SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2085 2025 – N. R.G. 00001343 2025 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 19 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 18/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1343/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico P.
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO P.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 18/2025 emesso in data 8 gennaio 2025 su ricorso di venne ingiunto a il pagamento della somma di € 84.120,08, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti alimentari.
propose opposizione evidenziando che il credito azionato risultava privo dei requisiti di cui all’art. 633 c.p.c., quanto a certezza, liquidità ed esigibilità dell’importo rivendicato, perché l’entità dello stesso non corrispondeva all’effettivo ammontare dei rapporti dare avere tra le parti, sussistendo una differenza in negativo (€ 201,09) tra l’importo ingiunto ed il minor importo capitale emergente dall’estratto conto, pari ad € 83.918,99, atteso il mancato conteggio di n. 3 fatture promozionali, n. 90, 91, 92, per importo complessivo di € 201,96. Osservò che, pertanto, l’importo dovuto ammonterebbe ad € 83.918,99 e non ad € 84.120,08.
si costituì affermando che il credito era fondato su fatture commerciali prodotte in fase monitoria unitamente ai relativi documenti di trasporto firmati e timbrati da riguardanti il rapporto commerciale intercorso tra le parti nel 2024. Osservò che la differenza (di soli € 201,96 a fronte di un credito riconosciuto di oltre € 80.0000,00) non era dovuta ad un errore contabile, ma ad un ritardo da parte di nell’emissione delle fatture promozionali relative al 2024 (fatture n. 90, 91 e 92 del 2025) che, se fossero state emesse a fine 2024, sarebbero state regolarmente conteggiate e dedotte da quanto dovuto. Chiese l’emissione di ordinanza per il pagamento delle somme non contestate e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, limitatamente all’importo di € 83.918,99, la causa venne rinviata per la decisione alla data del giorno 13 novembre 2025 in modalità cartolare, a norma degli artt. 189 e 281 sexies cod. proc. civ.
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Preliminarmente, evidenzia di aver depositato, in data 14/10/2025, domanda definitiva di Concordato Preventivo innanzi al Tribunale di Roma (R.G. N. 536/2025), con richiesta di proroga delle misure protettive, ex art. 54 C.C.I.I., e che, in tale procedura, è ricompreso il credito di per € 85.203,00, come da estratto della Relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, C.C.I.I.. Chiede, quindi, che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
La richiesta non può essere accolta in assenza di conclusioni conformi con la controparte, posto che il mero riconoscimento della posizione creditoria in ambito concorsuale non equivale a pagamento, che potrebbe avvenire solo a seguito dell’omologazione della proposta concordataria e della sua proficua esecuzione.
La decisione della causa, a fronte delle conclusioni precisate da parte opposta, non è inibita dal sopravvenuto deposito della domanda di concordato preventivo, in quanto neppure in presenza di eventuali misure protettive concesse a seguito della domanda di accesso al concordato preventivo, chieste dal debitore per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, possono assumere il contenuto di impedire l’inizio o la prosecuzione di un processo di cognizione (misure protettive che, peraltro, nella specie, come si evince dalla visura camerale prodotta, attengono solo alle iniziative esecutive e cautelari, con esclusione, dunque, di quelle di cognizione).
Nel merito, il contratto di fornitura dei beni risulta incontestato ed anche il credito, nella misura ridotta ad € 83.918,99, posto che la stessa ammette di non aver potuto detrarre le fatture promozionali relative al 2024 (fatture n. 90, 91 e 92 del 2025), in quanto emesse in ritardo da allorché il ricorso per decreto ingiuntivo era già stato depositato.
Peraltro, la proposta concordataria prevede l’iscrizione del credito dell’opposta, per € 85.203,00, come da estratto dalla Relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, C.C.I.I..
Il decreto ingiuntivo va, comunque, revocato essendo intervenuto in corso di causa il parziale pagamento del credito.
va condannata a pagare a la residua somma di € 83.918,99, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 maturati sul capitale dalla scadenza delle singole fatture oggetto del presente giudizio fino al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
accertato l’intervenuto pagamento parziale, revoca il decreto ingiuntivo n. 18/25 emesso dal Tribunale di Monza in data 8 gennaio 2025 nei confronti
condanna a pagare a la residua somma di € 83.918,99, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 maturati sul capitale dalla scadenza delle singole fatture oggetto del presente giudizio fino al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
con sentenza esecutiva.
Monza, 18 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO