12/2024).
Nella fattispecie, i ricorrenti sollecitano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, in presenza di una motivazione resa dalla C orte d’appello congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico. Infatti, la Corte d’appello , a fronte del rilievo in esame, ha evidenziato (cfr. pagg. 16-17), da un lato, che la somma indicata dal c.t.u. (di euro 28.129,40) nel giudizio di opposizione a d.i. era all’incirca corrispondente a quella (di euro 26.314,37) indicata dal perito nel procedimento di a.t.p. (laddove i ricorrenti confondono il termine di paragone, identificandolo -v. pag. 15 del ricorso -nella quantificazione complessiva di euro 50.500,87 operata dal primo ausiliare). D all’altro lato , la Corte ha evidenziato che il c.t.u. nominato in primo grado aveva valutato complessivamente tutti i vizi riscontrati, comprendendo nei costi di ripristino anche quelli che il primo ausiliare non aveva compreso; ha aggiunto che la valutazione compiuta sul punto dal c.t.u. non era stata nemmeno oggetto di una specifica contestazione da parte degli allora appellanti (circostanza non oggetto di censura ammissibile nella presente sede); quindi, ha ritenuto che l’accoglimento della richiesta di corresponsione del valore corrispondente al deprezzamento dell’immobile avrebbe realizzato una ingiusta duplicazione delle voci di danno, giungendo a conclusione pienamente coerente all’apprezzamento in fatto eseguito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al rimborso a favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 4.2.2026.
La Presidente Linalisa COGNOME