SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2698 2025 – N. R.G. 00013772 2022 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
N. R.G. 13772/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13772/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME NOMECOGNOME
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50129 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23.11.2022 la sig.ra nella sua qualità di legale rappresentante della conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ‘Voglia l’Ill.mo Giudicante, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione: In via preliminare: rigettare l’eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, risultando l’opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Nel merito. In tesi: per le causali tutte di cui in narrativa accertare e dichiarare l’insussistenza del credito azionato in via monitoria dalla Società e l’inadempimento contrattuale dell’opposta e per l’effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 3808/2022; R.G.: 9032/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 07.10.2022 e notificato in data 14.10.2022, poiché infondato in fatto ed in diritto oltreché ingiusto, illegittimo e comunque non provato. Con vittoria di compensi professionali, accessori di legge, spese del presente giudizio’. – Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 26.07.2023, la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e concludendo affinchè: ‘Codesto Ecc.mo Tribunale voglia: -In via principale rigettare in toto l’opposizione al Decreto Ingiuntivo 3808/2022, in quanto infondata, e per gli effetti confermare integralmente il Decreto ingiuntivo opposto, e la sussistenza del credito azionato e comunque concedere la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 cpc in quanto l’opposizione non risulta fondata su idonea prova scritta, né di pronta soluzione; – In subordine accertare e dichiarare comunque dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo, pari ad € 5.714,74, e per l’effetto condannare la società al pagamento di detta somma; In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari’ . La prima udienza del 19.09.2023 si svolgeva in modalità cartolare mediante il deposito telematico di note scritte sino al giorno prima dell’udienza. Il Giudice, rilevato che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e ritenendo che, alla luce della documentazione in atti, il credito vantato da parte convenuta opposta fosse adeguatamente fornito di prova, concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e disponeva che le parti esperissero il procedimento di mediazione delegata Il Giudice rinviava l’udienza al 09.01.2024 per la verifica della disposta mediazione. La società in ossequio a quanto richiesto dal Giudicante, depositava in data 28.09.2023 domanda di mediazione presso l’OCF di Firenze (proc. n. 2064/2023) ma non partecipava all’incontro, nonostante la regolarità dell’invito, senza addurre alcuna motivazione e la mediazione di concludeva con verbale di mancata partecipazione al primo incontro della parte invitata, All’udienza del 09.01.2024 il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova l’udienza del 04.06.2024 che si svolgeva in modalità
cartolare con deposito di note scritte. In data 25.03.2025 si teneva in modalità cartolare l’udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice, lette le note di trattazione scritta, assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l’opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall’esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un’ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l’espressa previsione dell’art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l’opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l’eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l’ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l’onere di provare l’esistenza del credito mentre spetta invece all’opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
‘ Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l’onere di provare l’esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione ‘ ( ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell’opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell’intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
‘ La proposizione dell’opposizione determina l’insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell’opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell’emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l’opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria ‘ (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, passando all’esame del merito, ritiene il Tribunale che l’opposizione sia infondata per i motivi di seguito esposti. La convenuta opposta ha all onere probatorio facentele carico ed il credito ‘ azionato in monitorio è risultato pienamente provato. Risulta documentalmente provato che il credito vantato dalla società (pari ad € 5.714,74), come da estratto autentico delle scritture contabili, fosse legittimamente fondato sulle fatture n. 1239 del 30.09.2021, n. 1605 del 29.10.2021 e sulla nota di credito n. 2089 del 30.11.2021. Detto credito doveva essere corrisposto dalla convenuta a fronte della fornitura e della perfezionata consegna dei capi di maglieria effettuata dall’attrice. La inizialmente aveva confermato la consegna ‘La aveva ordinato e ricevuto dei capi di maglieria indicati nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo notificato’, salvo poi asserire, dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento di aver effettuato il reso dell’intera merce alla società . La detta circostanza è stata smentita proprio dalla stessa opponente che, nell’incipit del proprio atto, ha testualmente ammesso: ‘ Dopo aver ricevuto la consegna dei capi la Sig.ra procedeva alla messa in vendita degli stessi consegnandoli ai propri clienti rivenditori’. Può dirsi quindi accertato, in quanto dichiarato dalla stessa attrice, che ha ricevuto la merce e che l’ha rivenduta a terzi, come comprovato dai 78 articoli che mancano dal reso merce. Di tale mancanza la società ha prontamente dato evidenza all’odierna attrice che, sebbene si fosse resa irreperibile sino all’odierna opposizione, ha solo oggi addotto di aver provveduto alla restituzione della merce perché informata dai propri clienti che gli articoli che poneva in vendita erano presenti sul mercato a prezzi ridotti rispetto a quelli da lei praticati lamentando, per l’effetto, dei danni di cui tuttavia non ha fornito la prova. Del pari non ha prodotto alcunché a supporto della restituzione dei capi effettuata dai propri clienti finali né tanto meno di averne dovuto rimborsarne il prezzo. Nel DDT n. 26 del 22.12.2021 prodotto, infatti, scrive testualmente che la propria cliente ‘si riserva di restituire i capi di abbigliamento della linea a conferma del fatto che i capi sono stati venduti da a terzi e mai restituiti a 2.0. Risulta quindi che parte attrice non ha mai restituito ‘la totalità della merce’ a parte convenuta. Nel DDT 23 del 23.11.2021, che differisce da quello in possesso di viene dichiarato da un quantitativo merce che è in verità nettamente superiore a quello poi effettivamente restituito alla Rispetto alla merce dichiarata nel DDT 23 per complessivi capi 329, in vero, i capi restituiti dall’attrice erano solo 251 tanto che per detto quantitativo ha emesso la relativa nota di credito. Tale circostanza è stata confermata all’udienza istruttoria del 08.10.2024 dal teste Sig.ra che ha dichiarato di aver personalmente comunicato all’ufficio amministrativo di 2.0 che i capi restituiti da erano circa un centinaio meno di quelli indicati nel DDT 23 del 23.11.2021 e che nella Nota di credito erano inseriti i n. 251 capi che lei ha riscontrato essere stati restituiti
dall’attrice. Certo è che 2.0 non avrebbe potuto emettere una nota di credito per n. 78 articoli non essendole gli stessi mai stati restituiti da Il credito azionato con il DI n. 3808/2022 non è altro che la differenza tra quanto fatturato e la nota di credito emessa a fronte del reso parziale. Non corrisponde a verità quanto scritto dall’attrice che ‘i capiti restituiti e accettati dalla
rappresentano la totalità della fornitura portata dalle due fatture nn. 1239/21, n. 1605/21 che per l’effetto dovevano essere per l’intero corrispettivo stornate con nota di credito’. La nota di credito n. 2089/2021 è stata, infatti, emessa sulla base del quantitativo merce effettivamente ricevuto dalla 2.0, come risulta provato documentalmente e per testi, e non di quanto indicato nel DDT 23 che è stato formato unicamente da Né l ‘ opponente ha indicato la prova di altri elementi estintivi, modificativi o impeditivi della propria obbligazione. D iversamente dall’attrice, ha dato piena prova documentale dell’esistenza del credito e dell’avvenuto adempimento della propria obbligazione, allegando fatture mai contestate dalla controparte e ha provato per testi la differenza tra il quantitativo della merce consegnata e quella restituita da Da ultimo va rilevata anche la mancata partecipazione dell opponente alla procedura di mediazione delegata ex art. ‘ dell’art.5 decr. lgsl.28/10 disposta dal Giudice all udienza del 19.9.2024, sede nella quale le parti avrebbero potuto ‘ trovare un accordo vantaggioso per entrambe anche e soprattutto in termini di risparmio delle spese legali. Tale circostanza, nonostante le giustificazioni tardivamente addotte con la prima memoria ex art 183 cpc sesto comma, merita un adeguata valutazione. Il giudice infatti ha correttamente avvertito che ‘ ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’ 10 come modificato dal D.L.69/ 13 è ‘ richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
L opposizione deve essere respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo. ‘
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell’attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1.Respinge l opposizione e per l effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; ‘ ‘
2. Condanna l opponente alla rifusione delle spese legali in favore della società convenuta, che si ‘ liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
Firenze, 1 agosto 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME